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Sentenza

Sentenza n. 3878/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione Quarta, n. 2713 del 20 aprile 2022, resa inter partes, concernente un provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive e ripristino stato dei luoghi nonché conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Giustizia amministrativa202208930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e il conseguente provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

In primo grado la proprietaria aveva impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un corpo di fabbrica di 40 mq, a un vano in ampliamento, a una ringhiera e a un piano cottura in muratura, nonché il successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Aveva dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 31, 34, comma 2-ter, e 38 del d.P.R. 380/2001, violazione della disciplina urbanistica comunale, sviamento e lesione del legittimo affidamento, sostenendo soprattutto la risalenza delle opere e la loro conformità urbanistica. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo non provata la vetustà dei manufatti e ponendo sul privato l’onere di dimostrare la data di realizzazione. In appello sono stati dedotti: l’erroneità della valutazione dell’inammissibilità del ricorso di primo grado; la violazione delle regole sull’istruttoria processuale e del metodo acquisitivo; l’omessa verificazione o consulenza tecnica; l’erronea qualificazione di tutte le opere come abusive, con invocazione delle tolleranze costruttive; il difetto di istruttoria sulla conformità urbanistica; l’erronea esclusione del legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso. Con motivi aggiunti, l’appellante ha prodotto la concessione edilizia n. 144 del 1974, sostenendo che essa legittimasse il corpo di fabbrica di 40 mq e imponesse l’annullamento degli atti sanzionatori per difetto dei presupposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile per difetto originario di interesse il primo motivo d’appello, relativo all’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, perché l’eccezione non era stata esaminata dal TAR e quindi il motivo non si riferiva a uno specifico passaggio motivazionale della sentenza. Ha esaminato congiuntamente gli altri motivi e i motivi aggiunti alla luce della documentazione acquisita mediante relazione del Comune. La concessione edilizia del 1974 ha dimostrato che il corpo di fabbrica di 40 mq era assistito da titolo edilizio e che non risultava un’alterazione complessiva dello stato dei luoghi tale da ricomprenderlo tra le opere abusive; pertanto, l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione sono stati annullati limitatamente a tale manufatto. Per le opere residue, il Collegio ha ritenuto non adeguatamente provato il rispetto dei limiti di incremento volumetrico e ha rilevato che il vano in ampliamento e gli interventi di sistemazione esterna avevano determinato un organismo edilizio diverso, con incremento di volume e superficie e alterazione della sagoma e delle facciate, rendendo applicabile l’art. 31 del d.P.R. 380/2001. La risalenza temporale delle opere residue non è stata provata: la perizia, non corroborata da ulteriori elementi, non è stata ritenuta sufficiente. Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, trattandosi di potere vincolato fondato sull’accertamento dell’abuso, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico. L’appello è stato quindi accolto parzialmente, con parziale riforma della sentenza di primo grado e annullamento degli atti solo relativamente al corpo di fabbrica di 40 mq; per il resto è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per soccombenza parziale e reciproca.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria è applicabile alle opere realizzate in assenza di valido titolo edilizio; per le opere residue, l’incremento di volumetria e superficie e l’alterazione della sagoma e delle facciate hanno confermato la sussistenza dei presupposti dell’abuso edilizio.

  • art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001

    Invocato dall’appellante in relazione alle tolleranze costruttive, non è stato ritenuto applicabile alle opere residue sulla base degli accertamenti compiuti.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    Richiamato tra le norme dedotte in primo grado, senza una specifica applicazione decisiva nella motivazione della sentenza.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    La concessione edilizia del 1974 è stata valorizzata quale titolo rilevante per la verifica dello stato legittimo dell’immobile e per escludere l’abusività del corpo di fabbrica di 40 mq.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito la produzione in appello del verbale del 19 aprile 2006, ritenuto ritualmente acquisito e rilevante per la valutazione planovolumetrica delle opere residue.

  • art. 63, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dall’appellante in relazione ai poteri istruttori del giudice e al metodo acquisitivo, ma non posto a fondamento dell’accoglimento parziale.

  • art. 65, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dall’appellante con riferimento all’istruttoria processuale, senza specifica applicazione decisiva nella decisione.

Massime di principio

  • In materia edilizia, il proprietario o il responsabile dell’abuso che intenda contestare un ordine di demolizione ha l’onere di provare la risalenza del manufatto a un’epoca anteriore alla disciplina che ne avrebbe richiesto il titolo edilizio; una perizia di parte, se non corroborata da ulteriori elementi dotati di adeguata verosimiglianza, non è di per sé sufficiente.
  • L’ordine di demolizione di opere realizzate in assenza di valido titolo edilizio costituisce esercizio di potere vincolato, fondato sull’accertamento dell’abuso; non è quindi necessaria una specifica motivazione sul concreto interesse pubblico al ripristino, già individuato dal legislatore nella restaurazione della legalità urbanistico-edilizia.
  • Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione e non determina, di per sé, un legittimo affidamento del privato sulla regolarità dell’opera.
  • Quando la documentazione acquisita dimostra che una parte delle opere è stata eseguita in base a un valido titolo edilizio, gli atti repressivi devono essere annullati limitatamente a tale parte, mentre possono restare efficaci per le opere ulteriori che abbiano determinato incremento di volume o superficie e alterazione della sagoma o delle facciate.
  • È inammissibile per difetto originario di interesse il motivo d’appello che contesti un’eccezione non esaminata dal giudice di primo grado e che, pertanto, non si riferisca a uno specifico passaggio motivazionale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAppelloIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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