Sentenza n. 4498/2023 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11999/2021, resa tra le parti, A) in forza del ricorso introduttivo di primo grado: A.1) per l'annullamento: «a. del provvedimento sanzionatorio del 15 gennaio 2020, notificato all'Università ricorrente in pari data a mezzo pec, mediante cui l'AGCM, in applicazione dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) ha irrogato all'Università la sanzione pecuniaria pari ad € 250.000,00 in ragione dell'asserita violazione degli artt. 24, 25 e 66 bis del D.Lgs. n. 206/2005 (All. n. 1); b. di tutti gli atti adottati dall'Autorità nel procedimento istruttorio, ivi inclusi: la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio n. PS11516 del 30 luglio 2019 (All. n. 2), la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria del 22 ottobre 2019 (All. n. 3); la richiesta di parere prot. n. 73703 del 11 novembre 2019 inviata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (All. n. 4); il rigetto dell'istanza di proroga del procedimento istruttorio avanzata dall'Università, deliberato dall'AGCM nell'adunanza del 20 dicembre 2019 (All. n. 5), nonché il verbale di detta Adunanza ancorché sconosciuto; il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui alla delibera n. 487/19/CONS (All. n. 6); c. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti»; A.2) e, conseguentemente per la restituzione: «delle somme già versate dall'Università ricorrente a titolo di sanzione in data 14 febbraio 2020»; B) in forza del ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio di primo grado: B.1) per l'annullamento, oltre ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo: «a. della comunicazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, Direzione C, inviata all'Università ricorrente via pec in data 19 maggio 2020, avente ad oggetto “relazione di ottemperanza pervenuta il 9 marzo 2020 (prot. n. 25911/2020)” (All. n. 1); b. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti»; B.2) e, conseguentemente, per la restituzione: «delle somme già versate dall'Università ricorrente a titolo di sanzione in data 14 febbraio 2020».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM del 15 gennaio 2020, che ha irrogato una sanzione complessiva di 250.000 euro per pratiche commerciali scorrette, e comunicazione dell’AGCM del 19 maggio 2020 relativa alla verifica della relazione di ottemperanza; in appello, sentenza del TAR Lazio n. 11999/2021 di rigetto del ricorso
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’università ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCM di 250.000 euro, composta da 200.000 euro per ostacoli al recesso degli studenti-consumatori e 50.000 euro per l’indicazione di un foro diverso da quello inderogabilmente previsto per il consumatore. Con il primo motivo ha sostenuto che la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette non fosse applicabile alle università, invocando l’autonomia universitaria, la disciplina speciale dei servizi pubblici e l’insussistenza della qualifica di professionista. Con il secondo motivo ha negato che le condotte integrassero pratiche scorrette o violazioni dei diritti contrattuali: contestava, in particolare, la qualificazione del rinnovo automatico e della richiesta di rette maturate dopo la rinuncia come ostacoli al recesso, nonché la natura illecita delle clausole sul foro. Con il terzo motivo ha censurato la quantificazione della sanzione per travisamento e inosservanza dei criteri legali, richiamando anche la volontà di interrompere o correggere le condotte. Con il quarto motivo ha contestato la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti contro la comunicazione AGCM del 19 maggio 2020. Aveva inoltre chiesto la restituzione delle somme versate.
La decisione
L’appello è respinto integralmente e la sentenza del TAR è confermata. Il primo motivo è infondato: la nozione di professionista prevista dal Codice del consumo va intesa ampiamente e comprende l’università privata che offre a titolo remunerato e con fine di lucro servizi didattici; gli studenti che acquistano tali servizi sono consumatori. La natura di servizio di interesse generale e l’autonomia universitaria non escludono l’applicazione della disciplina, in assenza di un sistema alternativo di tutela concretamente dimostrato. Il secondo motivo è infondato: subordinare l’efficacia economica del recesso anche al pagamento di rette maturate dopo la rinuncia, per servizi non fruiti, e mantenere il rinnovo automatico ostacola indebitamente lo scioglimento del rapporto; le informazioni ambigue sulle modalità e sugli effetti del recesso aggravano la condotta. È inoltre illegittima la clausola che individua un foro diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore, poiché la competenza prevista dall’art. 66-bis è inderogabile e il modulo era predisposto per adesione. Il terzo motivo è infondato: l’AGCM ha considerato gravità, dimensioni economiche dell’operatore, fatturato di 68 milioni di euro nel 2018, potenzialità offensiva, diffusione tramite Internet e finalità deterrente; l’importo è ragionevole. Ai fini della riduzione, rilevano le condotte spontanee e operative adottate prima dell’apertura del procedimento sanzionatorio, non la sola successiva volontà di correggere i comportamenti. Il quarto motivo è infondato: la comunicazione del 19 maggio 2020 è endoprocedimentale, interlocutoria, priva di autonoma lesività e non autonoma rispetto alle contestazioni sugli atti principali; correttamente ne è stata dichiarata l’inammissibilità. La domanda di restituzione non è accolta, in conseguenza della conferma della sanzione. L’appellante è condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 18, lett. b), d.lgs. 206/2005
Ai fini di causa e di soluzione delle questioni dedotte, assume infatti rilievo preminente la qualificazione della nozione di professionista, di cui all'art. 18, lett. b), d.lgs. n. 206/2005 la quale, per giurisprudenza costante, deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di un'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio.
