Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4861/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, contestava la procedura adottata dal Pubblico Ministero dopo la dichiarazione di irreperibilità: sosteneva che l'irreperibilità avrebbe imposto al PM l'adozione di un nuovo provvedimento di esecuzione con contestuale decreto di sospensione da notificare al difensore, e dunque riteneva l'operato del PM irrituale e l'ordine di esecuzione inefficace. Il motivo è stato articolato come violazione e falsa applicazione di numerose norme del codice di procedura penale (artt. 157, 159, 160, 161, 295, 656 e connessi).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Giudice dell'esecuzione che aveva constatato la regolarità dell'operato del PM: dopo la dichiarazione di irreperibilità del condannato (06/09/2021) il Procuratore aveva notificato al difensore, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., l'ordine di esecuzione già emesso il 19/03/2021; non essendovi state istanze ex art. 656 comma 5, il 07/10/2021 il PM ha revocato il decreto di sospensione e ha ripristinato l'ordine di esecuzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 656, comma 8-bis, non si applica al condannato irreperibile o latitante. Sono state inoltre ritenute inammissibili le doglianze sulla presunta insufficienza delle ricerche, in quanto sollevate per la prima volta in Cassazione e non valutate dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.p.

    Norma richiamata tra le disposizioni procedurali sull'esecuzione; nel contesto la Corte non ha rilevato obblighi ulteriori per il PM rispetto a quanto compiuto dopo la dichiarazione di irreperibilità

  • art. 159 c.p.p.

    Consente al PM di notificare l'ordine di esecuzione al difensore; applicazione ritenuta regolare nel caso di condannato irreperibile

  • art. 160 comma 4 c.p.p.

    Richiamato tra le norme dell'esecuzione ma non ostativo rispetto alla procedura adottata dal PM; nessun obbligo di nuovo provvedimento in caso di irreperibilità

  • art. 161 c.p.p.

    Norma sul contenuto e efficacia degli atti di esecuzione; interpretata in linea con la regolarità della notifica al difensore

  • art. 295 commi 1 e 2 c.p.p.

    Richiamati tra le norme procedurali generali; non ostano alla procedura seguita dal PM

  • art. 656 commi 5, 8 e 8-bis c.p.p.

    Fondamentale nella decisione: la Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il comma 8-bis (che disciplina la rinnovazione della notificazione ove sia provato o probabile che il condannato non abbia avuto conoscenza dell'ordine e del decreto di sospensione) non si applica al caso del condannato irreperibile, latitante o evaso; pertanto non sussiste obbligo per il PM di emettere un nuovo provvedimento di esecuzione con sospensione

  • art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati nell'atto: il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità e la possibilità di ammenda; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla possibilità di condanna alla ammenda; qui la Corte non ha ravvisato elementi per escludere la colpa del ricorrente

Massime di principio

  • La dichiarazione di irreperibilità del condannato esclude l'applicazione dell'art. 656, comma 8-bis c.p.p.: il pubblico ministero non è obbligato a emanare un nuovo ordine di esecuzione con sospensione notificato al difensore
  • In caso di irreperibilità è regolare la notifica al difensore, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., dell'ordine di esecuzione già emesso; il successivo ripristino dell'ordine dopo mancata proposizione di istanze ex art. 656 è conforme alla legge
  • Le contestazioni sull'adeguatezza delle ricerche volte a dichiarare l'irreperibilità devono essere sollevate e valutate dal giudice dell'esecuzione in primo grado; se proposte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili
  • Il ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza e la tempestività dei motivi
  • La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel non estendere le garanzie previste per notificazioni 'rinnovabili' ai casi di latitanza o irreperibilità: la prassi e le decisioni devono essere verificate alla luce di questo principio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.