Cassazione Penale, Sentenza n. 23673/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava il vizio di motivazione della sentenza di condanna, sostenendo che la pronuncia si fondava principalmente su un numero di targa annotato su un bigliettino consegnato alla persona offesa da una "anziana signora" mai identificata. Si denunciava la violazione dell'art. 195, comma 7, c.p.p., poiché la testimonianza di chi non era in grado di indicare la fonte della notizia sarebbe stata utilizzata senza adeguata verifica e senza elementi certi sulla attendibilità della fonte. Si osservava l'inverosimiglianza che, con scarsa visibilità e con motociclo a velocità sostenuta, una terza persona potesse annotare la targa; si rilevava inoltre che le videoriprese non permettevano di leggere la targa, che la persona offesa non aveva riconosciuto l'imputato dalle foto, che il veicolo era comune e sottoposto a sequestro per altra causa, e che mancavano rilievi dettagliati sui danni ritenuti compatibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato l'attendibilità della persona offesa e che le sue dichiarazioni fossero corroborate da riscontri oggettivi: il modello del motociclo indicato coincideva con quello individuato nelle riprese video e, dopo il rinvenimento del veicolo nella disponibilità dell'imputato, furono riscontrati danni compatibili con la dinamica del sinistro. La Suprema Corte ha considerato che il ricorrente proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti e sollecitava un nuovo giudizio di merito, cosa non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato contestato (lesioni personali); richiamata quale capo di imputazione principale nei confronti dell'imputato
art. 189 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del Codice della Strada indicata come ulteriore capo di imputazione (richiamata per i fatti connessi all'incidente stradale)
art. 41, comma 11, cod. strada
Norma richiamata nella contestazione (omissione di rispetto del semaforo/obbligo di arresto) quale condotta causativa dell'incidente
art. 195, comma 7, cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzabilità della testimonianza basata su notizia di fonte terza non identificata: ammissibile solo se non vi sono ragionevoli dubbi sull'esistenza e attendibilità della fonte e se le informazioni sono state attentamente verificate; la Corte di merito ha ritenuto tali condizioni soddisfatte per le dichiarazioni della persona offesa, in presenza di riscontri
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per la condanna per lite temeraria/inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque condannato il ricorrente a una somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti quando il ricorso chiede una riconsiderazione della valutazione probatoria già fatta dal giudice di merito: tali censure sono inammissibili se non indicano vizi logici o norme violate.
- La testimonianza basata su notizia di fonte terza non identificata (art. 195, comma 7, c.p.p.) può essere utilizzata se esistono ragionevoli elementi di riscontro e se la fonte e le informazioni sono state attentamente verificate; l'assenza dell'identificazione della fonte non è automaticamente decisiva se emergono altri riscontri oggettivi.
- La coerenza intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, unita a riscontri oggettivi (es. corrispondenza del modello del veicolo con le riprese video, riscontro di danni compatibili), può legittimare la convinzione del giudice sulla responsabilità anche in assenza di una fonte terza identificata.
- In sede di cassazione è necessario dimostrare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione; la mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti, senza specifici elementi che ne provino l'irragionevolezza della valutazione del giudice, non è sufficiente.
- Chi propone ricorsi manifestamente volti solo a rimettere in discussione la valutazione probatoria senza fondamento può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somme a favore della Cassa delle Ammende); valutare il rischio di tali sanzioni prima di proporre ricorso infondato.
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