Circolare numero 94 del 20-06-2019
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali, di cui all’articolo 2135 del codice civile. Si forniscono inoltre precisazioni in merito alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando soggetti diversi dall’imprenditore agricolo individuale devono essere inquadrati nel settore dell’agricoltura ai fini della contribuzione agricola unificata. Vengono distinti i casi di attività connesse ex art. 2135 c.c., cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, cooperative di trasformazione ex l. 240/1984, società di persone e S.r.l. ex l. 296/2006, organizzazioni di produttori e imprese non agricole che impiegano operai in attività tassativamente previste. Sono inoltre richiamati i criteri di effettività organizzativa, i limiti per le attività appaltate o di mera somministrazione di manodopera e le regole per la riclassificazione delle aziende inquadrate impropriamente.
Chiarimenti sull’inquadramento previdenziale nel settore agricolo di cooperative, società, organizzazioni di produttori e imprese non agricole
Inquadramento previdenziale nel settore agricolo di cooperative, società e imprese non agricole
La circolare fornisce chiarimenti sull’inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali di diverse tipologie di soggetti che operano nel comparto agricolo o in settori contigui. L’obiettivo è distinguere le ipotesi in cui l’attività svolta consente l’iscrizione nella gestione agricola e l’applicazione della contribuzione agricola unificata, da quelle in cui l’inquadramento resta nel settore industria, commercio o servizi.
Premessa e criterio generale di inquadramento
Ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989, l’Istituto classifica i datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali. Per il settore agricolo, il criterio rilevante è lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 c.c.
Sono quindi tenuti alla contribuzione agricola unificata per gli operai dipendenti tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla forma giuridica, che svolgono in via principale attività agricole. La circolare precisa che il chiarimento riguarda soprattutto i soggetti che, accanto o in connessione con l’attività principale, svolgono anche manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli.
Principio delle attività connesse ex art. 2135 c.c.
L’articolo 2135, terzo comma, c.c. definisce le attività connesse come quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.
La circolare ribadisce che:
- le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dall’impresa agricola rientrano nel sistema della contribuzione agricola unificata;
- per le attività di servizi, già ricondotte nell’alveo delle attività connesse dalla circolare n. 126/2009, occorre verificare i requisiti soggettivi e oggettivi di risorse, normalità e prevalenza;
- le attività connesse devono essere svolte dal medesimo imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica, che esercita l’attività principale di coltivazione, allevamento o silvicoltura.
La connessione giuridica non è però limitata a queste ipotesi, poiché alcune norme speciali attribuiscono la qualifica agricola anche a soggetti che svolgono attività connesse in modo svincolato dall’attività agricola principale.
Cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi
L’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001 considera imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando:
- utilizzano prevalentemente prodotti dei soci per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, c.c.; oppure
- forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
La circolare sottolinea che la compagine sociale deve essere interamente composta da imprenditori agricoli. Non è necessario che la cooperativa svolga anche le attività principali di coltivazione, allevamento o silvicoltura; ciò che rileva è la provenienza agricola dei soci e l’utilizzo prevalente dei prodotti o dei servizi secondo le condizioni di legge.
Conseguentemente, quando tutti i soci hanno la qualifica di imprenditori agricoli, la cooperativa o il consorzio è inquadrato nel settore agricolo e tenuto alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti. I soci, in quanto produttori agricoli, devono a loro volta risultare iscritti alla gestione previdenziale agricola per l’attività principale esercitata, con gli adempimenti conseguenti.
La circolare richiama anche la modifica introdotta dalla legge n. 123/2017, che ha inserito nel comma 2 dell’art. 1 del D.lgs. n. 228/2001 il riferimento al terzo comma dell’art. 2135 c.c., chiarendo il perimetro applicativo della norma.
Cooperative di trasformazione ai sensi della legge n. 240/1984
Resta distinta la disciplina delle cooperative e dei consorzi disciplinati dalla legge n. 240/1984. Tali soggetti, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei soci, sono inquadrati nei settori industria o commercio quando ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.
Qualora invece non si verifichi tale condizione, essi sono inquadrati nel settore dell’agricoltura. Ai fini di questo inquadramento è necessario che nella compagine sociale vi siano uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.
La circolare evidenzia inoltre una differenza importante rispetto alle cooperative di imprenditori agricoli ex D.lgs. n. 228/2001: per le cooperative di trasformazione della legge n. 240/1984 non è espressamente prevista l’attività connessa di servizi. Quando ricorrono i presupposti per l’inquadramento agricolo, continua tuttavia ad applicarsi, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la disciplina propria del settore industria.
Società di persone e S.r.l. costituite da imprenditori agricoli
L’articolo 1, comma 1094, della legge n. 296/2006 considera imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli che svolgono esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
La circolare precisa che, per l’inquadramento agricolo, occorre:
- che la società sia costituita da imprenditori agricoli;
- che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci;
- che, in base al principio di connessione richiamato dall’art. 2135 c.c., siano ricomprese anche le prestazioni di servizi rese a favore dei soci imprenditori agricoli.
