Circolare numero 92 del 17-06-2019
Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2019, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. INDICE 1. Lavoratori agricoli dipendenti 2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali 3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari 4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 2019, le aliquote e gli importi dei contributi volontari per diverse categorie del settore agricolo: lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari, nonché coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO. Vengono inoltre richiamate le regole di calcolo dei contributi integrativi volontari, i riferimenti normativi applicabili e, per alcune categorie, i coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione. La circolare distingue le discipline in base alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e rinvia ad allegati per le tabelle operative da utilizzare.
Contributi volontari agricoli per il 2019
Contributi volontari agricoli per il 2019
La circolare aggiorna le misure dei contributi volontari dovuti nel settore agricolo con decorrenza 1° gennaio 2019. Le disposizioni riguardano più categorie di assicurati e distinguono il regime applicabile in funzione della qualifica del soggetto e della data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995, ai quali nel 2006 risulta raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicabile al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 29,10% dal 1° gennaio 2019.
La circolare precisa la ripartizione di tale aliquota in:
- 0,11% quale aliquota base;
- 28,99% quale quota pensione.
I coefficienti di riparto indicati sono pari a 0,003780 per la quota base e a 0,996220 per la quota pensione.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, in applicazione dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i contributi volontari sono determinati su quattro classi di reddito medio giornaliero. La circolare riporta, con decorrenza 1° gennaio 2019, le classi di reddito settimanale, i relativi redditi medi imponibili e i contributi complessivi dovuti.
Le tabelle riportano:
- la quota pensione al 22% del reddito medio imponibile;
- l’addizionale di cui alla legge n. 233/1990 pari al 2% del reddito medio imponibile;
- l’addizionale di cui alla legge n. 160/1975 pari a € 0,68 per tre volte;
- il contributo totale per ciascuna classe.
È inoltre chiarito che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 233/1990, il contributo settimanale non può essere inferiore a:
- € 57,19 settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 67,72 settimanali se l’autorizzazione è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari per operai agricoli
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario è richiedibile fino alla concorrenza di 270 giornate annue ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Per l’anno 2019, il contributo è commisurato all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS del 29,10%, composta da:
- 28,99% come quota pensione;
- 0,11% come aliquota base.
La circolare evidenzia anche che non trova più applicazione il criterio delle retribuzioni medie convenzionali previsto dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nei casi richiamati dalla normativa successiva, richiamando sul punto la circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua ad applicarsi l’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968, in quanto l’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha interpretato autenticamente l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 2/2006 nel senso della perdurante applicabilità di tale disciplina.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale 30 maggio 2019, ha determinato le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2019, utilizzabili soltanto per questi soggetti. Restano pertanto applicabili i salari medi convenzionali determinati annualmente e per ciascuna provincia.
Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato per il 2019. La tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione è contenuta nell’Allegato n. 1 e riporta la retribuzione imponibile giornaliera stabilita dal decreto ministeriale.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, le modalità di calcolo dei contributi volontari dipendono dalla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, distinguendo tra autorizzazioni anteriori o successive al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997.
Per i contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997:
- gli importi dei contributi volontari per il 2019 sono riportati nell’Allegato n. 2;
- il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997:
- il contributo volontario settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base;
- entrambi sono calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda.
Determinazione del contributo per le domande accolte nel 2019
Per le domande accolte con decorrenza nell’anno 2019, il contributo integrativo è composto da:
- € 19,53, a titolo di importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio;
- un importo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la domanda, applicando l’aliquota del 9,34%, ottenuta sommando l’8,84% previsto per gli operai agricoli e lo 0,50% dell’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il contributo base è invece pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla stessa media retributiva e applicando l’aliquota dello 0,11%.
La circolare riporta infine i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe:
- Base IVS: 0,005654;
- Quota pensione: 0,994346;
- Totale: 1,000000.
Punti principali
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota FPLD è fissata al 29,10% dal 1° gennaio 2019. Tale aliquota è ripartita in 0,11% come aliquota base e 28,99% come quota pensione, con coefficienti di riparto pari rispettivamente a 0,003780 e 0,996220.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
I contributi volontari sono determinati in quattro classi di reddito medio giornaliero, secondo l’articolo 10 della legge n. 233/1990. La circolare riporta le classi di reddito settimanale, il reddito medio imponibile, la quota pensione al 22%, le addizionali previste dalla legge n. 233/1990 e dalla legge n. 160/1975, nonché il contributo totale per ciascuna classe. È precisato inoltre che il contributo settimanale non può essere inferiore a € 57,19 per autorizzazioni accordate prima del 31 dicembre 1995 e a € 67,72 per autorizzazioni accordate dopo tale data.
Contributi integrativi volontari per operai agricoli
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a concorrenza di 270 giornate annue ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti. Per il 2019, la base di calcolo è l’imponibile contributivo determinato sulle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS del 29,10%, di cui 28,99% quota pensione e 0,11% aliquota base. La circolare precisa che non si applica più il criterio delle retribuzioni medie convenzionali previsto dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 nei casi richiamati dalla normativa successiva.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per questi soggetti continua ad applicarsi l’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968, come interpretato autenticamente dall’articolo 1, comma 785, della legge n. 296/2006. Il Ministero del Lavoro ha determinato, con decreto direttoriale 30 maggio 2019, le retribuzioni medie giornaliere valide per il 2019, utilizzabili esclusivamente per piccoli coloni e compartecipanti familiari, per i quali restano operanti i salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai a tempo determinato; la tabella per i contributi volontari ad integrazione è contenuta nell’Allegato n. 1.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, le modalità di versamento dei contributi volontari variano in base alla data di autorizzazione: prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997. Per i soggetti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997, gli importi 2019 sono indicati nell’Allegato n. 2 e sono commisurati alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata, aggiornata all’indice del costo della vita. Per i soggetti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente la domanda.
Determinazione del contributo per le domande accolte nel 2019
Per le domande accolte con decorrenza nell’anno 2019, il contributo integrativo comprende: un importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,53 e un importo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente, applicando l’aliquota del 9,34% (8,84% per gli operai agricoli più lo 0,50% previsto dall’articolo 3 della legge n. 297/1982). Il contributo base è invece pari all’importo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla stessa media retributiva applicando l’aliquota dello 0,11%. Sono inoltre indicati i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe: 0,005654 per la base IVS e 0,994346 per la quota pensione, con totale 1,000000.
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