Corte di giustizia, Sentenza C-632/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell' 11 luglio 2024. — Volvo AB contro Transsaqui S.L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Azione di risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Atto introduttivo del giudizio notificato presso la sede sociale di una società figlia della convenuta – Validità della notifica – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-632/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel contesto di un’azione follow-on per danni da cartello degli autocarri, la Corte esclude che la citazione diretta a una società madre estera possa essere considerata validamente notificata presso la sede della società figlia nello Stato del foro solo perché le due società costituiscono un’unità economica. Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non consente di comprimere le garanzie di ricezione reale dell’atto previste dal regolamento n. 1393/2007. La seconda questione sull’articolo 53 della Carta non viene esaminata, perché subordinata a una risposta affermativa alla prima.
Notifica della citazione a una società madre domiciliata in un altro Stato membro: l’esistenza di un’unità economica con la società figlia non consente di validamente notificare l’atto presso la sede della figlia invece che secondo il regolamento n. 1393/2007.
La questione giuridica
Se l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE, consenta di ritenere validamente notificata la citazione a una società madre domiciliata in un altro Stato membro quando l’atto è stato consegnato o tentato di notificare presso la sede della sua società figlia nello Stato del foro, sulla base della sola esistenza di una unità economica tra le due società; e, in caso affermativo, se tale soluzione sia compatibile con l’articolo 53 della Carta.
Principio di diritto
La Corte afferma che non è validamente notificato l’atto di citazione diretto a una società madre domiciliata in un altro Stato membro se esso è stato notificato all’indirizzo della sua società figlia situata nello Stato del foro, anche quando madre e figlia formino un’unità economica ai fini dell’articolo 101 TFUE. L’unità economica rilevante in materia antitrust non implica, di per sé, che la società figlia sia autorizzata a ricevere gli atti giudiziari destinati alla madre; pertanto la notificazione deve avvenire secondo le regole del regolamento n. 1393/2007, a tutela sia dell’effettività dell’accesso alla giustizia sia dei diritti della difesa del convenuto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 101 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1393/2007
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Accordo SEE del 2 maggio 1992, articolo 53
- Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, articolo 155
- Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, articolo 510, paragrafo 1, punto 4
Notifica alla società madre presso la sede della società figlia: esclusione della validità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una causa di risarcimento danni da cartello nel settore degli autocarri. Il punto centrale è se, per ragioni di economia processuale e alla luce della nozione antitrust di "unità economica", la citazione diretta alla società madre potesse essere validamente notificata presso la sede della società figlia stabilita nello Stato del foro.
Fatti e procedimento principale
La Transsaqui SL ha agito contro Volvo AB per il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di un’intesa accertata dalla Commissione con decisione del 19 luglio 2016 relativa al caso AT.39824 – Autocarri. La domanda è stata proposta dinanzi a un giudice spagnolo, mentre la sede della Volvo si trova in Svezia.
L’attrice ha chiesto che l’atto introduttivo fosse notificato presso la sede della Volvo Group España SAU, società figlia della Volvo situata in Spagna. Il giudice spagnolo ha ritenuto la notificazione valida, ha dichiarato contumace la Volvo e ha poi accolto la domanda, con sentenza del 26 febbraio 2020. Successivamente, la Volvo ha chiesto la revisione della sentenza sostenendo che la notificazione era stata fraudolenta e non conforme alle regole applicabili.
Questioni pregiudiziali
Il Tribunal Supremo ha chiesto in sostanza:
- se, alla luce dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 101 TFUE, sia valida la notificazione di una citazione alla società madre presso il domicilio della società figlia situata nello Stato membro del foro, quando madre e figlia formano un’unica impresa ai fini del diritto della concorrenza;
- in caso positivo, se tale soluzione sia compatibile con l’articolo 53 della Carta, considerando la giurisprudenza costituzionale spagnola in materia di notificazione alle società madri estere.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;
- l’articolo 53 della Carta;
- l’articolo 101 TFUE;
- il regolamento (CE) n. 1393/2007, in particolare gli articoli 1, 5, 8, 11, 14 e 19, che disciplinano la notificazione transfrontaliera degli atti giudiziari;
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, soprattutto gli articoli 7, punto 2, 28, 45 e 63, evocati nel contesto della competenza e del riconoscimento delle decisioni;
- l’accordo SEE, articolo 53.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama anzitutto la propria giurisprudenza antitrust, in particolare la sentenza Sumal, per ricordare che una società figlia può essere chiamata a rispondere del comportamento della società madre se entrambe fanno parte della stessa unità economica. Tuttavia, questa nozione sostanziale di "impresa" non significa che la società figlia sia automaticamente autorizzata a ricevere atti giudiziari destinati alla madre.
La Corte sottolinea che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva tutela sì l’attore, ma anche il convenuto: gli atti devono essere realmente e effettivamente consegnati al destinatario, con tempo sufficiente per predisporre la difesa. L’unità economica rilevante nel diritto della concorrenza non può quindi essere trasposta, senza base normativa, sul piano processuale della notificazione.
Inoltre, il regolamento n. 1393/2007 si applica proprio quando un atto giudiziario deve essere trasmesso da uno Stato membro a un altro per essere notificato al destinatario. La Corte osserva che il legislatore dell’Unione ha previsto solo due eccezioni all’applicazione del regolamento: quando il domicilio del destinatario è ignoto o quando il destinatario ha un rappresentante autorizzato nello Stato del procedimento. Fuori da tali ipotesi, la notificazione transfrontaliera deve avvenire secondo il regolamento.
La Corte aggiunge che le difficoltà pratiche evocate dal giudice del rinvio — costi di traduzione, spese di notificazione e possibile allungamento dei termini — non consentono di derogare alle regole europee. Il regolamento già contiene meccanismi di bilanciamento: spese forfettarie proporzionate, facoltà del destinatario di rifiutare atti non tradotti nelle lingue previste, e disciplina specifica sulle conseguenze della mancata comparizione.
Infine, la Corte richiama l’esigenza di coerenza sistemica: se l’attore può, in linea di principio, citare la società figlia stabilita nello Stato del foro, ciò dipende dalle regole di competenza; ma se decide di agire contro la società madre domiciliata in un altro Stato membro, deve accettare le conseguenze processuali della notificazione transfrontaliera.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 47 della Carta e l’articolo 101 TFUE, letti in combinato disposto con il regolamento n. 1393/2007, ostano a ritenere validamente notificato l’atto di citazione a una società madre quando esso è stato notificato all’indirizzo della società figlia domiciliata nello Stato in cui è stato proposto il ricorso, anche se le due società costituiscono un’unità economica.
Poiché la risposta alla prima questione è negativa, la seconda questione relativa all’articolo 53 della Carta non viene esaminata.
Principio affermato
L’esistenza di un’unità economica tra società madre e figlia, rilevante ai fini della responsabilità sostanziale per violazione dell’articolo 101 TFUE, non elimina la necessità di rispettare le regole dell’Unione sulla notificazione transfrontaliera degli atti: la citazione alla madre domiciliata in un altro Stato membro non può essere considerata validamente notificata presso la sede della figlia, salvo che ricorrano le ipotesi previste dal regolamento n. 1393/2007.
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