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Circolare

Circolare numero 90 del 17-06-2019

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. INDICE: 1. Premessa 2. Compilazione del Quadro RR 2.1 Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti 2.2 Sezione II - Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata INPS 3. Termini e modalità di versamento 4. La rateizzazione 5. La compensazione 5.1 Compensazione per artigiani e commercianti 5.2 Compensazione per liberi professionisti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra chi deve compilare il Quadro RR del modello Redditi 2019-PF, come determinare la base imponibile e il contributo dovuto, nonché termini, modalità di versamento, rateizzazione e compensazione. Vengono distinti i casi degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e dei professionisti iscritti alla Gestione separata, con indicazioni su redditi rilevanti, acconti 2019, aliquote, sospensioni per malattia o infortunio grave e trattamento dei crediti contributivi.

Compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2019-PF e versamento dei contributi INPS per artigiani, commercianti e professionisti

Compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2019-PF e versamento dei contributi INPS

La circolare fornisce le istruzioni operative per la determinazione, dichiarazione e versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS nel modello Redditi 2019-PF. Il documento distingue tra iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, disciplinando redditi imponibili, acconti, saldo, rateizzazione, sospensione dei versamenti e compensazione dei crediti contributivi.

Quadro normativo di riferimento e obbligo dichiarativo

La circolare richiama l’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali, con esclusione dei coltivatori diretti, devono determinarne l’ammontare nella dichiarazione dei redditi. Richiama inoltre l’articolo 18, comma 4, del medesimo decreto, che stabilisce il versamento a saldo e in acconto entro gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

Viene ricordato che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 23596 del 30 gennaio 2019 ha approvato il modello Redditi 2019-PF per il periodo d’imposta 2018, nel quale è compreso il Quadro RR, obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti e per gli iscritti alla Gestione separata liberi professionisti.

Soggetti tenuti alla compilazione del Quadro RR

Il Quadro RR deve essere compilato:

  • dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS;
  • dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La circolare precisa che, per la sezione II, non devono compilare il quadro né versare i relativi contributi i professionisti che sono tenuti al contributo soggettivo presso Casse professionali disciplinate dai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, né coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, risultano assicurati ad altra forma obbligatoria per l’attività svolta. Restano invece obbligati alla Gestione separata i professionisti iscritti ad Albi che non versano il contributo soggettivo alla Cassa o che hanno scelto il non versamento o la non iscrizione secondo i rispettivi statuti.

Sezione I: contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per l’anno 2018 devono compilare la sezione I i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di propria posizione assicurativa tenuti a versare contributi per sé e per i familiari collaboratori.

La circolare fornisce indicazioni operative per il pagamento tramite F24: se emergono debiti per contributi sul minimale di reddito e il contribuente intende regolarizzarli con F24, va utilizzata la codeline prevista per i contributi sul minimale (codeline del titolare). Se l’importo da versare è diverso da quello originario, la codeline va rideterminata secondo i criteri di compensazione; se il pagamento riguarda più di una rata, nel campo rata deve essere indicato "0".

Base imponibile per artigiani e commercianti

Il reddito imponibile è costituito dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate secondo le percentuali introdotte dalla legge n. 145/2018. Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile include anche la parte di reddito della S.r.l. attribuita in base alla partecipazione agli utili o al regime di trasparenza.

La circolare indica gli elementi da sommare per la determinazione della base imponibile, facendo riferimento ai quadri RF, RG, RH e RS del modello dichiarativo. Specifica inoltre che:

  • i redditi di impresa del titolare devono essere ridotti del reddito dei coadiutori/coadiuvanti;
  • i redditi d’impresa devono comprendere anche quelli eventualmente derivanti da partecipazione in S.r.l. denunciati con il modello Redditi SC;
  • per il regime di vantaggio, se è barrata la casella "Impresa" o "Impresa familiare", il reddito rilevante è quello del quadro LM, sezione I, rigo LM6, al netto delle perdite pregresse di LM9, colonna 3;
  • per il regime contributivo agevolato, la base imponibile corrisponde alla somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, al netto delle perdite pregresse considerate nel rigo LM37, sezione II.

Viene altresì ribadito il principio generale dell’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992, per cui la base imponibile è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre agli eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l.; se sono compilati più quadri per redditi d’impresa, gli importi devono essere sommati.

Sezione II: contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

La sezione II riguarda i soggetti che svolgono attività professionale ex articolo 53, comma 1, TUIR e sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata. La base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, inclusi quelli prodotti in forma associata e quelli prodotti in regime di vantaggio o forfettario, se applicabili.

La circolare elenca i quadri e i righi da prendere a riferimento:

  • quadro RE: rigo RE23 o, in presenza di perdite al rigo RE24, rigo RE25;
  • quadro RH: rigo RH15 per redditi da associazioni fra artisti e professionisti, rigo RH17 se occorre tenere conto delle perdite indicate in RH16, oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito di lavoro autonomo;
  • quadro LM, sezione I: casella "autonomo" barrata, rigo LM6 meno LM9, colonna 3;
  • quadro LM, sezione II: casella "autonomo" barrata e somma del rigo LM34, colonna 2, al netto delle perdite pregresse indicate nel rigo LM37, colonna 2, per ciascun modulo.

