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Circolare

Circolare numero 93 del 17-06-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni sugli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, riferite all’esclusione dall’applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95. Si individuano altresì i dipendenti pubblici ai quali è riconosciuto l’esercizio della relativa facoltà di opzione e si illustrano i termini di esercizio della stessa. INDICE 1. Premessa 2. Lavoratori che possono esercitare la facoltà di opzione 3. Esercizio della facoltà di opzione e decorrenza degli effetti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la possibilità, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie di chiedere l'esclusione dal massimale contributivo, quando operano in settori privi di previdenza complementare compartecipata dal datore di lavoro. Vengono indicati i soggetti interessati, le condizioni per accedere all'opzione, i termini di decadenza per presentare la domanda e la decorrenza degli effetti. La domanda deve essere presentata con il modulo AP136.

Esclusione opzionale dal massimale contributivo per alcuni dipendenti pubblici

Esclusione opzionale dal massimale contributivo per i dipendenti pubblici

La circolare disciplina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che consente ad alcuni lavoratori delle pubbliche amministrazioni di chiedere l'esclusione dal massimale contributivo previsto per i c.d. nuovi iscritti dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. L'istituto precisa soggetti, condizioni, termini e modalità di esercizio dell'opzione.

Quadro normativo e massimale contributivo

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 stabilisce per i lavoratori privi di anzianità contributiva precedente e iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato annualmente dall'ISTAT. Per il 2019 il massimale è pari a 102.543,00 euro, come richiamato dalla circolare n. 6 del 25 gennaio 2019.

Il decreto-legge n. 4/2019 introduce una deroga per i lavoratori pubblici che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. In tali casi, su domanda, può essere chiesta l'esclusione dal meccanismo del massimale contributivo.

Soggetti interessati

Possono esercitare la facoltà i lavoratori delle pubbliche amministrazioni individuate dagli articoli 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 165/2001. La circolare precisa che rientrano nel perimetro anche:

  • Banca d'Italia;
  • Consob;
  • in generale, le Autorità indipendenti;
  • le università non statali legalmente riconosciute.

Per il personale in regime di diritto pubblico, la circolare elenca espressamente:

  • magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
  • avvocati e procuratori dello Stato;
  • personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
  • personale della carriera diplomatica e prefettizia;
  • dipendenti degli enti che operano nelle materie richiamate dalle norme speciali indicate;
  • personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario;
  • personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
  • professori e ricercatori universitari, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato;
  • altre categorie di dipendenti per le quali il trattamento giuridico rinvii alle categorie sopra indicate.

La facoltà può essere esercitata dai dipendenti pubblici aventi diritto, indipendentemente dalla cassa o fondo pensionistico di iscrizione.

Condizione relativa alla previdenza complementare

Il presupposto essenziale è che il lavoratore presti servizio in settori nei quali non risultino attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro. La circolare osserva che il personale in regime di diritto pubblico, essendo normalmente in trattamento di fine servizio e in generale escluso da tali forme complementari, rientra tra i soggetti legittimati all'opzione.

Per l'individuazione omogenea dei lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, la circolare rinvia alle indicazioni già fornite dall'Istituto per gli iscritti alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, in particolare alla circolare n. 58 del 1° aprile 2016 e al messaggio n. 3020 dell'11 luglio 2016.

Termini di esercizio dell'opzione

L'opzione deve essere esercitata a pena di decadenza. La disciplina varia a seconda della posizione del dipendente:

  • per i dipendenti in servizio al 29 gennaio 2019, se la retribuzione imponibile ai fini pensionistici aveva già superato il massimale negli anni precedenti, la domanda va presentata entro sei mesi dal 29 gennaio 2019, quindi entro il 29 luglio 2019;
  • per i dipendenti in servizio al 29 gennaio 2019 che non avevano ancora superato il massimale, la domanda va presentata entro sei mesi dalla data del superamento;
  • per i dipendenti assunti dal 30 gennaio 2019, la domanda va presentata entro sei mesi dalla data di assunzione oppure dalla data di superamento del massimale.

Decorrenza degli effetti e modalità di presentazione

L'esclusione dal massimale contributivo decorre dal periodo retributivo successivo alla data in cui viene esercitata l'opzione. La domanda deve essere presentata mediante il modulo AP136, disponibile sul sito dell'INPS.

La circolare precisa inoltre che le opzioni trasmesse prima della pubblicazione del documento sono comunque considerate valide ai fini dell'avvio del procedimento. Le istruzioni operative per la gestione delle domande da parte delle strutture territoriali saranno fornite con un successivo messaggio.

Punti principali

Base normativa e contenuto dell'agevolazione

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 prevede per i c.d. nuovi iscritti, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per l'anno 2019 tale massimale è pari a 102.543,00 euro. L'articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019 introduce, in deroga a tale disciplina, la facoltà per determinati lavoratori pubblici di essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo, su domanda e nel rispetto di specifici termini.

Soggetti che possono esercitare l'opzione

Possono avvalersi dell'opzione i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 165/2001. La circolare ricomprende anche Banca d'Italia, Consob, in generale le Autorità indipendenti, nonché le università non statali legalmente riconosciute. Per il personale in regime di diritto pubblico sono indicati magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia, carriera diplomatica e prefettizia, personale degli enti richiamati dalle norme speciali, Vigili del fuoco (con esclusione del volontario), carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari e altre categorie assimilate.

Condizione relativa alla previdenza complementare

L'opzione è esercitabile solo se il lavoratore presta servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro. La circolare evidenzia che il personale in regime di diritto pubblico, normalmente in TFS e generalmente escluso da forme complementari compartecipate, rientra tra i soggetti che possono esercitare la facoltà. L'opzione può essere esercitata indipendentemente dalla cassa o fondo pensionistico di iscrizione.

Termini di presentazione della domanda

Per i dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019, la domanda va presentata entro sei mesi da tale data se la retribuzione imponibile ai fini pensionistici aveva già superato il massimale contributivo negli anni precedenti; in tal caso il termine ultimo è il 29 luglio 2019. Se invece il massimale non è stato superato prima del 29 gennaio 2019, la domanda va presentata entro sei mesi dalla data del superamento. Per i dipendenti assunti dal 30 gennaio 2019, la domanda va presentata entro sei mesi dalla data di assunzione oppure dalla data di superamento del massimale.

Decorrenza degli effetti e modalità operative

Il massimale contributivo è disapplicato dal periodo retributivo successivo alla data di esercizio dell'opzione. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo AP136 pubblicato sul sito dell'INPS. Le opzioni trasmesse prima della pubblicazione della circolare sono considerate valide ai fini dell'avvio del procedimento. Le istruzioni operative per la gestione delle opzioni da parte delle strutture territoriali saranno fornite con successivo messaggio.

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