Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25863/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con cui l'Amministrazione finanziaria ha revocato le agevolazioni "prima casa" concesse per un acquisto immobiliare del 2011, ritenendo che la successiva donazione della sola nuda usufruttaria dell'immobile a favore di terzi, avvenuta nel 2012, integrasse una causa di decadenza dal beneficio entro il quinquennio. Il contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l'Agenzia aveva appellato e la CTR aveva confermato l'annullamento dell'avviso, ma aveva compensato le spese di entrambi i gradi richiamando la natura interpretativa della controversia. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso principale con due motivi: primo, violazione delle norme processuali sulle spese per avere la CTR compensato anche le spese di primo grado senza specifico motivo di appello sulla relativa statuizione; secondo, violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR giustificato la compensazione sulla sola base della natura interpretativa e della controvertibilità delle soluzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la costituzione di usufrutto su immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cinque anni dall'acquisto, comporterebbe comunque decadenza qualora non seguita dal riacquisto entro un anno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" prevista dalla nota II-bis, comma 4, dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, opera solo in caso di trasferimento dell'immobile acquistato con il beneficio e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto in favore di terzi. Ha invece accolto entrambi i motivi del ricorso principale: ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese del primo grado in assenza di specifica impugnazione sul relativo capo; ha inoltre ritenuto non sufficienti, per la compensazione delle spese del grado d'appello, la mera natura interpretativa della controversia e un generico richiamo alla controvertibilità delle questioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito confermando la statuizione sulle spese di primo grado e ponendo le spese del giudizio di appello a carico dell'Agenzia delle Entrate; inoltre ha regolato le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, nota II-bis, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    La decadenza dall'agevolazione "prima casa" è prevista solo per il trasferimento degli immobili acquistati con il beneficio e non anche per la mera costituzione di un usufrutto a favore di terzi.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per censurare la regolazione delle spese; la Corte lo applica nel senso che la compensazione delle spese non può essere disposta oltre i limiti previsti dalla disciplina processuale.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    È evocato come norma processuale richiamata dal ricorrente per denunciare l'erronea compensazione delle spese in appello.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    È evocato come norma processuale richiamata dal ricorrente per sostenere il vizio della decisione sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, salvo i casi espressamente previsti per la compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma, come riformulata e alla luce della giurisprudenza costituzionale, non essendo sufficiente la mera novità o controvertibilità in astratto della questione.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per censurare una pronuncia sulle spese che avrebbe ecceduto i limiti del devolutum in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato per sostenere che l'appello dell'Amministrazione non conteneva uno specifico motivo sul capo delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    È il parametro di legittimità per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    È il parametro di legittimità per la censura di error in procedendo sulla regolazione delle spese.

  • art. 3, comma 131, l. 28 dicembre 1995 n. 549

    È considerato norma interpretativa della disciplina anteriore, nella parte in cui include gli atti traslativi della nuda proprietà tra quelli potenzialmente agevolabili, confermando la pari attitudine alla realizzazione del progetto abitativo.

  • art. 1, sesto comma, l. 22 aprile 1982 n. 168

    È richiamato quale disciplina originaria delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, applicabile anche al compratore della nuda proprietà se ricorrono gli altri requisiti.

  • d.l. n. 132 del 2014

    È menzionato come fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c. sul regime della compensazione delle spese.

  • sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale

    È richiamata per delimitare la compensazione delle spese alle ipotesi consentite dalla disciplina vigente.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni "prima casa", la causa di decadenza prevista dalla disciplina fiscale opera solo quando l'immobile acquistato con il beneficio sia trasferito a terzi entro il termine di legge; la mera costituzione del diritto di usufrutto in favore di terzi non integra, di per sé, il presupposto decadenziale.
  • Nel giudizio d'appello, la statuizione sulle spese del primo grado non può essere modificata d'ufficio se la parte appellante non l'ha specificamente impugnata.
  • La compensazione delle spese di lite è consentita solo nei casi tipizzati dalla legge; la sola natura interpretativa della controversia o un generico richiamo alla sua controvertibilità non bastano a integrare "gravi ed eccezionali ragioni".
  • La mera esistenza di orientamenti di merito contrastanti o di questioni interpretative non ancora vagliate dalla Cassazione non è sufficiente, da sola, a fondare la compensazione integrale delle spese.
  • Quando la decisione impugnata non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito sulle sole questioni di diritto conseguenti all'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.