Sentenza n. 7024/2023 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - dell'ordinanza di dissequestro n. -OMISSIS-, notificata in data 1° ottobre 2020 a firma del Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, limitatamente alla parte in cui, anziché limitarsi a disporre il dissequestro della merce come avrebbe dovuto, lo ha surrettiziamente condizionato alla “regolarizzazione del sistema di etichettatura utilizzato, eliminando qualsiasi riferimento, seppure indiretto, alla denominazione protetta “Prosciutto di Parma Dop”, coprendo in maniera indelebile e permanente le indicazioni contestate ovvero, in alternativa rimuovendo le etichette non conformi”; - per le medesime ragioni e sempre in parte qua, del verbale di dissequestro e restituzione della cosa mobile effettuato nei confronti del Prosciuttificio San Michele S.r.l., datato 6 ottobre 2020, con il quale il Reparto dei Carabinieri, meglio indicato in epigrafe, ha dato esecuzione all'ordinanza di dissequestro n. -OMISSIS-; - del verbale di ispezione e contestuale sequestro amministrativo effettuato nei confronti della Prosciuttificio San Michele S.r.l., datato 18 settembre 2020 laddove, inter alia, prevede che “il termine “PARMA” in funzione di prodotto tipico viene legato per salumi stagionati solo alla D.O.P. Prosciutto di Parma e alla I.G.P. Coppa di Parma; conseguentemente, l'abbinamento ad esso della dizione “PARMA” nel marchio in esposizione comporta evidentemente nel consumatore un richiamo alla D.O.P. Prosciutto di Parma e alla I.G.P. Coppa di Parma […].”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti, anche in relazione agli ulteriori atti non conosciuti, e di presentare istanze di provvedimento monocratico e cautelare in corso di causa, nonché istanza di risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di dissequestro della merce condizionata alla rimozione o copertura permanente delle etichette recanti riferimenti alla DOP Prosciutto di Parma, insieme al verbale di dissequestro e al verbale di ispezione e sequestro amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e consorzi di tutela)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la prescrizione apposta al dissequestro di pancetta al pepe nero, sottoposta a sequestro amministrativo il 18 settembre 2020 per l’uso del toponimo «Parma» nelle etichette, chiedendone l’annullamento e deducendo, in sintesi: nullità per carenza assoluta di potere e violazione del principio di tassatività, non essendo prevista la possibilità di subordinare il dissequestro a un obbligo di modifica permanente dell’etichettatura; in subordine, annullabilità per carenza di potere in concreto e incompetenza; violazione del contraddittorio e delle garanzie partecipative, per mancata comunicazione di avvio e mancato preavviso di rigetto; travisamento e difetto di motivazione, poiché il marchio «Parma Food» era utilizzato da oltre sedici anni senza contestazioni; lesione del legittimo affidamento; violazione dei presupposti e delle regole dell’annullamento d’ufficio o della revoca, qualora l’amministrazione avesse inteso esercitare tali poteri; infine, illegittimità della contestazione sostanziale, poiché la tutela della DOP Prosciutto di Parma riguarderebbe il prosciutto e non la pancetta, il toponimo sarebbe legittimo in ragione della sede e del luogo di produzione a Parma e non esisterebbe una tutela generalizzata del toponimo per tutti i salumi stagionati. Le amministrazioni e i consorzi hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto comunque il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la prescrizione contestata non è una tipica ordinanza-ingiunzione sanzionatoria, ma un atto adottato nell’ambito del procedimento amministrativo di sequestro e dissequestro, sindacabile dal giudice amministrativo. Ha respinto nel merito le censure di nullità e carenza di potere: la prescrizione di eliminare o sostituire l’etichettatura è una misura correttiva collegata al sequestro cautelare, volta a consentire la restituzione del prodotto evitando la confisca e l’inibizione del comportamento sanzionato; la disciplina della l. 689/1981 non preclude all’amministrazione di subordinare in tal modo lo svincolo della merce. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che, trattandosi di procedimento cautelativo, non era dovuta la comunicazione di avvio né il preavviso di rigetto. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione e infondate le contestazioni sul presupposto sostanziale: la tutela unionale delle denominazioni registrate comprende l’evocazione, che non richiede ingannevolezza o rischio di confusione e va valutata considerando se il consumatore medio europeo abbia direttamente in mente il prodotto protetto. La pancetta e il prosciutto, pur diversi, possono essere comparabili in quanto destinati a occasioni di consumo riconducibili alla stessa classe merceologica; la ripetizione del termine «Parma», anche nella ragione sociale e nell’indicazione del luogo di produzione, non esclude l’evocazione e impone maggiore cautela nella presentazione. Il TAR ha quindi respinto il ricorso; spese compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 20 l. 689/1981
Dalla disposizione citata si desume con estrema chiarezza che, a fronte di un provvedimento di sequestro cautelare disposto ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 689/1981 contestualmente all’accertamento dell’infrazione amministrativa, l’autorità amministrativa – competente sia ad adottare l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della predetta legge sia a pronunciarsi sull’opposizione al sequestro spiegata dall’interessato ai sensi dell’art.19 della medesima legge – ove ritenga fondata la contestazione relativa all’infrazione può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.