In tali ipotesi la società è inquadrabile nel settore dell’agricoltura ed è tenuta alla contribuzione agricola unificata per gli operai dipendenti. La circolare precisa che la fattispecie non riguarda le società per azioni.
Organizzazioni di produttori agricoli
Le organizzazioni di produttori sono disciplinate dal D.lgs. n. 102/2005. Esse devono assumere una delle forme giuridiche previste dall’articolo 3, ossia:
- società di capitali con oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, con capitale sottoscritto da imprenditori agricoli o soggetti assimilati;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili ex art. 2615-ter c.c. costituite da imprenditori agricoli o da loro forme societarie.
La compagine sociale può essere integrata con soggetti non imprenditori agricoli nei limiti previsti dal decreto ministeriale 28 agosto 2014, n. 9084. Il riconoscimento compete alle Regioni ed è comunicato tramite SIAN all’Albo nazionale delle organizzazioni di produttori, con effetti di opponibilità ai terzi ai sensi dell’art. 2193 c.c.
Ai fini previdenziali, la circolare osserva che lo scopo principale delle organizzazioni di produttori è la commercializzazione della produzione degli aderenti; pertanto, l’inquadramento agricolo va valutato alla luce della normativa generale sull’art. 2135 c.c. Le attività connesse svolte da organizzazioni costituite nelle forme previste dalla legge sono idonee a determinare l’inquadramento nel settore agricolo.
Precisazioni comuni: effettività dell’organizzazione e divieto di mera intermediazione di manodopera
Per tutte le tipologie trattate, la circolare richiama la necessità che le attività connesse e quelle di servizi siano esercitate nella dimensione tipica dell’impresa agricola. In concreto, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci, così come i servizi rivolti ai soci, devono essere svolti direttamente dalla cooperativa o dalla società con i propri mezzi aziendali e sotto la direzione e il controllo dei lavoratori occupati.
Non è ammesso l’inquadramento agricolo quando la società o cooperativa si limita ad assumere manodopera per metterla a disposizione dei soci al di fuori dell’organizzazione d’impresa. In tali casi può configurarsi anche una violazione della disciplina sul distacco di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 276/2003 e, più in generale, una somministrazione di manodopera non conforme.
Imprese non agricole e lavoratori agricoli dipendenti ex art. 6 l. 92/1979
La circolare distingue infine le imprese che non sono agricole per attività esercitata, ma che possono impiegare lavoratori assicurati come lavoratori agricoli dipendenti in base all’articolo 6 della legge n. 92/1979, come modificato dal d.lgs. n. 173/1998.
Si tratta di imprese operanti in settori diversi dall’agricoltura, come commercio o servizi, che svolgono, oltre alla propria attività, una o più attività tassativamente elencate dalla norma, ad esempio la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale.
La circolare ribadisce che:
- l’elenco delle attività è tassativo;
- attività diverse, come potatura, semina o fornitura di macchine agricole, non consentono l’iscrizione nella gestione agricola se svolte da imprese non agricole;
- i lavoratori addetti a tali attività restano assicurati nel settore previdenziale di appartenenza dell’impresa;
- le richieste di iscrizione indebite devono essere respinte e segnalate all’Area manageriale Flussi contributivi.
È inoltre precisato che, quando l’impresa opera in appalto, deve esistere un’effettiva struttura imprenditoriale con mezzi, risorse e organizzazione tali da integrare un appalto genuino. In mancanza, si configura la mera somministrazione di manodopera, con conseguente esclusione dall’iscrizione nella gestione agricola.
Variazione della classificazione
Le aziende inquadrate impropriamente nel settore agricolo sono soggette a riclassificazione. La variazione può avvenire:
- d’ufficio, con provvedimento motivato della Struttura territoriale e successiva notifica all’azienda;
- su richiesta dell’azienda stessa.
Per gli effetti e la decorrenza della nuova classificazione si applica l’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, secondo i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 263/1995 e dal messaggio n. 16636/2008.
Sintesi conclusiva
Il documento delimita con precisione il perimetro dell’inquadramento agricolo di cooperative, società e organizzazioni di produttori, valorizzando il criterio della prevalenza, la qualifica agricola dei soci e l’effettività dell’organizzazione d’impresa. Al contempo, esclude l’accesso alla gestione agricola nei casi di mera intermediazione di lavoro o di attività non tassativamente previste per le imprese non agricole, prevedendo la riclassificazione delle posizioni errate.
Punti principali
Principio generale e attività connesse
L’inquadramento previdenziale agricolo si fonda sullo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c. Tutti i datori di lavoro che esercitano in via principale attività agricole, qualunque sia la forma giuridica, sono soggetti alla contribuzione agricola unificata per gli operai dipendenti. Le attività connesse comprendono manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola, nonché i servizi resi con utilizzo prevalente delle risorse aziendali; tali attività sono ricondotte all’agricoltura solo se rispettano il criterio della prevalenza e, per i servizi, i requisiti già chiariti dalla circolare n. 126/2009.
