Cassazione Penale, Ordinanza n. 24209/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. I motivi di ricorso, come riportati nell'ordinanza, erano quattro: il primo e il terzo venivano ritenuti intrinsecamente generici, perché privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; il secondo era giudicato privo di specificità estrinseca, in quanto reiterativo delle doglianze già dedotte in appello e non confrontato con la motivazione della decisione di merito, anche in tema di recidiva e di abitualità; il quarto verteva sulla graduazione della pena e sul giudizio di comparazione tra circostanze, ma la Corte lo ha qualificato come proposta di questioni non consentite in cassazione e comunque manifestamente infondate, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrio o illogicità manifesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto i motivi in gran parte generici o non specifici e, per la parte relativa alla pena e al bilanciamento delle circostanze, ha escluso la possibilità di una rivalutazione di merito in sede di legittimità, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per ribadire che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non arbitraria o illogica.
art. 133 c.p.
Usato per fondare il principio secondo cui la determinazione concreta della pena deve rispettare i criteri legali di commisurazione e non è censurabile in cassazione come nuova valutazione del merito, se adeguatamente motivata.
art. 591 c.p.p.
Norma implicitamente richiamata dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità e difetto di specificità dei motivi.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità intrinseca o la mera riproposizione di censure già disattese in appello determinano l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito sotto il profilo della congruità della pena o del giudizio di bilanciamento tra circostanze, salvo che la decisione sia priva di motivazione, meramente arbitraria o manifestamente illogica.
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva e sulla valutazione dell'abitualità è sufficiente quando il giudice di merito espliciti gli elementi considerati, potendo legittimamente valorizzare anche i precedenti penali.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità tipica del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la scelta è adeguatamente motivata in funzione dell'adeguatezza della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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