Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 89 del 17-06-2019

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle istruzioni operative illustrate con la circolare n. 97 del 1° giugno 2017. INDICE 1. Premessa 2. Termini di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura 3. Compatibilità delle prestazioni integrative, sia della misura che della durata, delle indennità di ASpI/NASpI e di mobilità ordinaria con il trattamento di maternità 4. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative della misura. Compatibilità e cumulabilità nei casi di rioccupazione del lavoratore 4.1. Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura dell’indennità di disoccupazione ASpI /NASpI 4.2 Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della misura dell’indennità di mobilità 4.3. Compatibilità e cumulabilità della prestazione integrativa della CIGS 5. Ulteriori chiarimenti sulle prestazioni integrative di durata. Regime di compatibilità e cumulabilità, sospensione e decadenza 5.1. Prestazione integrativa della durata dell’indennità di mobilità. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata 5.2 Prestazione integrativa della durata dell’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa 5.3 Compatibilità del trattamento integrativo di durata della mobilità con l’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti applicativi sulle prestazioni integrative previste dal Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo, precisando termini di domanda, compatibilità con maternità e con nuove attività lavorative, nonché regole di sospensione, cumulabilità e decadenza per le integrazioni di misura e di durata riferite ad ASpI/NASpI, mobilità e CIGS. Viene inoltre chiarito che il termine decadenziale di 60 giorni vale solo per la domanda relativa all’integrazione della mobilità, mentre per l’integrazione ASpI/NASpI non si applica. Sono poi specificate le conseguenze della rioccupazione del lavoratore e i rapporti tra le diverse prestazioni in caso di sovrapposizione.

Chiarimenti sulle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo

Chiarimenti sulle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo

La circolare interviene a completare le istruzioni già fornite con la circolare n. 97 del 1° giugno 2017 in materia di prestazioni integrative del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo disciplinate dal D.I. n. 95269/2016. I chiarimenti riguardano soprattutto termini di domanda, compatibilità con maternità, rioccupazione del lavoratore, sospensione, cumulabilità e decadenza delle prestazioni integrative di misura e di durata collegate ad ASpI/NASpI, mobilità ordinaria e CIGS.

Termini di presentazione della domanda

Viene precisato che il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di licenziamento, previsto dall’art. 7, comma 4, del D.I. n. 95269/2016, riguarda esclusivamente la domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura della mobilità. Tale termine non si estende alle prestazioni integrative della misura ASpI/NASpI. Per questa ragione risultano non operative le indicazioni della circolare n. 97/2017 che avevano applicato anche alla prestazione integrativa ASpI/NASpI il termine di decadenza e l’onere per il lavoratore di richiedere al datore di lavoro copia della domanda.

Compatibilità con il trattamento di maternità

La circolare chiarisce il coordinamento tra prestazioni integrative e maternità distinguendo tra le diverse fattispecie.

Per la prestazione integrativa della misura ASpI/NASpI si applicano le stesse regole previste per l’indennità principale: se la lavoratrice entra in maternità durante la percezione dell’indennità di disoccupazione e della relativa integrazione, entrambe le prestazioni sono sospese e riprendono al termine del periodo di maternità obbligatoria per la durata residua spettante. Se, invece, la lavoratrice ha già esaurito il periodo di ASpI/NASpI e percepisce soltanto la prestazione integrativa di durata, il trattamento di maternità non può essere riconosciuto.

Per la mobilità ordinaria, se l’astensione obbligatoria interviene durante la fruizione dell’indennità di mobilità, la maternità sostituisce sia l’indennità principale sia la prestazione integrativa del Fondo. Alla cessazione del periodo di astensione, la lavoratrice ha diritto alla ripresa delle prestazioni per il periodo residuo sino alla scadenza naturale. Se, invece, la maternità interviene mentre è in corso la sola prestazione integrativa di durata della mobilità, il trattamento di maternità non è riconoscibile e la prestazione integrativa continua ad essere corrisposta.

Compatibilità e cumulabilità in caso di rioccupazione

Le prestazioni integrative hanno natura accessoria e seguono le vicende delle prestazioni pubbliche di riferimento.

