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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04548/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto integrato avente a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori stradali e portuali. L'appaltatrice, quale capogruppo mandataria dell'ATI esecutrice, aveva convenuto la stazione appaltante chiedendo il pagamento di importi molto rilevanti in forza di numerose riserve iscritte in corso d'opera, invocando in via principale il corrispettivo contrattuale e, in subordine, il risarcimento ex art. 2043 c.c. o l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo una somma limitata; la corte d'appello aveva confermato la decisione respingendo i motivi di gravame, soprattutto sulla base della natura di appalto integrato e dell'allocazione contrattuale all'appaltatore degli oneri connessi a interferenze, espropri, distacchi, fornelli e smaltimento del materiale di scavo. In cassazione la società appaltatrice articolava sette motivi: 1) violazione delle norme su consulenza tecnica, prova e motivazione, per il mancato recepimento delle conclusioni della CTU/ATP e per asserita motivazione apparente; 2) errata qualificazione dell'appalto e mancata considerazione della responsabilità della stazione appaltante per la mancata predisposizione di una perizia di variante; 3) violazione delle norme sull'appalto integrato e sul rischio di impresa, per non avere distinto tra errori del progetto definitivo e scelte del progetto esecutivo; 4) errata interpretazione delle clausole contrattuali e del CSA sulle interferenze, con omessa pronuncia; 5) mancato riconoscimento della responsabilità della stazione appaltante per il ritardo degli espropri e per la conseguente incidenza sull'avvio dei lavori; 6) erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo d'appello relativo alla riserva sull'archeologo in cantiere, perché il giudice di merito aveva ritenuto non censurata una autonoma ratio sul difetto di prova del quantum; 7) erroneo rigetto della riserva n. 20 per asserita mancata prova della tempestività, mentre la ricorrente contestava la ricostruzione della prova e dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero, in sostanza, non idonei a confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza di appello, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o fondati su censure generiche/non autosufficienti. In particolare ha affermato che, anche quando la CTU abbia natura percipiente, resta riservato al giudice il giudizio giuridico sui fatti accertati dal consulente; nel caso concreto la divergenza non riguardava i fatti ma la loro qualificazione giuridica alla luce del contratto. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva più volte dato conto delle ragioni per cui, nell'appalto integrato, gli oneri relativi alle criticità emerse erano contrattualmente a carico dell'appaltatore e che, per alcune riserve, esistevano autonome rationes decidendi non specificamente attaccate (in particolare sul difetto di prova del quantum e sulla mancata contabilizzazione di alcuni oneri nei SAL precedenti). La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 61, 62, 191 e 194 c.p.c.

    Richiamati come norme sulla consulenza tecnica e sulla valutazione della CTU; la Corte ribadisce che la CTU, anche se percipiente, non vincola il giudice nella qualificazione giuridica dei fatti.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Invocati dalla ricorrente per omessa pronuncia e cattiva valutazione delle prove; la Corte ritiene che le censure non colgano la ratio decidendi e siano volte a rivalutare il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è dichiarato inammissibile, anche per il limite derivante dall'art. 348-ter c.p.c. vigente ratione temporis.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere l'ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme nei limiti rilevanti nel caso.

  • art. 1655 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di appalto; la Corte non ne accoglie la lettura prospettata, valorizzando invece la disciplina contrattuale dell'appalto integrato.

  • art. 1467 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte osserva che il problema non era l'eccessiva onerosità bensì l'allocazione contrattuale dei rischi e degli obblighi esecutivi.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato per sostenere la responsabilità contrattuale della stazione appaltante; la Corte esclude la responsabilità perché gli eventi e i relativi oneri erano, in base al contratto, a carico dell'appaltatore.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati per l'interpretazione delle clausole del CSA e del contratto; la Corte ritiene che le clausole, lette dal giudice di merito, attribuivano gli oneri all'appaltatore.

  • art. 132 d.lgs. 163/2006

    Citato dalla ricorrente in tema di varianti in corso d'opera; la Corte non accoglie la censura perché la mancata variante è stata ricondotta a inadempimento dell'appaltatore rispetto agli obblighi assunti.

  • art. 10 D.M. 145/2000

    Richiamato insieme alla disciplina delle varianti; non muta la conclusione sulla ripartizione contrattuale degli oneri.

  • art. 134 d.P.R. 554/1999

    Citato in tema di varianti; la Corte non lo ritiene idoneo a sovvertire la decisione di merito.

  • artt. 32 e 33 D.M. 140/2000

    Eccepiti in primo grado dalla convenuta come ostativi alla procedibilità; il tribunale aveva rigettato l'eccezione e sul punto non emerge una statuizione decisiva in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 2043 c.c.

    Domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice; non viene accolta perché la pretesa viene assorbita e comunque negata alla luce dell'assetto contrattuale.

  • art. 2041 c.c.

    Domanda proposta in ulteriore subordine; non accolta per la medesima ragione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel settimo motivo in tema di onere della prova; la Corte osserva che in appello l'appellante deve comunque dimostrare la fondatezza del motivo proposto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione autonoma e coerente sulle questioni decisive.
  • La consulenza tecnica d'ufficio, anche quando abbia natura percipiente, non sottrae al giudice il potere-dovere di valutare giuridicamente i fatti accertati dal consulente; la divergenza rispetto alle conclusioni del CTU deve riguardare un effettivo travisamento dei fatti e non la sola diversa qualificazione giuridica del rapporto.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le ragioni idonee da sole a sorreggere il decisum.
  • Nell'appalto integrato, la distribuzione contrattuale degli oneri e dei rischi di esecuzione può porre a carico dell'appaltatore anche le criticità connesse a interferenze, espropri, programmazione delle lavorazioni e predisposizione delle varianti, se così risulta dalle clausole contrattuali e dal capitolato speciale.
  • In sede di impugnazione, l'appellante ha l'onere di confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di primo grado e di dimostrare la fondatezza delle proprie censure; la mera riproposizione di una diversa lettura delle prove non è sufficiente.
  • Se una statuizione di primo grado è sorretta anche dal difetto di prova di un fatto costitutivo o del quantum, la mancata censura di tale autonoma ragione rende definitiva la pronuncia, precludendo l'accoglimento del motivo di gravame.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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