Corte di giustizia, Sentenza C-757/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2024. — Meta Platforms Ireland Limited contro Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 12, paragrafo 1, prima frase – Trasparenza delle informazioni – Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Obbligo di informazione del titolare del trattamento – Articolo 80, paragrafo 2 – Rappresentanza degli interessati da parte di un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori – Azione rappresentativa intentata in assenza di un mandato e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti di un interessato – Azione fondata sulla violazione dell’obbligo di informazione del titolare del trattamento – Nozione di “violazione dei diritti di un interessato in seguito al trattamento”. — Causa C-757/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la violazione degli obblighi di informazione e trasparenza previsti dal RGPD può essere fatta valere da un'associazione di consumatori mediante azione rappresentativa ex articolo 80, paragrafo 2. L'omessa comunicazione delle finalità del trattamento e dei destinatari dei dati è una violazione dei diritti dell'interessato avvenuta in occasione di un trattamento di dati personali. La soluzione conferma l'ampia portata degli strumenti di tutela collettiva nel quadro del RGPD.
Rinvio pregiudiziale RGPD: un'associazione di consumatori può proporre azione rappresentativa ex articolo 80, paragrafo 2, per la violazione degli obblighi informativi ex articoli 12 e 13 RGPD e tale violazione integra una lesione dei diritti dell'interessato "in seguito al trattamento".
La questione giuridica
Se la nozione di violazione dei diritti di un interessato "in seguito al trattamento", ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, RGPD, comprenda l'azione rappresentativa di un'associazione di consumatori fondata sul mancato adempimento, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 12, paragrafo 1, prima frase, e 13, paragrafo 1, lettere c) ed e), RGPD, relativi alla finalità del trattamento e ai destinatari dei dati.
Principio di diritto
L'articolo 80, paragrafo 2, RGPD deve essere interpretato nel senso che un'associazione legittimata può proporre un'azione rappresentativa quando deduce che i diritti dell'interessato sono stati violati in occasione di un trattamento di dati personali e che la violazione deriva dall'omessa informazione, da parte del titolare, delle finalità del trattamento e dei destinatari dei dati ai sensi degli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, lettere c) ed e): tale omissione integra una violazione dei diritti dell'interessato "in seguito al trattamento" e consente l'attivazione del meccanismo rappresentativo anche senza mandato e senza prova di un danno concreto individuale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 1 RGPD
- Articolo 4, punti 1, 2, 9 e 11, RGPD
- Articolo 5 RGPD
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), RGPD
- Articolo 12, paragrafo 1, RGPD
- Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e), RGPD
- Articolo 77 RGPD
- Articolo 78 RGPD
- Articolo 79 RGPD
- Articolo 80, paragrafi 1 e 2, RGPD
- Articolo 82 RGPD
- Articolo 84, paragrafo 1, RGPD
- Considerando 10 RGPD
- Considerando 13 RGPD
- Considerando 39 RGPD
- Considerando 58 RGPD
- Considerando 60 RGPD
- Considerando 142 RGPD
Violazione degli obblighi informativi RGPD e azione rappresentativa delle associazioni di consumatori
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra Meta Platforms Ireland Ltd e un'associazione tedesca di consumatori. La Corte è chiamata a stabilire se la violazione degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 12 e 13 RGPD possa essere fatta valere da un organismo legittimato ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, come violazione dei diritti dell'interessato "in seguito al trattamento".
Fatti e procedimento principale
Meta Platforms Ireland gestisce Facebook nell'Unione ed è titolare del trattamento dei dati degli utenti. Nel servizio "App-Zentrum" erano disponibili applicazioni di giochi di terzi, e gli utenti ricevevano informazioni sul fatto che l'uso di tali applicazioni avrebbe comportato la raccolta e la pubblicazione di alcuni dati personali. L'associazione federale dei consumatori ha agito in via inibitoria davanti ai giudici tedeschi, sostenendo che le informazioni fornite non rispettassero il diritto dei dati personali e costituissero al tempo stesso una pratica commerciale sleale e una violazione di norme a tutela dei consumatori e delle clausole generali di contratto. Il giudice del rinvio dubitava, però, che l'associazione conservasse la legittimazione ad agire dopo l'entrata in vigore del RGPD.
Quadro normativo UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 12, paragrafo 1, RGPD, sul principio di trasparenza e sulle modalità di informazione;
- l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e), RGPD, che impone di indicare finalità del trattamento, base giuridica e destinatari dei dati;
- l'articolo 80, paragrafo 2, RGPD, che consente agli Stati membri di prevedere azioni rappresentative senza mandato;
- gli articoli 5 e 6 RGPD, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e sul consenso;
- gli articoli 77, 78 e 79 RGPD sui mezzi di ricorso dell'interessato;
- il considerando 142 RGPD, che esplicita la logica delle azioni rappresentative.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che l'articolo 80, paragrafo 2, consente un meccanismo di azione rappresentativa da parte di organismi che soddisfino i requisiti del paragrafo 1, senza necessità di mandato dell'interessato, purché l'ente ritenga che i diritti dell'interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento di dati personali. Sotto il profilo materiale, la Corte osserva che l'obbligo di informare l'interessato sulle finalità del trattamento e sui destinatari dei dati è parte integrante dei diritti garantiti dagli articoli 12 e 13 RGPD e costituisce il corollario del principio di trasparenza. Inoltre, la corretta informazione è essenziale anche per consentire un consenso realmente informato ai sensi dell'articolo 4, punto 11, RGPD. Ne consegue che la violazione di tali obblighi informativi, quando avviene nell'ambito di un trattamento di dati personali, integra una violazione dei diritti dell'interessato "in seguito al trattamento". La Corte collega tale conclusione sia all'obiettivo del RGPD di assicurare un livello elevato di protezione dei dati, sia alla funzione preventiva dell'azione rappresentativa.
Decisione e portata pratica
La Corte risponde che la condizione di cui all'articolo 80, paragrafo 2, è soddisfatta quando l'ente deduce che la lesione dei diritti dell'interessato deriva dall'omesso rispetto, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, lettere c) ed e), RGPD. Per gli operatori economici, ciò conferma che la conformità agli obblighi di trasparenza non ha solo rilievo individuale, ma può essere oggetto di iniziative collettive da parte di associazioni di consumatori anche senza mandato del singolo interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-409/22
- Sentenza · 11 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-554/21
- Sentenza · 11 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-601/22
- Sentenza · 11 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-461/22
- Sentenza · 11 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-598/22
- Sentenza · 11 lug 2024Corte di giustizia, Sentenza C-632/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →