Cassazione Penale, Sentenza n. 4861/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, contestava la procedura adottata dal Pubblico Ministero dopo la dichiarazione di irreperibilità: sosteneva che l'irreperibilità avrebbe imposto al PM l'adozione di un nuovo provvedimento di esecuzione con contestuale decreto di sospensione da notificare al difensore, e dunque riteneva l'operato del PM irrituale e l'ordine di esecuzione inefficace. Il motivo è stato articolato come violazione e falsa applicazione di numerose norme del codice di procedura penale (artt. 157, 159, 160, 161, 295, 656 e connessi).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Giudice dell'esecuzione che aveva constatato la regolarità dell'operato del PM: dopo la dichiarazione di irreperibilità del condannato (06/09/2021) il Procuratore aveva notificato al difensore, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., l'ordine di esecuzione già emesso il 19/03/2021; non essendovi state istanze ex art. 656 comma 5, il 07/10/2021 il PM ha revocato il decreto di sospensione e ha ripristinato l'ordine di esecuzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 656, comma 8-bis, non si applica al condannato irreperibile o latitante. Sono state inoltre ritenute inammissibili le doglianze sulla presunta insufficienza delle ricerche, in quanto sollevate per la prima volta in Cassazione e non valutate dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 c.p.p.
Norma richiamata tra le disposizioni procedurali sull'esecuzione; nel contesto la Corte non ha rilevato obblighi ulteriori per il PM rispetto a quanto compiuto dopo la dichiarazione di irreperibilità
art. 159 c.p.p.
Consente al PM di notificare l'ordine di esecuzione al difensore; applicazione ritenuta regolare nel caso di condannato irreperibile
art. 160 comma 4 c.p.p.
Richiamato tra le norme dell'esecuzione ma non ostativo rispetto alla procedura adottata dal PM; nessun obbligo di nuovo provvedimento in caso di irreperibilità
art. 161 c.p.p.
Norma sul contenuto e efficacia degli atti di esecuzione; interpretata in linea con la regolarità della notifica al difensore
art. 295 commi 1 e 2 c.p.p.
Richiamati tra le norme procedurali generali; non ostano alla procedura seguita dal PM
art. 656 commi 5, 8 e 8-bis c.p.p.
Fondamentale nella decisione: la Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il comma 8-bis (che disciplina la rinnovazione della notificazione ove sia provato o probabile che il condannato non abbia avuto conoscenza dell'ordine e del decreto di sospensione) non si applica al caso del condannato irreperibile, latitante o evaso; pertanto non sussiste obbligo per il PM di emettere un nuovo provvedimento di esecuzione con sospensione
art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati nell'atto: il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità e la possibilità di ammenda; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla possibilità di condanna alla ammenda; qui la Corte non ha ravvisato elementi per escludere la colpa del ricorrente
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità del condannato esclude l'applicazione dell'art. 656, comma 8-bis c.p.p.: il pubblico ministero non è obbligato a emanare un nuovo ordine di esecuzione con sospensione notificato al difensore
- In caso di irreperibilità è regolare la notifica al difensore, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., dell'ordine di esecuzione già emesso; il successivo ripristino dell'ordine dopo mancata proposizione di istanze ex art. 656 è conforme alla legge
- Le contestazioni sull'adeguatezza delle ricerche volte a dichiarare l'irreperibilità devono essere sollevate e valutate dal giudice dell'esecuzione in primo grado; se proposte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza e la tempestività dei motivi
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel non estendere le garanzie previste per notificazioni 'rinnovabili' ai casi di latitanza o irreperibilità: la prassi e le decisioni devono essere verificate alla luce di questo principio
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