Per ASpI/NASpI, la sospensione o la decadenza dell’indennità principale comporta rispettivamente la sospensione o la decadenza anche della prestazione integrativa del Fondo. Nei casi di rioccupazione che determinano una cumulabilità parziale del reddito con ASpI/NASpI, l’integrazione del Fondo continua ad essere erogata.

Per la mobilità ordinaria, la rioccupazione con contratto a tempo pieno e indeterminato comporta la decadenza dall’indennità, la cancellazione dalle liste di mobilità e la conseguente decadenza dell’integrazione. Se la rioccupazione avviene con contratto a termine oppure con rapporto part-time, la prestazione principale e quella integrativa sono sospese e la data di fine si sposta in avanti, senza superare la durata originariamente prevista. Se il periodo di rioccupazione supera la durata del trattamento di mobilità, il beneficiario conserva il diritto a un trattamento calcolato sulla durata naturale residua, al netto dei mesi già goduti e di quelli eccedenti.

In caso di attività autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa, la prestazione integrativa continua se il reddito percepito rientra nei limiti di 4.800 euro annui per il lavoro autonomo e 8.000 euro per le co.co.co.; se tali soglie sono superate, con decadenza della mobilità e cancellazione dalle liste, decade anche il trattamento integrativo.

Prestazione integrativa collegata alla CIGS

La circolare richiama quanto già affermato nella circolare n. 97/2017: la prestazione integrativa del Fondo collegata alla CIGS è accessoria e segue le regole di compatibilità e cumulabilità previste per le integrazioni salariali dalla circolare n. 130 del 4 ottobre 2010, salvo le parti non più applicabili perché riferite a norme abrogate.

Viene ribadito che, in presenza di una nuova attività lavorativa compatibile, il lavoratore ha diritto alla CIGS limitatamente alla differenza tra l’importo pieno dell’integrazione salariale e il reddito derivante dall’attività, oltre alla prestazione integrativa del Fondo. Se i proventi della nuova attività superano l’importo dell’integrazione di CIGS, nessuna delle due prestazioni deve essere corrisposta.

Prestazione integrativa di durata della mobilità: attività autonoma e parasubordinata

Per il trattamento integrativo di durata della mobilità ordinaria, la circolare rinvia alla disciplina già illustrata nella circolare n. 67 del 14 aprile 2011. L’attività di lavoro autonomo o parasubordinato è compatibile con l’indennità di mobilità se il reddito annuo non supera 4.800 euro per il lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.

Entro tali limiti, la cumulabilità può essere totale o parziale. È totale quando la somma tra reddito da lavoro e trattamento integrativo resta pari o inferiore alla retribuzione lorda di riferimento, cioè la retribuzione su cui è calcolata l’indennità integrativa. È parziale quando tale somma supera la retribuzione lorda di riferimento: in questo caso il trattamento è ridotto fino a riportare il totale entro quel limite.

Prestazione integrativa di durata della ASpI/NASpI: lavoro subordinato e redditi diversi

Per la prestazione integrativa di durata della ASpI/NASpI, la circolare distingue varie ipotesi.

Se durante la fruizione il lavoratore viene assunto con contratto subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il reddito annuo supera 8.000 euro, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie e riprende per il residuo al termine della sospensione. Se l’assunzione dura più di sei mesi o è a tempo indeterminato e il reddito supera il minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dalla prestazione integrativa.

Se il lavoratore si rioccupa con rapporto subordinato, anche di durata inferiore, pari o superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, ma con reddito inferiore al limite utile per conservare lo stato di disoccupazione, conserva il diritto alla prestazione, che tuttavia viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo compreso tra l’inizio del rapporto e la fine del trattamento o dell’anno, se precedente. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore deve comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto; in mancanza, si applica la sospensione se il contratto dura fino a sei mesi, oppure la decadenza se dura oltre sei mesi o è a tempo indeterminato.

