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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22285/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 3/12/2024 che aveva respinto la sua istanza di rideterminazione della pena eseguibile in relazione al provvedimento di cumulo del 5/12/2022. Sostiene che tutti i fatti oggetto di esecuzione sono anteriori al suo arresto del 17/06/2009 e che, quindi, non poteva essere fissata una decorrenza della pena successiva al 17/06/2009 né differenziati ingiustificatamente i periodi di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato che il Correale è in esecuzione per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. commesso fino al 21/03/2011; ciò esclude la possibilità di unificare l'inizio del rapporto esecutivo al 17/06/2009 per tutte le pene. La Corte ha richiamato la disciplina sul cumulo e sul criterio moderatore (art.78 c.p.) e la necessità di considerare un nuovo rapporto esecutivo quando vi siano reati commessi durante l'espiazione o dopo la sua definizione. Conseguentemente il rigetto dell'istanza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod.pen.

    Individua il reato per il quale il Correale stava già espiando pena; la Corte rileva che tale reato è stato commesso sino al 21/03/2011 e ciò incide sulla decorrenza e sull'unicità del rapporto esecutivo.

  • art. 78 cod.pen.

    Criterio moderatore che limita la pena complessiva (es.: reclusione non superiore a 30 anni) quando si applica il cumulo tra più pene per fatti commessi anteriormente all'inizio della detenzione; è un criterio legale che deve essere osservato nella determinazione della pena eseguibile.

  • art. 80 cod.pen.

    Rimanda all'applicabilità degli articoli sul concorso di reati anche quando si devono eseguire più sentenze o decreti di condanna contro la stessa persona, contribuendo alla disciplina del cumulo e della determinazione della pena.

  • art. 656 cod.proc.pen.

    Norma procedurale richiamata quale parte della disciplina dell'esecuzione e del cumulo delle pene (contestualizzazione normativa).

  • art. 663 cod.proc.pen.

    "quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene."

    Stabilisce il dovere del pubblico ministero di determinare la pena eseguibile secondo le norme sul concorso di pene; la Corte ne trae il principio della necessaria unicità del rapporto esecutivo per reati tutti commessi prima dell'inizio della detenzione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. I n. 26270 del 23.4.2004)

    Orientamento che considera necessaria l'unicità del rapporto esecutivo quando le decisioni concernono reati tutti commessi prima dell'inizio della detenzione e precisa che la "novità" del cumulo e il subingresso di un nuovo rapporto esecutivo si verificano solo per reati commessi durante l'espiazione o dopo la sua definizione.

Massime di principio

  • Se tutti i reati per i quali è stata inflitta pena sono stati commessi prima dell'inizio della detenzione, si deve tendere a unificare il rapporto esecutivo e applicare il criterio moderatore dell'art.78 c.p.; la determinazione del pubblico ministero deve rispettare tale vincolo.
  • Se invece vi sono reati commessi dopo l'inizio della detenzione o durante l'espiazione, si configura un nuovo rapporto esecutivo (subingresso) e la parte relativa al nuovo reato non è soggetta al criterio moderatore: si procede a cumulo con la parte residua non ancora espiata.
  • Per valutare la legittimità della decorrenza della pena occorre esaminare le date di consumazione di ciascun reato rispetto alla data di inizio dell'esecuzione (es. arresto): non è sufficiente ragionare solo sulla data di arresto se alcuni reati hanno termine successivo.
  • La disciplina procedurale (art.663 c.p.p. e norme sul concorso di pene) impone al PM e al giudice dell'esecuzione di determinare la pena eseguibile secondo le regole del cumulo e del criterio moderatore; eventuali errori motivazionali sulla decorrenza o sull'unicità del rapporto esecutivo possono essere censurati, ma il principio di diritto consolidato prescinde dalle mere istanze generiche.
  • In caso di rigetto dell'istanza dell'interessato, è usuale la condanna alle spese processuali; pertanto chi propone ricorso dovrebbe concentrarsi su elementi fattuali certi (date di consumazione) e su argomentazioni giuridiche collegate alle norme sul cumulo e sulla decorrenza dell'esecuzione.

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