Sentenza n. 1850/2023 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 01.02.2021 del Ministero della Difesa, con il quale è stata denegata l'istanza di avanzamento al grado superiore; - del provvedimento prot. n. CCTNA34461- -OMISSIS-del 05.02.2021, notificato in data 10.02.2020, con il quale il Comando Generale dei Carabinieri ha rappresentato che l'istanza dell'interessato risultava già definita negativamente dal Ministero della Difesa; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 24/3/2021: per l'annullamento: - della circolare ministeriale M_D GMIL REG2020 -OMISSIS-(già depositata in atti), emanata dalla Direzione Generale del Ministero della Difesa, in data 02.11.2020, mai comunicata né notificata, divenuta lesiva soltanto con l'adozione del provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 01.02.2021, già impugnato con il ricorso introduttivo; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di valutazione e avanzamento al grado di Brigadiere, annullamento del precedente atto favorevole che aveva disposto la valutazione ai sensi dell'art. 1051-bis del Codice dell'ordinamento militare e comunicazione del Comando Generale che dava conto della definizione negativa dell'istanza; con motivi aggiunti è stata impugnata anche la circolare ministeriale interpretativa del 2 novembre 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
L'ex Vice Brigadiere, collocato in congedo assoluto per infermità dal 17 settembre 2018, chiedeva di essere valutato per l'avanzamento al grado superiore ai sensi degli artt. 1051-bis e, in via subordinata, 1084-bis del d.lgs. 66/2010. Aveva maturato il requisito minimo di permanenza nel grado prima della cessazione dal servizio. Dopo che il Ministero, il 26 maggio 2020, aveva disposto la valutazione ai sensi dell'art. 1051-bis e la successiva istruttoria per la promozione a titolo onorifico, il Ministero annullava tale disposizione applicando la circolare del 2 novembre 2020, secondo cui la permanenza minima nel grado doveva essere maturata dopo il 1° luglio 2017. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e difetto di istruttoria per omessa comunicazione dei motivi ostativi; 2) violazione degli artt. 1050, 1051-bis, 1056 e 1084-bis d.lgs. 66/2010 e dell'art. 1299 dello stesso codice, nonché sviamento, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento ed erroneità dei presupposti, sostenendo che l'art. 1051-bis richiede il possesso del requisito di anzianità al momento della cessazione, senza imporre che esso sia maturato dopo il 1° luglio 2017; 3) in subordine, illegittima applicazione retroattiva della circolare; 4) in ulteriore subordine, violazione degli artt. 3, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, difetto di motivazione e lesione dell'affidamento per l'annullamento in autotutela dell'atto favorevole, senza indicazione dell'interesse pubblico e ponderazione degli interessi. Con motivi aggiunti ha impugnato cautelativamente anche la circolare, riproponendo le censure pertinenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base della censura interpretativa contenuta nel secondo motivo, assorbendo gli ulteriori motivi. Ha ritenuto accertato e non contestato che il ricorrente fosse cessato dal servizio per invalidità permanente dopo il 1° luglio 2017 e avesse già maturato, prima della cessazione, la permanenza minima nel grado. L'art. 1051-bis del d.lgs. 66/2010, con efficacia retroattiva dal 1° luglio 2017, consente la valutazione del militare cessato per le ragioni previste dalla norma dopo aver maturato la permanenza minima, ma non richiede che tale requisito sia maturato dopo quella data. La circolare ministeriale introduceva quindi una limitazione non contenuta nella legge e determinava un'irragionevole penalizzazione di chi avesse già maturato l'anzianità prima della cessazione. Sono stati annullati i provvedimenti impugnati; le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 1051-bis d.lgs. 66/2010
La norma citata, che è stata introdotta dal D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 con espressa previsione di efficacia retroattiva, dispone, quindi, che a decorrere dal 1° luglio 2017 venga comunque valutato per l'avanzamento al grado superiore il personale che è deceduto o che sia stato collocato in congedo per il raggiungimento del limite d'età o invalidità permanente “dopo aver maturato la permanenza minima nel grado”, ma non prevede anche che la permanenza minima nel grado debba essere maturata necessariamente dopo il 1° luglio 2017.
La decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2017 individua i casi di cessazione del servizio cui si applica la disciplina, ma non impone che il requisito minimo di permanenza nel grado sia stato maturato dopo tale data. È sufficiente che il militare lo abbia maturato prima della cessazione dal servizio.
art. 1299 d.lgs. 66/2010
Il ricorrente, quindi, in virtù dell'art. 1299 COM, così come modificato dal D.Lgs. 94/2017, avrebbe maturato il requisito per l'avanzamento al grado di brigadiere già dal 30 giugno 2014
La disposizione è richiamata per ricostruire la maturazione del requisito temporale di permanenza nel grado; la sua disciplina, nel caso concreto, conferma che l'anzianità richiesta era stata acquisita prima della cessazione dal servizio.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 1051-bis del d.lgs. 66/2010, il militare cessato dal servizio per una delle cause previste dalla norma può essere valutato per l'avanzamento quando abbia maturato la permanenza minima nel grado prima della cessazione; non è necessario che tale requisito sia stato maturato dopo il 1° luglio 2017.
- Una circolare interpretativa non può aggiungere ai presupposti stabiliti dalla legge una condizione temporale ulteriore che il testo normativo non prevede; una simile limitazione è illegittima anche quando produce un'irragionevole disparità tra militari cessati dopo la data di riferimento, distinguendoli in base al momento in cui avevano maturato l'anzianità.
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