La nozione di professionista è ampia e comprende chi pone in essere la pratica nel quadro della propria attività, inclusa un’università privata che commercializza servizi didattici remunerati e a fini di lucro.
artt. 24 e 25 d.lgs. 206/2005
Fatta salva la debenza dei pagamenti relativi al periodo antecedente il recesso, per i quali il professionista può attivare i rimedi previsti dall’ordinamento nel caso di inadempimento, il professionista ha invece indebitamente richiesto ai consumatori che avevano esercitato il diritto di recesso anche il pagamento di somme ulteriori imputabili a servizi non fruiti.
È pratica aggressiva ostacolare il recesso chiedendo, oltre alle somme dovute per prestazioni anteriori e fruite, anche pagamenti per servizi successivi alla rinuncia e non fruiti, soprattutto quando il rinnovo automatico prolunga il debito e condiziona lo scioglimento del rapporto.
art. 66-bis d.lgs. 206/2005
Peraltro, vanno evidenziati due elementi dirimenti: da un lato la norma del codice individua la competenza come inderogabile; dall’altro lato, nel merito, la clausola costituisce una pacifica violazione della disciplina normativa applicata dall’Autorità.
Nei contratti con i consumatori è inderogabile la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore; una clausola predisposta che individua un foro diverso viola la disposizione.
art. 11 l. 689/1981
I criteri generali di cui fare applicazione in sede di commisurazione delle sanzioni pecuniarie nelle materie di cui al d.lgs. 206 del 2005 (tutela del consumatore) sono rinvenibili nell'ambito dell'art. 11 della l. 689 del 1981, per il quale, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
La commisurazione della sanzione deve considerare gravità della violazione, condotte di eliminazione o attenuazione delle conseguenze, personalità e condizioni economiche dell’autore.
art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005
sul punto giova, peraltro, puntualizzare che, ai sensi dell’art. 11 cit., richiamato dall’art. 27, comma 13, del Codice del consumo, i comportamenti (idonei a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione) che possono rilevare ai fini della diminuzione della sanzione, sono solo quelli che l’agente assume consapevolmente, spontaneamente e operativamente prima dell'apertura del procedimento sanzionatorio nei suoi confronti.
Rilevano per la riduzione della sanzione solo misure consapevoli, spontanee e concretamente attuate prima dell’apertura del procedimento sanzionatorio.
art. 27, comma 6, d.lgs. 206/2005
In relazione a tale condotta, veniva contestata una violazione degli artt. 24 e 25 del c.d. codice del Consumo, in quanto il professionista subordinava lo scioglimento del vincolo contrattuale, non già soltanto al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso e tale condotta risultava ancora più grave in presenza di un sistema di rinnovo automatico dell’iscrizione.
La disposizione è indicata quale base del potere sanzionatorio esercitato dall’AGCM; la sentenza conferma la sanzione per le condotte accertate, senza svolgere una distinta interpretazione del comma 6.
Massime di principio
- La nozione di professionista ai fini della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette è ampia e comprende anche un’università privata che offre servizi didattici remunerati e persegue finalità di lucro; la natura di interesse generale del servizio e la specifica missione dell’ente non escludono la tutela consumeristica.
- È una pratica commerciale aggressiva ostacolare il recesso del consumatore subordinandone gli effetti anche al pagamento di somme maturate dopo la manifestazione della volontà di sciogliere il rapporto e riferite a prestazioni non fruite; il rinnovo automatico che prolunga tale esposizione economica e informazioni ambigue sulle modalità di recesso rafforzano l’indebito condizionamento.
- La competenza territoriale stabilita dall’art. 66-bis del Codice del consumo in favore del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore è inderogabile; una diversa indicazione inserita in un modulo predisposto dal professionista non è resa valida dalla mera possibilità di visionare il modulo o dalla dedotta facoltà di proporre un foro alternativo.
- Nel quantificare le sanzioni consumeristiche devono essere valutati i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, tra cui gravità, condotta riparatoria, personalità e condizioni economiche; ai fini della riduzione rilevano le misure spontanee e operative assunte prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
- Una comunicazione endoprocedimentale, interlocutoria e priva di autonoma lesività non è autonomamente impugnabile quando si limita alla verifica dell’ottemperanza e non introduce una determinazione autonoma rispetto agli atti già contestati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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