Corte di giustizia, Sentenza C-554/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 luglio 2024. — Financijska agencija contro Hann-Invest d.o.o. e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Visoki trgovački sud. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche” vincolanti, anche per le cause già definite. — Cause riunite C-554/21, C-622/21 e C-727/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunita in Grande Sezione, ha esaminato il sistema croato del "giudice della registrazione" e delle riunioni di dipartimento con posizioni giuridiche vincolanti. Ha ritenuto che, in concreto, tali meccanismi permettano a soggetti estranei al collegio giudicante di incidere sulla decisione già deliberata, condizionandone la spedizione e il contenuto finale. Per questo ha dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE vi osta.
Indipendenza e giudice precostituito per legge: incompatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di un meccanismo interno al giudice d’appello croato che subordina la spedizione della sentenza all’approvazione di un giudice della registrazione e consente a una riunione di dipartimento di imporre una posizione giuridica vincolante sul contenuto della decisione.
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e, per il quesito iniziale, l’articolo 47 della Carta, ostino a una normativa e a una prassi interne di un organo giurisdizionale nazionale che: i) rendono efficace e spedibile la decisione di un collegio giudicante solo previa approvazione di un giudice della registrazione non facente parte del collegio; ii) consentono a una riunione di dipartimento di adottare una "posizione giuridica" vincolante che può imporre al collegio giudicante di modificare la decisione già adottata.
Principio di diritto
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una prassi o normativa interna di un organo giurisdizionale nazionale che, dopo che un collegio giudicante ha deliberato e adottato la decisione, consenta a un giudice estraneo al collegio di bloccarne la spedizione alle parti finché non ne approvi il contenuto, ovvero di sottoporre la decisione a una riunione di dipartimento che, con una "posizione giuridica" vincolante, possa imporre al collegio di modificarla, specie quando tale intervento avvenga senza criteri oggettivi sufficientemente definiti e senza che le parti possano parteciparvi o far valere le proprie osservazioni. Un simile meccanismo compromette l’indipendenza dei giudici, il requisito del giudice precostituito per legge e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, CEDU
- Articolo 177, paragrafo 3, del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali)
- Articolo 14 della legge relativa all’ordinamento giudiziario (Zakon o sudovima)
- Articolo 24 della legge relativa all’ordinamento giudiziario (Zakon o sudovima)
- Articolo 38 della legge relativa all’ordinamento giudiziario (Zakon o sudovima)
- Articolo 39 della legge relativa all’ordinamento giudiziario (Zakon o sudovima)
- Articolo 40 della legge relativa all’ordinamento giudiziario (Zakon o sudovima)
Meccanismo interno di registrazione delle sentenze e posizioni giuridiche vincolanti: incompatibilità con l’indipendenza giudiziaria
La pronuncia riguarda tre rinvii pregiudiziali del Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia) concernenti il sistema interno di controllo delle decisioni di secondo grado: da un lato, il ruolo del c.d. giudice della registrazione; dall’altro, le riunioni di dipartimento capaci di adottare "posizioni giuridiche" vincolanti. La Corte è stata chiamata a verificare la compatibilità di tali meccanismi con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, per il quesito iniziale, con l’articolo 47 della Carta.
Fatti e procedimento principale
Nelle cause C‑554/21 e C‑622/21 erano pendenti appelli proposti dalla Financijska agencija contro decisioni che avevano respinto domande di rimborso spese in procedura di insolvenza. Nella causa C‑727/21 il procedimento riguardava il rigetto di una domanda di avvio di una procedura di amministrazione controllata.
I collegi giudicanti del giudice del rinvio avevano respinto gli appelli all’unanimità e trasmesso le decisioni al servizio di registrazione, conformemente all’articolo 177, paragrafo 3, del regolamento di procedura dei tribunali. Il giudice della registrazione aveva tuttavia rifiutato di registrarle, rimettendole ai collegi con osservazioni di merito e, in alcuni casi, sollecitando il rinvio a una riunione di dipartimento. In una delle cause, il dipartimento competente aveva poi adottato una "posizione giuridica" vincolante, da cui il collegio giudicante avrebbe dovuto conformarsi.
