Cassazione Penale, Sentenza n. 9439/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, in sede di giudizio di rinvio, della responsabilità per la partecipazione all'associazione di tipo 'ndranghetistico contestata al capo 1). La difesa contestava l'assenza di risposte puntuali ai motivi di appello e denunciava vuoti argomentativi relativi alla mancanza di elementi idonei a provare l'intraneità del ricorrente ("affectio societatis"), lamentando in particolare: la non prova di autonomi rapporti del ricorrente con altri sodali oltre a Michele Bolognino; la non collegabilità certa delle armi e munizioni al ricorrente; la inesistenza di un ruolo stabile e duraturo nell'interesse del sodalizio (contestando la rilevanza di attività quali fornitura di provviste al ristorante, lavori di intonacatura, furto di energia, partecipazione a inaugurazioni); l'utilizzabilità e il valore probatorio delle dichiarazioni di collaboratori e di atti allegati senza consenso difensivo; e la pretesa che molte emergenze indiziarie sarebbero riconducibili al rapporto personale con Bolognino e non a una adesione consapevole e stabile al sodalizio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello di Bologna, giudice del rinvio, abbia colmato i precedenti vuoti argomentativi e abbia offerto una lettura complessiva e coerente delle prove idonea a sostenere la ritenuta intraneità. La Corte ha valorizzato soprattutto: il giudicato definitivo e l'aggravante mafiosa sulle condanne per detenzione di armi (capo 139 e 140 bis), la custodia di armi e munizioni riferite al ricorrente, la disponibilità durevole e temporale di armi nel corso di anni, le direttive impartite da Bolognino per occultamento dell'arma, i contatti e la convivenza/contiguità con altri sodali (es. Richichi), la funzione di custode dell'area/capannone dove si tenevano riunioni e altri riscontri intercettativi che denotano consapevolezza del contesto associativo. Sulla base di tale quadro la Corte ha confermato la partecipazione all'associazione mafiosa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili che hanno partecipato al giudizio di legittimità (liquidate, tra l'altro, in euro 3.586,52 a favore dell'Associazione Libera e in euro 3.686,00 a favore di ciascuna delle ulteriori parti civili nominate, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha interpretato la circostanza dell'agevolazione mafiosa (aggravante) sulla detenzione di armi come indizio rilevante di contributo stabile e funzionale al sodalizio: la disponibilità di armi nell'interesse della cosca è elemento sintomatico dell'intraneità, sia sul piano materiale che soggettivo.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla produzione di note scritte depositate in udienza e alla questione del consenso della difesa rispetto ad atti allegati: la Corte ha valutato l'ammissibilità e il valore probatorio degli elementi documentali e delle dichiarazioni alla luce delle regole processuali sulla documentazione depositata.
norme sulla prescrizione e sul giudicato
La sentenza considera il peso probatorio del giudicato definitivo (condanne per armi con aggravante mafiosa) anche quando alcune porzioni di fatto siano cadute in prescrizione: il giudicato su parti rilevanti consolida la valutazione complessiva della continuità e della gravità delle condotte.
Massime di principio
- Per configurare l'intraneità a un'associazione di tipo mafioso non basta la mera contiguità o la disponibilità verso un esponente apicale: è necessaria la prova di una messa a disposizione incondizionata e duratura del sodalizio (affectio societatis).
- La detenzione di armi e munizioni, se aggravata dall'agevolazione mafiosa e se posta in essere in tempi distinti e ripetuti, costituisce indizio particolarmente significativo di contribuzione stabile all'organizzazione.
- Il giudicato penale favorevole su fatti connessi (es. condanne definitive con aggravante mafiosa) rafforza la valutazione complessiva della partecipazione associativa e può incidere in sede di valutazione complessiva anche se alcune parti sono soggette a prescrizione.
- Le dichiarazioni di collaboratori (pentiti) e le intercettazioni vanno valutate in termini sinergici e con riscontri: singoli elementi isolati possono risultare insufficienti, ma la loro convergenza con riscontri materiali (armi, perquisizioni, ruoli di custodia) può fondare la responsabilità.
- La funzione di custode di luoghi in cui si svolgono attività associative o di custodia di strumenti (armi) è sintomatica di un rapporto fiduciario e di partecipazione operativo se inserita in un quadro di elementi convergenti.
- La partecipazione a eventi comuni (inaugurazioni, riunioni) assume rilievo probatorio quando integra, con altri elementi, la prova di relazioni durevoli e di ruoli funzionali nell'ambito del gruppo.
- In caso di ricorso, il giudice del rinvio può colmare precedenti lacune motivazionali valorizzando il quadro probatorio d'insieme; la difesa deve dunque contestare puntualmente la coerenza complessiva degli elementi e proporre contro-reti di riscontri alternativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9413/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9414/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9415/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →