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Sentenza

Sentenza n. 509/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento 1. della comunicazione AGEA di Prot. n. -OMISSIS- del 12.05.2022, comunicazione: -OMISSIS-, ricevuta il 19.05.2022, ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile” e relativi allegati (doc. 1), con la quale AGEA ha comunicato i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) che risultano esigibili, relativi alla campagna 2000/2001, maggiorati degli interessi maturati alla data della comunicazione stessa, e ne ha intimato il versamento; 2. nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base della comunicazione impugnata, ha iscritto il ricorrente nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente.

Giustizia amministrativa202200920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di intimazione del pagamento del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiero-casearia 2000/2001, maggiorato degli interessi, nonché gli atti connessi, inclusa l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la richiesta di pagamento di euro 20.664,62, notificata il 19 maggio 2022 e riferita alla campagna 2000/2001, deducendo in via pregiudiziale la prescrizione del credito, in quanto l'intimazione era intervenuta oltre vent'anni dopo la chiusura della campagna senza indicazione di atti interruttivi o cause di sospensione. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'inesigibilità o erroneità del quantum alla luce del diritto dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'illegittimità del computo degli interessi e la mancata corretta imputazione dei recuperi effettuati mediante compensazione con i premi PAC. Il ricorrente aveva altresì prospettato, con memoria, la possibile applicazione del termine quadriennale previsto dal regolamento CE n. 2899/1995.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente la prescrizione, ritenendola questione logicamente pregiudiziale e assorbente. Ha affermato che alla pretesa di AGEA si applica il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., escludendo la necessità di rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione relativa al termine quadriennale del regolamento CE n. 2899/1995. Poiché la richiesta era stata notificata oltre vent'anni dopo la chiusura della campagna del 31 marzo 2001, e AGEA non aveva dedotto né provato validi atti interruttivi o cause legali di sospensione, il credito è stato dichiarato prescritto. Il TAR ha precisato che l'onere di provare gli atti interruttivi grava sul creditore pubblico e che la mancata costituzione di AGEA non consentiva di colmare il deficit probatorio. La prescrizione sarebbe comunque maturata anche computando i periodi di sospensione previsti dalla disciplina speciale e dalla legislazione emergenziale Covid-19. L'intimazione è stata quindi annullata e il ricorso accolto; le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2946 cod. civ.

    termine ordinario decennale

    Il diritto di AGEA alla riscossione del prelievo supplementare è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • art. 8-quinquies, comma 10, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5

    per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione

    Prevede un periodo di sospensione considerato dal giudice nel computo della prescrizione, senza tuttavia impedire il compimento del termine decennale.

  • art. 68 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni

    Prevede periodi di sospensione connessi all'emergenza Covid-19, anch'essi computati dal giudice senza escludere la maturazione della prescrizione.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata assorbita in conseguenza dell'accoglimento per prescrizione.

  • regolamento CE n. 2899/1995

    La questione relativa alla possibile applicazione del termine quadriennale non è stata rimessa alla Corte di giustizia, poiché il giudice ha ritenuto decisivo il decorso del termine ordinario decennale.

Massime di principio

  • Il diritto dell'amministrazione alla riscossione del prelievo supplementare sulle quote latte è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ., secondo l'orientamento richiamato dal giudice.
  • Quando l'amministrazione pretende il pagamento di un credito pubblico a distanza di un lungo periodo, grava su di essa l'onere di dedurre e provare gli atti interruttivi della prescrizione e le eventuali cause legali di sospensione.
  • Una richiesta di pagamento relativa a una campagna lattiero-casearia risalente, notificata oltre il termine decennale senza che risultino validi atti interruttivi o sospensivi, è illegittima per prescrizione del credito.
  • Il decorso della prescrizione resta decisivo anche quando si computino i periodi di sospensione previsti dalla disciplina speciale e dalla legislazione emergenziale, se l'intervallo complessivo tra la scadenza dell'obbligazione e la richiesta supera comunque il termine decennale.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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