La circolare precisa inoltre che il nuovo datore di lavoro, o l’utilizzatore in caso di somministrazione, deve essere diverso da quello presso il quale il lavoratore prestava servizio al momento della cessazione che ha determinato il diritto alla prestazione e non deve avere con esso rapporti di collegamento, controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Per i lavoratori titolari di due o più rapporti subordinati part-time che cessino involontariamente da uno di essi, la prestazione integrativa di durata spetta se, ricorrendo gli altri requisiti, il reddito residuo consente la conservazione dello stato di disoccupazione e se entro un mese dalla domanda viene comunicato all’INPS il reddito annuo previsto dei rapporti rimasti. Anche in questo caso la prestazione è ridotta dell’80% del reddito previsto e il ricalcolo è effettuato d’ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.

Per attività autonoma, parasubordinata o d’impresa individuale, se il reddito resta entro i limiti utili alla conservazione dello stato di disoccupazione, il beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, oppure entro un mese dalla domanda se l’attività era già in corso, indicando il reddito annuo previsto. La prestazione è ridotta dell’80% del reddito previsto, parametrato al periodo di svolgimento dell’attività. Nei casi di esenzione dalla dichiarazione dei redditi, il beneficiario deve presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo un’autodichiarazione sul reddito percepito; la mancata presentazione comporta la restituzione della prestazione ricevuta dalla data di inizio dell’attività.

Per quanto non espressamente disciplinato, la circolare rinvia alla disciplina generale in materia di compatibilità, cumulabilità, sospensione e decadenza delle indennità di disoccupazione, nonché ai successivi chiarimenti forniti con le circolari e i messaggi richiamati nel testo.

Incompatibilità tra prestazione integrativa di durata della mobilità e ASpI/NASpI

La circolare conclude precisando che l’indennità ASpI/NASpI non è compatibile con il trattamento integrativo di durata della mobilità ordinaria del Fondo. Se la prestazione integrativa della mobilità è stata autorizzata e il lavoratore diviene successivamente beneficiario di ASpI/NASpI, gli importi già erogati a titolo di disoccupazione, insieme all’eventuale integrazione del Fondo, sono recuperati sul trattamento integrativo di durata della mobilità, che è considerato prevalente perché più favorevole.

Punti principali

Termine di presentazione della domanda

Il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di licenziamento, previsto dall’articolo 7, comma 4, del D.I. n. 95269/2016, si applica solo alla domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura della mobilità. Tale termine non vale per le prestazioni integrative della misura ASpI/NASpI; di conseguenza non operano le indicazioni della circolare n. 97/2017 che collegavano anche questa domanda al termine di decadenza di 60 giorni e all’onere del lavoratore di richiedere al datore di lavoro copia della domanda.

Compatibilità con la maternità

Per la prestazione integrativa della misura ASpI/NASpI si applicano le stesse regole di compatibilità previste per l’indennità principale: se la lavoratrice entra in maternità durante la percezione dell’indennità di disoccupazione e della relativa integrazione, entrambe si sospendono e riprendono al termine della maternità per il periodo residuo. Se invece la maternità interviene quando la lavoratrice percepisce solo la prestazione integrativa di durata dopo la fine dell’ASpI/NASpI, il trattamento di maternità non è riconoscibile. Per la mobilità ordinaria, la maternità sostituisce sia l’indennità principale sia l’integrazione; terminato l’astensione obbligatoria, le prestazioni riprendono per il periodo residuo. Se la maternità interviene durante la sola prestazione integrativa di durata della mobilità, la prestazione continua ad essere corrisposta e non si applica il trattamento di maternità.

Rioccupazione e prestazioni integrative di misura

Le prestazioni integrative seguono le sorti delle prestazioni pubbliche di riferimento, avendo natura accessoria. Per ASpI/NASpI, la sospensione dell’indennità principale comporta la sospensione dell’integrazione del Fondo per lo stesso periodo, con ripresa di entrambe per il residuo; la decadenza della prestazione principale comporta anche la decadenza dell’integrazione. In caso di rioccupazione che consenta la cumulabilità parziale del reddito con ASpI/NASpI, l’integrazione del Fondo continua ad essere erogata. Per la mobilità, la rioccupazione a tempo pieno e indeterminato determina decadenza dall’indennità, cancellazione dalle liste e decadenza dell’integrazione; con contratti a termine o part-time le prestazioni sono sospese, con slittamento della fine, entro la durata massima originaria. Per lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa, se il reddito resta entro le soglie di 4.800 euro annui per l’autonomo e 8.000 euro per le co.co.co., l’integrazione continua; se le soglie sono superate e la mobilità decade, decade anche l’integrazione.

CIGS e prestazione integrativa

La circolare ribadisce che la prestazione integrativa del Fondo collegata alla CIGS segue le regole di compatibilità e cumulabilità già previste per le integrazioni salariali dalla circolare n. 130/2010, salvo i paragrafi non più applicabili per superamento delle norme richiamate. Se il lavoratore svolge una nuova attività compatibile, ha diritto alla CIGS per la differenza tra l’importo pieno dell’integrazione salariale e il reddito percepito, oltre all’importo della prestazione integrativa del Fondo. Se i proventi della nuova attività superano l’integrazione di CIGS, non devono essere corrisposte né la CIGS né l’integrazione del Fondo.

Prestazione integrativa di durata della mobilità: attività autonoma o parasubordinata

Per la prestazione integrativa di durata della mobilità ordinaria si applicano le istruzioni della circolare n. 67/2011. L’attività autonoma o parasubordinata è compatibile se il reddito non supera 4.800 euro annui per il lavoro autonomo e 8.000 euro per le co.co.co. In tali limiti la cumulabilità può essere totale o parziale: è totale se il reddito da lavoro e la prestazione non superano la retribuzione lorda di riferimento; è parziale se la somma supera tale importo, con riduzione della prestazione fino a riportare il totale entro la retribuzione lorda di riferimento. La retribuzione di riferimento è quella utilizzata per il calcolo dell’indennità integrativa.

Prestazione integrativa di durata della ASpI/NASpI: lavoro subordinato

Se durante la fruizione della prestazione integrativa di durata ASpI/NASpI il beneficiario viene assunto con contratto subordinato fino a sei mesi e con reddito annuo superiore a 8.000 euro, la prestazione è sospesa d’ufficio e poi riprende per il residuo. Se l’assunzione dura oltre sei mesi o è a tempo indeterminato e il reddito supera il minimo fiscale, il diritto decade. Se il reddito resta sotto il limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione continua ma è ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di lavoro fino alla fine del trattamento o dell’anno. Il lavoratore deve comunicare entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto; in caso di omissione, si applica la sospensione se il rapporto dura al massimo sei mesi, oppure la decadenza se dura più di sei mesi o è a tempo indeterminato. È inoltre richiesto che il nuovo datore di lavoro, o l’utilizzatore in somministrazione, sia diverso da quello precedente e non sussistano rapporti di collegamento, controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Prestazione integrativa di durata della ASpI/NASpI: più rapporti part-time, autonomo e autodichiarazione

Per il lavoratore titolare di più rapporti subordinati a tempo parziale che cessi involontariamente uno dei rapporti, la prestazione integrativa di durata spetta se il reddito residuo consente la conservazione dello stato di disoccupazione e se, entro un mese dalla domanda, viene comunicato all’INPS il reddito annuo previsto dei rapporti ancora in essere. La prestazione è ridotta dell’80% del reddito previsto, con ricalcolo d’ufficio in sede di dichiarazione dei redditi. Per attività autonoma, parasubordinata o d’impresa individuale, se il reddito è sotto le soglie di 4.800 euro o 8.000 euro, il beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di disoccupazione se l’attività era preesistente, indicando il reddito annuo previsto; anche in questo caso la prestazione è ridotta dell’80% del reddito previsto. Se il soggetto è esonerato dalla dichiarazione dei redditi, deve presentare all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo un’autodichiarazione sul reddito percepito; la mancata presentazione comporta l’obbligo di restituzione della prestazione percepita dalla data di inizio dell’attività.

Rapporto tra prestazione integrativa di durata della mobilità e ASpI/NASpI

L’indennità ASpI/NASpI non è compatibile con il trattamento integrativo di durata della mobilità ordinaria del Fondo. Se la prestazione integrativa della mobilità è stata autorizzata a un lavoratore che diventa beneficiario di ASpI/NASpI, gli importi erogati per l’indennità di disoccupazione, insieme all’eventuale integrazione del Fondo già corrisposta, vengono recuperati sul trattamento integrativo di durata della mobilità, che è considerato prevalente perché più favorevole.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.