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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18603/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento di un unico rapporto di lavoro domestico, dal 1.3.1997 al 29.5.2016, alle dipendenze di due componenti di un nucleo familiare, sostenendo di aver svolto attività ininterrottamente per entrambi i coniugi e che, dopo il decesso della prima asserita datrice di lavoro, il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità con il coniuge superstite. Domandava il riconoscimento dell'inquadramento superiore, dell'orario pieno, delle differenze retributive, del TFR, del risarcimento del danno da omessa contribuzione e il versamento dei contributi previdenziali non prescritti. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che alla morte della prima datrice il rapporto si fosse estinto e che ne fosse sorto un secondo distinto con il coniuge superstite, escludendo prova dell'unicità del rapporto, del legittimo affidamento e della pretesa rinuncia alla prescrizione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava, con sette motivi, vizi motivazionali e violazioni di legge: omessa/contraddittoria valutazione delle prove sulla continuità del rapporto; violazione dell'art. 115 c.p.c. per uso improprio delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati; apparente motivazione sulla valutazione dei testimoni; errata esclusione dell'unicità del rapporto; violazione dell'art. 2937 c.c. per non avere riconosciuto la rinuncia alla prescrizione; erronea dichiarazione di inammissibilità di nuova documentazione prodotta in appello; mancata ammissione di un ulteriore teste. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava censure eterogenee, mirava a una diversa lettura del fatto e, comunque, era precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha ricordato che il vizio motivazionale oggi è limitato al minimo costituzionale e non consente la rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, perché non coglievano la ratio decidendi, si fondavano su una rilettura delle prove, su contenuti di atti non trascritti e non localizzati, e pretendevano di sovvertire l'apprezzamento del giudice di merito sulla non contestazione e sulla rinuncia alla prescrizione. Ha poi ritenuto inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità, in mancanza di riproduzione e localizzazione dei documenti asseritamente decisivi e non ammessi. Infine, ha dichiarato inammissibile il settimo motivo perché non si confrontava con la sentenza impugnata e perché la censura sulla mancata escussione del teste non superava il rilievo di genericità già fatto dalla Corte d'appello. Sono state poste le spese a carico del ricorrente, oltre condanna ex art. 96 c.p.c. e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.c.

    richiamato solo come riferimento all'ordinanza poi revocata dal Tribunale; non incide sulla ratio decidendi di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure, in sostanza, miravano a una rivalutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità processuali, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché generiche o non pertinenti

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione mancante/apparente/perplessa/incomprensibile

  • art. 348-ter c.p.c.

    invocato per la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 360, comma 4 c.p.c.

    richiamato come trasfusione della disciplina della doppia conforme

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    indicato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione ai casi di nullità della sentenza per motivazione mancante o solo apparente

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di fondare il ricorso su una diversa lettura delle prove o sul riesame del merito; l'apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito

  • art. 2937 c.c.

    la Corte esclude che le dedotte dichiarazioni dell'erede integrassero una rinuncia alla prescrizione

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul deposito di nuovi documenti in appello

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul deposito di nuovi documenti in appello nel rito del lavoro

  • art. 116 c.p.c.

    invocato insieme all'art. 115 c.p.c., ma senza incidere sulla qualificazione di inammissibilità delle censure

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    la Corte rileva il difetto di specificità per mancata trascrizione e localizzazione dei documenti su cui si fondavano i motivi

  • art. 369, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il medesimo difetto di specificità nella produzione dei documenti

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento di definizione anticipata del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, poiché il controllo di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto storico è preclusa salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare l'apprezzamento delle prove o per opporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di fatti fondati su documenti o atti processuali richiede, a pena di inammissibilità, la loro integrale trascrizione e localizzazione nel ricorso per cassazione.
  • L'apprezzamento della non contestazione e la valutazione della rilevanza probatoria dei testimoni appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni di legge o di motivazione costituzionalmente rilevante.
  • La rinuncia tacita alla prescrizione deve emergere da un comportamento univoco incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione; il mero pagamento parziale o la mera interlocuzione sulle pretese non bastano, se il giudice di merito ne esclude in fatto tale significato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaGiudicato

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