Cooperative di imprenditori agricoli e consorzi ex D.lgs. 228/2001
Sono considerate imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci per le attività del terzo comma dell’art. 2135 c.c. o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. È necessario che tutti i soci abbiano la qualifica di imprenditore agricolo e siano iscritti alla gestione previdenziale agricola o, se ne ricorrono i requisiti, come coltivatori diretti o IAP. In tali casi l’ente è inquadrato nel settore agricolo e assoggettato alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.
Cooperative di trasformazione ex l. 240/1984
Le cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei soci restano, di regola, nei settori industria o commercio; sono invece inquadrate in agricoltura quando non ricorre la prevalenza di approvvigionamenti dal mercato in quantità superiore a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. È richiesto che nella compagine sociale vi siano uno o più produttori agricoli iscritti alla relativa gestione. Per queste cooperative, pur restando l’inquadramento agricolo ai fini previdenziali, continuano ad applicarsi le regole dell’industria limitatamente a cassa integrazione, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Società ex art. 1, comma 1094, l. 296/2006
Le società di persone e le S.r.l. costituite da imprenditori agricoli che svolgono esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci sono considerate imprenditori agricoli. L’inquadramento agricolo richiede che la società sia composta da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con prodotti ceduti dai soci stessi; la circolare estende anche ai servizi resi ai soci imprenditori agricoli il richiamo al principio di connessione di cui all’art. 2135 c.c. In questi casi la società è tenuta alla contribuzione agricola unificata per gli operai dipendenti.
Organizzazioni di produttori agricoli
Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle forme giuridiche previste dal D.lgs. 102/2005 e essere costituite tra soggetti con qualifica di imprenditore agricolo, pur potendo integrare la compagine con non produttori nei limiti del d.m. 28 agosto 2014, n. 9084. Il riconoscimento è attribuito dalle Regioni e comunicato tramite SIAN all’Albo nazionale delle organizzazioni di produttori. Ai fini previdenziali, l’inquadramento agricolo si fonda sul fatto che la loro attività principale è la commercializzazione della produzione degli aderenti; le attività connesse ex art. 2135 c.c. rilevano ai fini dell’inquadramento nel settore agricolo se svolte da organizzazioni costituite nelle forme previste.
Precisazioni comuni sulle attività svolte e sul personale
Per essere riconosciuta la natura agricola delle attività connesse o dei servizi ai soci, le lavorazioni devono essere svolte direttamente dall’ente con propri mezzi aziendali, direzione e controllo dei lavoratori occupati. È escluso l’inquadramento agricolo quando la società o cooperativa si limita ad assumere manodopera per metterla a disposizione dei soci, ipotesi che può integrare violazioni in materia di distacco e somministrazione di manodopera. La circolare richiama quindi la necessità di un’effettiva organizzazione d’impresa e non di una mera intermediazione di lavoro.
Imprese non agricole e art. 6 l. 92/1979
Le imprese operanti in settori diversi dall’agricoltura possono iscrivere gli operai alla gestione agricola solo nelle ipotesi tassative dell’art. 6 della l. 92/1979, come modificato dal d.lgs. 173/1998, ad esempio per raccolta di prodotti agricoli e sistemazione e manutenzione agraria e forestale. L’elencazione è tassativa: attività come potatura, semina o fornitura di macchine agricole, se svolte da imprese non agricole, non consentono l’iscrizione nella gestione agricola e i lavoratori restano assicurati nel settore di appartenenza dell’impresa. Le richieste di iscrizione indebite devono essere rigettate e segnalate all’Area manageriale Flussi contributivi; inoltre, in assenza di un genuino appalto e di una struttura imprenditoriale effettiva, può configurarsi mera somministrazione irregolare di manodopera.
Variazione della classificazione e riclassificazione d’ufficio
Le aziende inquadrate impropriamente nel settore agricolo sono soggette a riclassificazione. Il provvedimento può essere adottato d’ufficio dalla Struttura territoriale, con adeguata motivazione e notifica all’azienda, oppure su richiesta dell’interessato. Per effetti e decorrenza della nuova classificazione si applica l’art. 3, comma 8, della l. 335/1995, come già chiarito dalla circolare n. 263/1995 e dal messaggio n. 16636/2008.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 17 giu 2019Circolare numero 89 del 17-06-2019
- Circolare · 17 giu 2019Circolare numero 90 del 17-06-2019
- Circolare · 17 giu 2019Circolare numero 91 del 17-06-2019
- Circolare · 17 giu 2019Circolare numero 92 del 17-06-2019
- Circolare · 17 giu 2019Circolare numero 93 del 17-06-2019
- Circolare · 26 giu 2019Circolare numero 95 del 26-06-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →