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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41743/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) vizio relativo alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, denunciando l'omessa valutazione della regolarità della notifica e la presunta applicazione errata delle norme di notifica (art. 161 vs art. 157 c.p.p.), con contestazione del perfezionamento della notifica; 2) intervenuta prescrizione del reato anteriore alla sentenza d'appello; 3) relativo dedotto sulla non applicabilità della sospensione prevista dal d.l. n. 73/2018 per manifesta retroattività in malam partem (motivo collegato al secondo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto indeducibile e generico perché il ricorrente non ha indicato il concreto pregiudizio derivato dalla presunta irregolarità della notifica (sia sotto il profilo della conoscenza dell'atto sia sotto quello dell'esercizio del diritto di difesa); dagli atti risultano invece un tentativo di notifica del 25/01/2022 e successiva notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.. Il profilo della prescrizione è stato giudicato manifestamente infondato: il termine massimo di prescrizione (12 anni e 6 mesi decorrenti dal 26/01/2009) non era maturato alla data della sentenza di secondo grado, al quale devono aggiungersi 234 giorni di sospensione/calcolo (171 giorni per impedimento imputato e 63 giorni per l'astensione del difensore). La Corte ha poi ritenuto applicabile la disciplina della sospensione introdotta dal d.l. n. 73/2018 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2020. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 (il testo fornito è troncato circa l'indicazione completa del beneficiario).

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità di notifica al difensore (anche tramite avviso di deposito). La Corte ha ritenuto che la notifica al difensore non debba necessariamente avvenire mediante consegna a mani e che la censura sulla sola presunta irregolarità formale è inammissibile se non è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regola le notificazioni in generale; la ricostruzione delle modalità di notifica non ha inciso sull'esito quando dagli atti risulta tempestiva conoscenza dell'atto e impugnazione tempestiva.

  • art. 159 cod. pen.

    "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge"

    Rappresenta la norma quadro sulla sospensione della prescrizione; la Corte ne consente l'integrazione da parte di norme successive che impongono la sospensione del procedimento, giustificando l'applicazione di disposizioni successive come il d.l. n. 73/2018.

  • d.l. n. 73 del 2018

    Introduzione di periodi di sospensione della prescrizione applicabili anche a procedimenti anteriori nella misura in cui la norma integra la previsione di cui all'art. 159 cod. pen.; la Corte ha ritenuto legittima la sua applicazione secondo l'orientamento della Corte Costituzionale.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Principio di legalità in materia penale; la Corte richiama che, sebbene la prescrizione sia istituto sostanziale, l'applicazione di norme successive che integrano il meccanismo di sospensione non viola il principio di legalità secondo l'indirizzo della Corte Costituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 278/2020

    Riconosce la legittimità dell'applicazione di norme successive che incidono sulla disciplina della sospensione della prescrizione, considerandole come integrazione della norma generale (art. 159 cod. pen.) e non come illegittima retroattività in malam partem.

  • Giurisprudenza della Cassazione sul vizio processuale e sul pregiudizio

    Più pronunce (Sez. 6 e altre) affermano che la denuncia di violazioni procedurali è ammissibile solo se dimostra il concreto pregiudizio per la parte; la mera irregolarità formale non basta.

Massime di principio

  • Una censura sulla regolarità della notifica è inammissibile se il ricorrente non indica il concreto pregiudizio subito (mancata conoscenza dell'atto o impossibilità di difendersi).
  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. non richiede necessariamente la consegna dell'atto a mani proprie; conta la prova della conoscenza tempestiva dell'atto e la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto dei termini di decorrenza e dei periodi di sospensione o interruzione; norme successive che disciplinano la sospensione possono essere applicate se risultano integrazioni legittime della previsione di art. 159 cod. pen., conformemente alla giurisprudenza costituzionale.
  • La doglianza di genericità nei ricorsi per cassazione è letale: le doglianze devono essere specifiche, con indicazione precisa del vizio e del pregiudizio per essere ammesse.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, eventuali eventi sopravvenuti (es. maturazione della prescrizione dopo la decisione di inammissibilità) non possono essere rilevati d'ufficio per riformare la pronuncia che ha dichiarato l'inammissibilità.

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