Ordinanza n. 1622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Basilicata, sez. I, 8 gennaio 2025 n.7, che ha respinto il ricorso n. 145/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti della Provincia di Matera, conosciuti in data imprecisata: (ricorso principale) a) della nota 2 febbraio 2024 prot. n.2501, con cui il Dirigente dell’Ufficio ambiente-Area III- Tutela e valorizzazione dell’ambiente ha dichiarato improcedibile e archiviato l’istanza 8 agosto 2023 prot. n.74588 e pratica Sportello unico attività produttive – SUAP n. 05779721009-04082023-1036 presentata dalla Sogin S.p.a. attraverso il SUAP del Comune di Roverbella per ottenere una modifica non sostanziale relativa alla regimazione delle acque meteoriche di sito per l’autorizzazione unica ambientale – AUA 17 maggio 2028 n.969, rilasciatale per l’ITREC- impianto di trattamento e rifabbricazione elementi di combustibile nucleare situato all’interno del Centro ricerche dell’ENEA a Trisaia di Rotondella; b) della nota 29 novembre 2023 prot. n.18551 dell’ARPAB- Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente per la Basilicata; delle seguenti note del Dirigente dell’Ufficio ambiente, nella parte in cui esse escludono lo scarico di acque meteoriche e di raffreddamento dall’impianto Sogin, conosciute solo il giorno 21 febbraio 2024: c) della nota 8 agosto 2023 prot. n.15657; d) della nota 8 agosto 2022 prot. n.13493 (I motivi aggiunti, depositati il giorno 3 luglio 2024) delle seguenti note dell’Ufficio trasporti e transizione digitale: e) della nota 14 giugno 2024 prot. 13026; f) della nota 17 giugno 2024 prot. n.13153; g) della nota 19 giugno 2024 prot. n.13346 (II motivi aggiunti, depositati il giorno 21 ottobre 2024) h) della nota 18 luglio 2024 prot.n.15484;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro gli atti provinciali relativi all’improcedibilità e archiviazione dell’istanza di modifica dell’AUA concernente la regimazione delle acque meteoriche di sito
Esito
La controversia
La controversia riguarda l’istanza presentata da Sogin tramite il SUAP del Comune di Rotondella per ottenere una modifica ritenuta non sostanziale dell’AUA n. 969 del 17 maggio 2018, relativa alla regimazione delle acque meteoriche di sito presso l’impianto ITREC. La Provincia di Matera ha dichiarato improcedibile e archiviato l’istanza, ritenendo che l’AUA elencasse puntualmente le autorizzazioni agli scarichi e che ulteriori autorizzazioni concernenti scarichi di acque reflue industriali, acque meteoriche trattate o acque di dilavamento dovessero essere proposte e valutate come modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 59/2013. Sono stati impugnati anche atti dell’ARPAB e note provinciali che escludevano l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e di raffreddamento. In appello è controversa la corretta individuazione del regime autorizzatorio applicabile, l’eventuale inclusione di tali scarichi nell’AUA del 2018, il contenuto della documentazione presentata per il rilascio dell’AUA, lo svolgimento di una specifica istruttoria e la rilevanza del codice Ateco ai fini della qualificazione degli scarichi. Dagli atti emerge inoltre un verbale di sequestro nel quale si contestava la mancanza di autorizzazione per scarichi di acque meteoriche e di raffreddamento confluenti, prima dello scarico finale, con acque provenienti dal depuratore dei reflui civili, con conseguente miscelazione e diluizione ritenuta non consentita; il sequestro è stato successivamente revocato dal GIP.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello e ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. La verificazione sarà svolta dall’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica, con facoltà di delega interna. Il verificatore dovrà esaminare gli atti, visitare i luoghi e accertare il regime autorizzatorio ratione temporis degli scarichi di acque meteoriche e di raffreddamento relativo agli impianti di gestione dei rifiuti; verificare se l’AUA n. 969/2018 comprendesse tali scarichi; esaminare se la documentazione dell’istanza originaria li riguardasse e come fosse stato individuato il loro eventuale trattamento prima dello scarico in corpi idrici superficiali; accertare se fosse stata svolta una specifica istruttoria; chiarire infine la rilevanza del codice Ateco in rapporto alla qualificazione degli scarichi e alle modalità concrete dell’attività. Sono stati stabiliti termini per l’avvio delle operazioni, la relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. L’anticipo di 3.000 euro sul compenso del verificatore è posto a carico dell’appellante e condiziona l’inizio delle operazioni. L’udienza pubblica sarà fissata dopo il deposito della relazione finale. Restano fermi, nelle more, gli obblighi connessi alla tutela della salute e dell’ambiente.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per accertare, mediante un organismo qualificato, fatti e profili tecnici rilevanti ai fini della decisione.
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 59/2013
È richiamato con riguardo alla qualificazione come modifica sostanziale delle ulteriori autorizzazioni relative a specifici scarichi non compresi nell’AUA.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un provvedimento ambientale dipende dall’accertamento tecnico del contenuto effettivo di un’autorizzazione e dei flussi di scarico concretamente realizzati, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., comprendente l’esame degli atti e il sopralluogo sui luoghi.
- Ai fini della verifica della portata di un’AUA, occorre accertare non soltanto il testo del provvedimento finale, ma anche il contenuto della documentazione presentata dal gestore e l’effettiva istruttoria svolta dall’amministrazione sulle specifiche tipologie di scarico.
- La qualificazione degli scarichi deve essere esaminata in relazione al regime autorizzatorio vigente ratione temporis e alle concrete modalità dell’attività svolta; il codice Ateco può assumere rilievo solo in tale valutazione complessiva.
- La disposizione di una verificazione non definisce il merito della controversia e non comporta, di per sé, l’accoglimento o il rigetto dell’appello.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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