La somma algebrica dei redditi così individuati va riportata nel rigo RR5, colonna 1, con il codice 1, anche se l’importo è negativo.

Codici reddituali e massimale

Per evitare versamenti indebiti, la circolare individua ulteriori redditi che incidono sulla formazione del reddito imponibile o sul massimale annuo:

  • codice 2: redditi erogati agli amministratori locali con contributi già versati alla Gestione separata tramite flussi Uniemens;
  • codice 3: redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR; utili da associazione in մասնակցazione con apporto di solo lavoro; redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR;
  • codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca e compensi per medici in formazione specialistica.

I redditi con codici 2, 3 e 4, già soggetti a contribuzione nella Gestione separata, concorrono al massimale annuo 2018 pari a 101.427,00 euro.

  • codice 5: redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, TUIR, per i quali sono dovuti contributi obbligatori presso Casse diverse dalla Gestione separata. In questo caso il reddito sul quale calcolare il contributo va indicato in colonna 11.

La circolare fornisce tre esempi applicativi per la determinazione del reddito imponibile, chiarendo che i redditi già assoggettati a contribuzione o che eccedono il massimale non concorrono ulteriormente al calcolo del contributo dovuto in Gestione separata.

Contributo dovuto, acconti e importi indebiti

Determinata la base imponibile, il contributo va calcolato applicando l’aliquota del 24% o del 25,72% a seconda che il soggetto sia o meno coperto da altra previdenza obbligatoria. Dal contributo dovuto devono essere sottratti gli acconti versati nel corso del 2018.

Nel rigo RR6, colonna 2, devono essere indicati gli eventuali contributi relativi a periodi di imposta precedenti al 2017 risultanti indebiti e riconosciuti dall’INPS in autoconguaglio su istanza dell’interessato, purché non già richiesti in compensazione con F24 né a rimborso.

Acconto per l’anno d’imposta 2019

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la legge n. 232/2016 stabilisce l’aliquota contributiva al 25% dal 2017. Conseguentemente, l’acconto 2019 per i professionisti senza altra copertura previdenziale si calcola applicando l’aliquota del 25,72% sulla base imponibile, fino al massimale annuo di 102.543,00 euro, salvo che il massimale sia stato già raggiunto per effetto di altre tipologie di reddito soggette a Gestione separata.

Sospensione dei versamenti per malattia o infortunio grave

In base all’articolo 14 della legge n. 81/2017, il professionista può sospendere il versamento contributivo in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività per oltre sessanta giorni. La sospensione riguarda sia il saldo sia gli acconti dovuti nel periodo dell’evento.

Nel quadro RR devono essere indicati:

  • in colonna 17, il codice della sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave, 3 per calamità naturali;
  • in colonna 18, l’importo sospeso, che non può superare il contributo dovuto indicato in colonna 15.

Se sono compilati più moduli, l’importo sospeso in ciascun modulo deve riferirsi al contributo dovuto del medesimo modulo; eventuali eccedenze sono azzerate.

Termini e modalità di versamento

La circolare richiama le precedenti istruzioni sulle modalità di pagamento dei contributi dovuti per il 2019. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi:

  • entro il 1° luglio 2019 o il 31 luglio 2019, per saldo 2018 e primo acconto 2019;
  • entro il 2 dicembre 2019, per il secondo acconto 2019.

Chi paga nel periodo dal 2 luglio al 31 luglio 2019 deve applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da versare separatamente con le causali:

  • API per gli artigiani;
  • CPI per i commercianti;
  • DPPI per i liberi professionisti.

Rateizzazione

Per artigiani e commercianti la rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale; sono quindi esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se ancora a debito nel Quadro RR. Per i liberi professionisti la rateizzazione può riguardare sia il saldo 2018 sia il primo acconto 2019.

La prima rata deve essere versata alla scadenza del saldo o dell’acconto differito; le rate successive seguono le scadenze indicate nel modello Redditi 2019-PF. Il pagamento rateale deve comunque concludersi entro novembre 2019, e comunque non oltre il 2 dicembre 2019.

La circolare precisa che:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • per il pagamento dei soli contributi si usano le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR;
  • per gli interessi, comprensivi della maggiorazione, si usano le causali API, CPI o DPPI;
  • la rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è versata tra il 2 e il 31 luglio 2019.

Compensazione dei crediti contributivi

La compensazione tramite F24 è ammessa solo per somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con modelli di pagamento emessi nel 2018.

Artigiani e commercianti

Per gli artigiani e commercianti l’eventuale credito risultante dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR può essere portato in compensazione in F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2018. I crediti compensati entro la data di presentazione della dichiarazione con F24 avente anno di riferimento 2017 devono essere riportati nelle colonne 21 o 35; l’eventuale residuo va indicato nelle colonne 22 e 36 e può essere chiesto a rimborso o compensato in autoconguaglio.

