Cassazione Penale, Sentenza n. 13765/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza (29/06/2022, depositata 09/07/2022) che aveva concesso la detenzione domiciliare ma aveva rigettato la richiesta di affidamento al servizio sociale e aveva dichiarato non luogo a procedere sulla semilibertà. Il ricorso per cassazione denunciava: (1) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per lo svolgimento dell'udienza del 29/06/2022 nonostante l'assenza del difensore per impedimento professionale comunicato; (2) difetto di motivazione nel diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, nonostante la sussistenza di un regolare contratto di lavoro a favore del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale di Lagonegro (ordinanza 2/9/2022) ha rilevato una carenza del dispositivo nella sentenza in esecuzione e ha disposto la sospensione immediata dell'esecuzione della pena e la liberazione dell'interessato se non detenuto per altra causa. Poiché è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, l'impugnazione relativa alle misure alternative è divenuta priva di interesse. Non sono state disposte condanne per spese processuali né sanzioni pecuniarie.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
Il ricorrente lamentava violazione di tale disposizione per la mancata presenza del difensore all'udienza nonostante l'impedimento comunicato; la Cassazione non ha però deciso sul merito della presunta violazione perché ha ritenuto il ricorso privo di interesse sopravvenuto
Principio dell'interesse all'impugnazione (giurisprudenza consolidata, richiamata con Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302)
Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302
L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, sussistente non solo al momento della presentazione ma anche al momento della decisione; un provvedimento sopravvenuto che elimini le conseguenze controverse rende l'impugnazione priva di interesse e quindi inammissibile
Massime di principio
- L'impugnazione è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale al momento della decisione: se sopravviene un provvedimento che rimuove l'effetto impugnato (es. sospensione dell'esecuzione, immediata liberazione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- Anche se il difensore è assente per impedimento professionale comunicato, la valutazione della violazione procedurale richiede che permanga una situazione di pregiudizio attuale e non definitivamente sanata da atti successivi; in mancanza di interesse attuale non si decide sul merito
- Quando si contesta il rigetto di misure alternative (affidamento, semilibertà), è utile ottenere provvedimenti provvisori o sospensivi che preservino lo stato giuridico dell'interessato, altrimenti il ricorso può diventare puramente teorico
- Conservare e documentare tempestivamente le comunicazioni (es. impedimento del difensore) è fondamentale per far valere eventuali violazioni procedurali, ma la rilevanza di tali violazioni va valutata in relazione all'esistenza di un interesse attuale all'impugnazione
- La Corte può non pronunciare sul merito di vizi procedurali o motivazionali se sopravvengono fatti o provvedimenti che rendono l'appello privo di utilità pratica
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