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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30906/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di merito aveva confermato, con parziale riforma della decisione di primo grado, la responsabilità dell'imputato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, rideterminando la pena in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.555 di multa. Il ricorrente ha censurato in Cassazione la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che le modalità concrete della condotta avrebbero giustificato una qualificazione meno grave. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico e già vagliato nei precedenti gradi, evidenziando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato le modalità e le circostanze del fatto, in particolare il quantitativo di stupefacente rinvenuto, pari a 50 dosi di cocaina/crack. La censura è stata considerata come mera richiesta di diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 era generica e manifestamente infondata, poiché la sentenza d'appello aveva motivato in modo razionale sulla non riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve, facendo leva sul quantitativo di droga sequestrato e sulle modalità complessive della condotta. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna dell'imputato per il fatto di detenzione di stupefacente contestato e ritenuto sussistente nei gradi di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Ipotesi di lieve entità invocata dalla difesa in ricorso; la Corte ne esclude l'applicazione ritenendo corretto il giudizio di merito sulla gravità del fatto, avuto riguardo a quantità e modalità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, della quantità di sostanza stupefacente e delle circostanze concrete del fatto.
  • Quando la Corte di merito abbia motivato in modo razionale sulla gravità del fatto, la Cassazione non può sostituire tale apprezzamento con una diversa valutazione del merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in termini generici censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze fattuali non integra un vizio deducibile in sede di legittimità se non si confronta con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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