Per la compensazione si utilizzano le causali AP o AF per gli artigiani e CP o CF per i commercianti, con codice sede, codice INPS e periodo di riferimento corretto. Se si compensa solo una quota della contribuzione originariamente versata sulle rate del minimale, la codeline di 17 caratteri deve essere rideterminata secondo le istruzioni richiamate. Per questo è indicato il percorso del sito INPS per il calcolo della codeline.

Le somme a credito relative ad anni di imposta precedenti al 2017 non vanno esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di domanda di rimborso o di compensazione contributiva mediante istanza di autoconguaglio da presentare online tramite il Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Liberi professionisti

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile compensare il credito esposto al rigo RR8, colonna 4, indicando il 2018 come periodo di riferimento in F24, sia con i contributi dovuti alla Gestione separata sia con altri tributi.

I crediti riferiti al 2017 compensati entro la data di presentazione della dichiarazione devono essere indicati nel rigo RR8, colonna 6; l’eventuale residuo deve essere riportato in colonna 7 e può essere richiesto a rimborso o in autoconguaglio. La compensazione deve avvenire esclusivamente tramite F24, anche a saldo zero.

Per i crediti non utilizzati in compensazione, la circolare richiede la presentazione dell’istanza di rimborso esclusivamente online tramite il servizio INPS dedicato alla Gestione separata. Anche in questo caso, i crediti relativi ad anni antecedenti il 2017 non vanno esposti in dichiarazione, ma devono essere oggetto di rimborso o autoconguaglio.

Punti principali

Obbligo dichiarativo e compilazione del Quadro RR

Il Quadro RR del modello Redditi 2019-PF deve essere compilato per determinare i contributi dovuti all’INPS dai soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. La circolare richiama il principio, previsto dal D.Lgs. n. 241/1997, secondo cui i contributi previdenziali devono essere determinati in dichiarazione e versati agli stessi termini delle imposte sui redditi.

Sezione I: artigiani e commercianti

Devono compilare la sezione I i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci con propria posizione assicurativa. La base imponibile è data dal reddito d’impresa IRPEF, integrato con eventuali redditi di partecipazione in S.r.l. e con altri redditi d’impresa indicati nei quadri RF, RG, RH e RS, secondo le istruzioni riportate. Sono inoltre richiamate regole specifiche per il regime di vantaggio e per il regime contributivo agevolato, nonché la necessità di sottrarre il reddito dei coadiutori/coadiuvanti dal reddito del titolare.

Sezione II: professionisti iscritti alla Gestione separata

La sezione II riguarda i professionisti di cui all’art. 53, comma 1, TUIR iscritti alla Gestione separata. Non vi rientrano i professionisti già obbligati a una cassa professionale con contributo soggettivo, né chi è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria per l’attività svolta. La base imponibile comprende tutti i redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, inclusi quelli in forma associata e quelli eventualmente prodotti in regimi agevolati o di vantaggio, con specifiche indicazioni sui quadri RE, RH e LM.

Determinazione del reddito imponibile e codici rilevanti

Per la Gestione separata la circolare individua i redditi che concorrono alla formazione della base imponibile e quelli che, pur già soggetti a contribuzione o coperti da altre gestioni, incidono sul calcolo del massimale o sul contributo dovuto. Sono indicati i codici 2, 3, 4 e 5 da riportare nel quadro RR, con esempi di compilazione e con il chiarimento che l’indennità di maternità non può essere sottratta dalla base imponibile previdenziale. Il massimale 2018 per i redditi già soggetti a contribuzione in Gestione separata è pari a 101.427,00 euro.

Acconti 2019, aliquota e sospensione dei versamenti

Per i professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, l’acconto 2019 si calcola applicando l’aliquota del 25,72% fino al massimale annuo di 102.543,00 euro, salvo raggiungimento del massimale per altri redditi soggetti a Gestione separata. I contributi per la quota eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze fiscali del 1° luglio 2019 o del 31 luglio 2019 con maggiorazione dello 0,40%, e entro il 2 dicembre 2019 per il secondo acconto. È prevista inoltre la sospensione dei versamenti in caso di malattia o infortunio grave che impediscano l’attività per oltre sessanta giorni, con indicazione dei relativi codici nel quadro RR.

Rateizzazione

La rateizzazione è consentita per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti, e per saldo 2018 e primo acconto 2019 per i professionisti della Gestione separata. La prima rata va versata alla scadenza del saldo o dell’acconto differito, le successive alle scadenze indicate nel modello, e il piano deve concludersi entro novembre 2019, cioè entro il 2 dicembre 2019. Gli interessi devono essere esposti separatamente e pagati con le specifiche causali contributo previste.

Compensazione e gestione dei crediti contributivi

La compensazione tramite F24 può riguardare solo somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con modelli di pagamento emessi nel 2018. Per artigiani e commercianti e per i professionisti sono disciplinate le modalità di esposizione dei crediti in dichiarazione, l’uso del periodo di riferimento 2018 in F24, la gestione dei crediti dell’anno 2017 e dei residui, nonché il ricorso alla domanda di rimborso o all’autoconguaglio per i crediti non compensati o relativi ad anni precedenti il 2017. Le richieste devono essere presentate online tramite i servizi INPS dedicati.

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