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Sentenza

Sentenza n. 11311/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento 1) del decreto del 15.05.2024, notificato in data 03.06.2024, inerente il diniego di concessione della cittadinanza italiana; 2) della nota ministeriale datata 05.03.2024 con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990;

Giustizia amministrativa202408439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana e preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla condanna del figlio convivente per reati in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avesse valutato le osservazioni e la documentazione presentate in risposta al preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dei d.P.R. n. 572/1993 e n. 362/1994 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre a difetto di motivazione e istruttoria ed erronea valutazione dei fatti, contestando che la condotta penalmente rilevante del figlio potesse giustificare il diniego nei suoi confronti. Ha valorizzato la propria integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare, l’assenza di precedenti penali e il percorso di reinserimento sociale intrapreso dal figlio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il riferimento, nel decreto, all’assenza di nuovi elementi utili per una definizione favorevole dimostrasse l’avvenuta valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotte dalla ricorrente in riscontro al preavviso di rigetto. La partecipazione procedimentale è stata quindi considerata effettiva e rispettata. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha riconosciuto l’elevata discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della meritevolezza ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione. Tale valutazione può estendersi, in un’ottica prognostica e precauzionale, al nucleo familiare, soprattutto quando il familiare autore dei reati sia convivente e di primo grado. La condanna del figlio, recente rispetto alla domanda e relativa a gravi reati in materia di stupefacenti, è stata ritenuta elemento idoneo a incidere negativamente sulla valutazione dell’integrazione complessiva del nucleo familiare e sull’affidabilità prospettica della richiedente. L’assenza di precedenti penali della ricorrente e il suo stabile inserimento sociale ed economico non sono stati considerati sufficienti: tali elementi costituiscono condizioni ordinarie o minime, non bastanti a fondare il giudizio positivo di meritevolezza richiesto per uno status caratterizzato da stabilità e rilievo per la collettività nazionale. Il giudice ha escluso che ciò comporti un’estensione della responsabilità penale del figlio alla ricorrente, poiché la condotta familiare è stata valutata esclusivamente sul piano amministrativo e prognostico. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale e richiede una valutazione complessiva della meritevolezza e dell’integrazione dell’aspirante cittadino.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l’Amministrazione valuta le osservazioni e la documentazione presentate in risposta al preavviso di rigetto, anche dando conto dell’assenza di elementi idonei a superare le criticità prospettate.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    La condanna del figlio convivente per reati in materia di stupefacenti costituisce, nel caso concreto, un elemento di controindicazione rilevante nella valutazione amministrativa della meritevolezza della richiedente.

  • artt. 19, comma 2, lett. c), e 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La disciplina dei benefici riconoscibili ai familiari conviventi del cittadino è stata valorizzata dal giudice per sottolineare la rilevanza prognostica della situazione del nucleo familiare nella valutazione della cittadinanza.

  • artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L’assenza di pericolosità sociale e l’integrazione sociale ed economica costituiscono condizioni ordinarie per il soggiorno regolare e non sono, da sole, sufficienti per ottenere la cittadinanza italiana.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate quale base ulteriore per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nel formulare un giudizio complessivo e prognostico sulla meritevolezza, sull’integrazione e sull’affidabilità dell’istante rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • La valutazione amministrativa della meritevolezza ai fini della naturalizzazione può estendersi alla condotta del nucleo familiare, in particolare quando si tratti di un familiare convivente e di primo grado, poiché tale condotta può costituire un elemento indiziario dell’integrazione complessiva e dell’affidabilità del contesto familiare.
  • La condanna recente di un figlio convivente per gravi reati in materia di stupefacenti può legittimamente fondare il diniego della cittadinanza al genitore, se l’Amministrazione ne esplicita la rilevanza nella valutazione prognostica del nucleo familiare e del possibile pregiudizio per la collettività nazionale.
  • La considerazione amministrativa della condotta penalmente rilevante di un familiare non costituisce imputazione alla richiedente della responsabilità penale altrui, quando tale condotta sia valorizzata esclusivamente come elemento amministrativo, indiziario e prognostico relativo all’integrazione e all’affidabilità del nucleo familiare.
  • L’assenza di precedenti penali dell’istante e il suo stabile inserimento sociale, lavorativo ed economico rappresentano condizioni necessarie o ordinarie per il soggiorno regolare, ma non sono di per sé sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
  • Il preavviso di rigetto assolve alla funzione partecipativa quando l’Amministrazione prende in esame le osservazioni e la documentazione presentate dal privato e motiva, anche sinteticamente, per quali ragioni esse non superino le criticità già evidenziate.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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