Cassazione Civile, Ordinanza n. 24336/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta per i danni che un immobile di abitazione avrebbe subito a causa di lavori di sbancamento e riempimento del terreno eseguiti nell'area circostante. Il Tribunale aveva condannato in solido più soggetti ai sensi degli artt. 2055, 2051 e 2043 c.c. Uno dei convenuti aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che l'impugnazione non colpisse tutte le autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado, in particolare perché la responsabilità ex art. 2043 c.c. non sarebbe stata specificamente censurata. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello, letto nel suo complesso, contestava entrambe le rationes decidendi e non solo la responsabilità ex art. 2051 c.c.; ha inoltre richiamato passi dell'appello dai quali emergeva la contestazione della propria responsabilità sia quanto al possesso del bene sia quanto all'esecuzione dei lavori. Il secondo motivo, rimasto assorbito, denunciava violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., oltre a vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che dall'atto di appello, pur con argomentazioni scarse, risultava comunque censurata anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.; ha quindi escluso che l'impugnazione fosse inammissibile per difetto di specificità o di interesse. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2055 c.c.
"condannava in solido ai sensi dell’articolo 2055 c.c."
richiamato come base della responsabilità solidale per il danno da fatto illecito plurimo; non è oggetto del decisum di legittimità, ma dello sfondo della lite.
art. 2051 c.c.
menzionato come una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado e come profilo che l'appello avrebbe comunque contestato insieme agli altri titoli di responsabilità.
art. 2043 c.c.
richiamato quale autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado; la Corte di cassazione ha ritenuto che tale profilo fosse stato comunque censurato in appello attraverso contestazioni sulla mancanza di responsabilità e di nesso con i lavori.
art. 342 c.p.c.
la Corte ribadisce che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere dichiarata quando dall'atto impugnatorio, pur sinteticamente, sia desumibile la censura alle rationes decidendi della sentenza di primo grado.
art. 2697 c.c.
menzionato solo nel secondo motivo, poi assorbito.
art. 112 c.p.c.
menzionato solo nel secondo motivo, poi assorbito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
indica il vizio denunciato col primo motivo (violazione di legge e nullità processuale) in relazione all'art. 342 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato per il secondo motivo, poi assorbito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il secondo motivo, poi assorbito.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non è necessario che la censura sia estesa in modo analitico a ciascuna frase della motivazione di primo grado, purché dall'atto di impugnazione risulti in modo comprensibile la contestazione delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione.
- La valutazione di specificità dell'appello deve essere compiuta considerando l'atto nel suo complesso e non isolando singoli passaggi o la sola formulazione delle conclusioni.
- La scarsa ampiezza argomentativa dell'atto di appello non equivale di per sé a mancata proposizione della doglianza, se la critica alla decisione impugnata è comunque desumibile dal contenuto dell'atto.
- Quando la sentenza di merito poggia su più rationes decidendi autonome, l'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata solo se nessuna di esse risulti effettivamente censurata.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione accoglie la censura sull'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, restano assorbite le ulteriori doglianze che presuppongono l'esame del merito dell'impugnazione.
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