Il sequestro cautelare può preludere alla confisca amministrativa, che l’autorità può disporre quando ritenga fondata la contestazione dell’infrazione.
art. 2, comma 2, d.lgs. 297/2004
Il combinato disposto delle norme esaminate vale a determinare la correttezza dell’attività amministrativa posta in essere a scopo cautelare, ovvero al fine di evitare che la messa in commercio di prodotti con etichettatura fosse idonea ad evocare la denominazione di origine protetta in violazione del disposto dell’art. 2 comma 2, del d.lgs. n. 297/2004.
La norma sanziona l’usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione protetta nella designazione o presentazione del prodotto; essa giustifica misure cautelari volte a impedire la commercializzazione con etichettatura evocativa.
art. 2, comma 7, d.lgs. 297/2004
La contestata prescrizione accessoria risulta senza dubbio diretta esclusivamente a consentire all’azienda produttrice di evitare per un verso la confisca di ciò che era stato sequestrato (confisca che ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 689/1981 poteva essere disposta nei sei mesi dall’effettuazione del sequestro) e, per altro verso, di subire - unitamente alla sanzione di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994 - la sanzione accessoria di cui al comma 7 della medesima norma (costituita dall’inibizione del comportamento sanzionato).
La sanzione accessoria di inibizione del comportamento sanzionato può accompagnare la sanzione pecuniaria; la misura correttiva imposta per il dissequestro è funzionale a impedire la prosecuzione della condotta contestata.
art. 18, comma 3, l. 689/1981
Le disposizioni citate, per come formulate, non sembrano precludere all’amministrazione, in sede di accoglimento della istanza di opposizione, di prevedere alcune azioni correttive per lo svincolo del prodotto, anziché sottoporlo a confisca amministrativa.
La disciplina della restituzione delle cose sequestrate non impedisce all’amministrazione di subordinare lo svincolo del prodotto all’adozione di azioni correttive, in alternativa alla confisca.
art. 19, commi 1 e 2, l. 689/1981
Nel caso in esame, la misura accessoria disposta risulta correlata al c.d. sequestro amministrativo, quale provvedimento cautelare prodromico alla confisca (da disporsi in caso di comminatoria della sanzione correlata all’infrazione contestata) e rientra nel generale potere di regolamentazione della materia da parte dell’autorità amministrativa allo scopo di sollecitare l’autore dell’infrazione ad assumere le iniziative necessarie (id est l’eliminazione o la sostituzione integrale del sistema di etichettatura recante le indicazioni commerciali non corrette) atte ad evitare che, contestualmente all’irrogazione della sanzione correlata alla infrazione contestata, sia disposta la confisca.
Nel decidere sull’opposizione o sull’istanza di restituzione durante il procedimento amministrativo, l’autorità può prescrivere misure correttive dirette a evitare la confisca, purché funzionali alla rimozione delle indicazioni contestate.
art. 7, comma 2, l. 241/1990
Deve osservarsi, inoltre, che – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente – nella fattispecie in esame - id est un procedimento cautelativo - non è dato riscontrare, per espressa previsione normativa - alcun obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento né di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (cfr. art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990).
Nel procedimento cautelativo in esame non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento né quello di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
art. 13, par. 1, lett. b), reg. (UE) 1151/2012
La tutela per evocazione prevista dai diversi regimi di qualità istituiti dal diritto unionale costituisce una forma di protezione sui generis, non vincolata al criterio dell’ingannevolezza – che presuppone l’idoneità del segno confliggente con la denominazione registrata a indurre il pubblico in errore circa la provenienza geografica o le qualità del prodotto – e non riconducibile a una tutela di stampo meramente confusorio.
La tutela contro l’evocazione di una denominazione registrata è autonoma rispetto alla tutela contro l’inganno o la confusione: non occorre dimostrare che il consumatore sia tratto in errore.
Massime di principio
- La tutela unionale delle denominazioni d’origine protette contro l’evocazione non richiede un rischio di confusione né l’ingannevolezza del segno: occorre verificare se, in presenza della denominazione controversa, il consumatore medio europeo sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto protetto.
- Nell’accertamento dell’evocazione possono rilevare, oltre all’incorporazione parziale della denominazione protetta e alla similarità fonetica o visiva, anche la somiglianza concettuale tra i segni; la valutazione considera tutti gli elementi verbali e figurativi e la percezione del consumatore.
- La comparabilità dei prodotti ai fini della tutela contro l’evocazione non coincide con la loro identità o indistinguibilità: può sussistere quando prodotti diversi sono idonei a soddisfare le medesime occasioni di consumo e appartengono alla stessa classe merceologica.
- La circostanza che il toponimo utilizzato coincida con il luogo effettivo di produzione o sia parte della ragione sociale non esclude di per sé l’evocazione della DOP; tali indicazioni possono concorrere alla valutazione complessiva e richiedono particolare cautela nella presentazione dei prodotti.
- Nel procedimento relativo al sequestro cautelare di prodotti, l’amministrazione può subordinare la restituzione a misure correttive dell’etichettatura dirette a impedire la prosecuzione della condotta contestata e a evitare la confisca, senza che ciò costituisca necessariamente esercizio di un potere sanzionatorio atipico.
- Nel procedimento cautelativo in esame non sono dovute la comunicazione di avvio del procedimento né la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
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