Sentenza n. 738/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) - del provvedimento del 10 novembre 2022, prot. n. 124, notificato a mezzo del servizio postale il 16 novembre 2022, con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Personale ha ingiunto la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, delle opere edili realizzate alla via Alfonso D’Amico, n. 8, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01; b) - del provvedimento del 19 ottobre 2022 prot. n. 63199, notificato a mezzo del servizio postale il 22 novembre 2022, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Condono del comune di Cava de’ Tirreni ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata in data 1 marzo 1995, prot. n. 11753, avente ad oggetto “opere costruite fuori terra per una superficie di mq 41,82 ed un volume di mc 117,33 (deposito agricolo) e costruite in piano seminterrato per una superficie di mq 52,61 ed un volume di mc 188,54”; c) - del provvedimento del 23 maggio 2022 prot. n. 31200, conosciuto solo oggi, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Condono del comune di Cava de’ Tirreni ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata in data 30 marzo 2004, prot. n. 17887, avente ad oggetto “manufatto in c.a. e laterizi, avente una superficie utile di mq 77,31 ed una superficie non residenziale di mq 23,43, la volumetria realizzata è pari a mc. 284,00”; d) - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di condono relativi a un deposito e a una sovrastante unità abitativa, nonché conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due dinieghi di condono, adottati ai sensi della legge n. 724/1994 e della legge n. 326/2003, e la conseguente ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa o insufficiente replica alle osservazioni presentate nel procedimento; violazione dell'ordine cronologico nell'esame delle domande di condono; illegittimità del diniego relativo al c.d. terzo condono, sostenendo che il mero richiamo al vincolo paesaggistico non fosse sufficiente e che il Comune non potesse negare la sanatoria per asserita non conformità urbanistica in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico al piano territoriale paesistico; difetto di motivazione del diniego relativo al condono ex legge n. 724/1994, fondato sull'inscindibilità del deposito rispetto all'unità abitativa sopraelevata; infine, illegittimità derivata e difetto di motivazione dell'ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la dedotta violazione dell'ordine cronologico delle domande di condono: anche ove tale obbligo sussistesse, la violazione non determinerebbe l'annullamento del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché i dinieghi davano conto sia delle controdeduzioni della ricorrente sia delle ragioni per cui esse non superavano i motivi ostativi; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singola argomentazione. Quanto al terzo condono, ha affermato che in area sottoposta a vincolo paesaggistico esso è ammissibile soltanto per gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, mentre sono esclusi gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3, anche se il vincolo è sopravvenuto o relativo e anche se l'opera è urbanisticamente conforme. La realizzazione di nuove superfici e volumetrie integra un abuso maggiore non condonabile. Il diniego ex legge n. 724/1994 è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché la documentazione evidenziava la trasformazione integrale dell'organismo edilizio originario, mediante sostituzione, sopraelevazione e accorpamento dei locali, fino alla realizzazione di un manufatto abitativo; tali interventi non costituiscono mero completamento delle opere ai sensi dell'art. 35 l. n. 47/1985. Anche l'ordinanza di demolizione è stata ritenuta sufficientemente motivata, in quanto descriveva le opere sotto il profilo strutturale, dimensionale e ubicativo, indicava le violazioni accertate e richiamava l'art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive compiutamente le opere abusive, ne indica la localizzazione e gli estremi catastali, specifica le violazioni accertate e richiama la norma applicata.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione dell'ordine cronologico nell'esame delle domande di condono, anche ove sussista un obbligo di rispettarlo, non comporta l'annullamento del diniego quando si tratta di una violazione formale o procedimentale priva di incidenza sostanziale sull'esito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando il provvedimento finale dà conto delle osservazioni dell'interessato e delle ragioni della loro inidoneità a superare i motivi ostativi; non è richiesta la confutazione analitica di ogni singola argomentazione.
l. n. 326/2003
Il c.d. terzo condono, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è applicabile alle sole opere minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, purché conformi alla disciplina urbanistica; non è applicabile agli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3.
allegato 1 al d.l. n. 269/2003
La realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria rientra tra gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3, non sanabili mediante il terzo condono in area vincolata.
l. n. 724/1994
Il condono relativo alle opere originarie non può essere accordato quando gli interventi successivi hanno trasformato integralmente l'organismo edilizio, sostituendo, sopraelevando e accorpando le consistenze originarie fino alla realizzazione di un manufatto abitativo.
art. 35 l. n. 47/1985
La possibilità di completare le opere dopo la presentazione della domanda di condono è di stretta interpretazione e non comprende interventi di trasformazione funzionale e strutturale dell'organismo edilizio originario.
Massime di principio
- In materia di terzo condono, per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto gli abusi minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, purché conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; sono invece esclusi gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3, anche quando il vincolo sia sopravvenuto o relativo e anche in presenza di conformità urbanistica.
- La realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata integra un abuso maggiore non condonabile ai sensi del terzo condono.
- Il rispetto dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone all'amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione dell'interessato: è sufficiente che il provvedimento finale dia conto delle osservazioni presentate e renda percepibili le ragioni per cui esse non superano i motivi ostativi.
- L'eventuale violazione dell'ordine cronologico nell'esame delle domande di condono non determina l'annullamento del diniego quando, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, essa non ha inciso sul contenuto sostanziale della decisione.
- La nozione di completamento delle opere, rilevante ai sensi dell'art. 35 l. n. 47/1985, non comprende interventi che sostituiscano, sopraelevino o accorpino le consistenze originarie trasformando integralmente l'organismo edilizio e modificandone la destinazione funzionale.
- Un'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando individua con precisione le opere abusive, sotto il profilo strutturale, dimensionale e ubicativo, indica le violazioni accertate e richiama la disciplina sanzionatoria applicata.
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