Cassazione Penale, Sentenza n. 17922/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa (c.d. Cosa Nostra, famiglia di Porta Nuova) e concorso in estorsione aggravata. Tre motivi: 1) nullita' dell'interrogatorio di garanzia e delle ordinanze conseguenti per mancata illustrazione degli elementi investigativi utili alla difesa (violazione artt. 384-386 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di gravita' indiziaria per l'associazione mafiosa, con censura dell'affidabilita' delle dichiarazioni di collaboratori e del valore delle intercettazioni; 3) vizio di motivazione e carenza probatoria sul reato di estorsione, con richiamo alle indagini difensive (dichiarazioni di Mangano, documenti contrattuali) e contestazione della interpretazione delle conversazioni intercettate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: il decreto di fermo era stato notificato il giorno prima dell'udienza e il Pubblico Ministero aveva illustrato i motivi in udienza; la difesa non chiese rinvio e non avanzo' contestazioni specifiche in quella sede. Inoltre la Corte ha ricordato che l'eventuale vizio della convalida del fermo non invalida automaticamente l'ordinanza di misura cautelare, trattandosi di provvedimenti autonomi. Il secondo e terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perche' costituivano mera rielaborazione alternativa degli elementi di fatto gia' valutati dal giudice di merito; la Corte non puo' rivalutare la fondatezza degli indizi o l'attendibilita' delle fonti quando la motivazione del giudice di merito risulta logica e non manifestamente illogica. Il ricorrente e' stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma e' stata invocata quale titolo della contestazione per l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse adeguatamente motivato la gravita' indiziaria, valorizzando dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni per ricondurre l'imputato al ruolo contestato.
artt. 384-386 c.p.p.
Richiamati nel primo motivo come garanzia dell'interrogatorio di garanzia. La Corte ha ritenuto che gli oneri informativi fossero stati assolti in udienza (PM illustrò i motivi) e che la difesa non avesse chiesto rinvio; inoltre ha puntualizzato che eventuali vizi della convalida del fermo non si estendono automaticamente all'ordinanza cautelare successiva.
art. 273 c.p.p.
Norma che disciplina il giudizio sulla gravita' indiziaria. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimita' e' limitato: puo' censurare solo violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione, non procedere a riconsiderazioni ex novo degli elementi probatori.
art. 274 c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che l'apprezzamento dell'adeguatezza delle misure e delle esigenze cautelari rientra nel giudizio del giudice di merito e non e' sindacabile in sede di cassazione salvo vizi di legge o manifesta illogicita'.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (principi sul sindacato delle misure cautelari)
La Corte richiama precedenti (es. Sez. 6, n. 47204/2015; Sez. 2, n. 26605/2019) per sottolineare che la Cassazione non puo' rinnovare la valutazione degli elementi fattuali o delle testimonianze: e' ammessa sola verifica di legittimita' formale e di eventuale manifesta illogicita' o insufficienza motivazionale.
Massime di principio
- La nullita' formale dell'interrogatorio di convalida del fermo, se non dedotta tempestivamente in modo specifico e senza richiesta di rinvio, difficilmente porta all'annullamento della successiva ordinanza di custodia cautelare; i vizi della convalida non si estendono automaticamente alle misure coercitive autonome.
- In sede di Cassazione il controllo sulle misure cautelari e' limitato: non e' possibile ottenere l'annullamento del provvedimento tramite una diversa, alternativa ricostruzione dei fatti; bisogna invece dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione.
- Per censurare la gravita' indiziaria e l'attendibilita' delle fonti (collaboratori, intercettazioni) occorre produrre censure specifiche e puntuali che mettano in evidenza contraddizioni, elementi di fatto non considerati o errori logici evidenti nella motivazione del giudice di merito.
- La difesa, se ritiene di non avere sufficiente conoscenza degli atti per poter partecipare all'udienza di convalida o di misura, deve tempestivamente richiedere il rinvio e motivare tale richiesta; il mancato esercizio di tale facolta' indebolisce la censura successiva.
- Le conversazioni intercettate e le dichiarazioni di collaboratori, se adeguatamente contestualizzate e corroborate da altri elementi, possono formare base sufficiente per il giudizio di gravita' indiziaria; contraddire tale quadro probatorio richiede prove concrete e non mere affermazioni alternative.
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