Normativa nazionale richiamata
La Corte ha esaminato, in particolare:
- l’articolo 177, paragrafo 3, del Sudski poslovnik, secondo cui in secondo grado la causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dopo la restituzione dal servizio di registrazione;
- gli articoli 38, 39 e 40 della legge relativa all’ordinamento giudiziario, che disciplinano le riunioni di dipartimento, il loro funzionamento e la vincolatività delle "posizioni giuridiche" adottate in tali sedi.
Competenza e ricevibilità
La Corte ha prima escluso di essere competente a interpretare l’articolo 47 della Carta in quanto tale, poiché il giudice del rinvio non aveva indicato che le controversie principali riguardassero l’attuazione di una norma dell’Unione. Ha invece ritenuto di essere competente a interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, poiché il giudice del rinvio fa parte del sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
Ha inoltre dichiarato ricevibili le domande, poiché la risposta richiesta era necessaria per consentire al giudice del rinvio di definire i procedimenti principali, essendo il problema proprio quello dell’interferenza di altri soggetti interni all’organo giurisdizionale sulla decisione già adottata dal collegio.
Principi richiamati dalla Corte
La Corte ha ricordato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, includendo il requisito dell’indipendenza dei giudici. Tale requisito ha una dimensione esterna, che impone assenza di vincoli gerarchici e di istruzioni, e una dimensione interna, legata all’imparzialità.
La Corte ha altresì ribadito il requisito del giudice precostituito per legge, che riguarda non solo il fondamento normativo dell’organo giurisdizionale, ma anche la composizione del collegio nel singolo procedimento e l’idea che l’organo investito della causa decida da solo il procedimento. Ha infine richiamato il principio del contraddittorio, che esige che le parti possano discutere gli elementi decisivi del procedimento.
Valutazione del giudice della registrazione
Secondo la Corte, dalla normativa formale non emergeva che il giudice della registrazione fosse competente a controllare il contenuto della decisione o a impedirne la spedizione se non ne condivideva il merito. Tuttavia, la prassi descritta dal giudice del rinvio attribuiva a tale soggetto un potere sostanziale di blocco della decisione, di rinvio al collegio per un riesame e, in caso di persistenza del dissenso, di attivazione di una riunione di dipartimento.
La Corte ha ritenuto che questo intervento, posteriore alla deliberazione del collegio e affidato a un giudice estraneo allo stesso, potesse incidere sulla soluzione finale della controversia. Inoltre, esso non appariva fondato su criteri oggettivi chiaramente definiti e, nella prassi, sembrava dipendere dalla mera non condivisione del contenuto della decisione. Per questi motivi, una decisione adottata dal collegio poteva diventare definitiva solo se approvata da un giudice esterno al collegio: ciò è stato ritenuto incompatibile con la tutela giurisdizionale effettiva.
Valutazione delle riunioni di dipartimento e delle "posizioni giuridiche"
La Corte ha poi esaminato il secondo meccanismo. Ha osservato che la legge nazionale consente di convocare riunioni di dipartimento quando vi siano contrasti interpretativi e che la "posizione giuridica" così adottata è vincolante per tutte le sezioni o i giudici dell’organo giurisdizionale.
Nel caso concreto, tali riunioni potevano essere convocate su impulso del giudice della registrazione, anche dopo che il collegio aveva già deliberato, e potevano coinvolgere giudici diversi da quelli del collegio, oltre a soggetti esterni quali docenti o esperti. Le parti non erano informate della riunione e non potevano parteciparvi.
La Corte ha quindi affermato che un meccanismo del genere consente l’ingerenza di un gruppo di giudici, potenzialmente non coincidenti con il collegio investito della causa, nella decisione già adottata ma non ancora spedita. L’assenza di criteri oggettivi sufficientemente definiti per la convocazione della riunione, unita alla mancanza di partecipazione delle parti, rende il meccanismo incompatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo.
Limite e precisazione finale
La Corte ha precisato che non è in sé contrario all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE un meccanismo che consenta il rinvio di una causa a un collegio ampliato per evitare contrasti giurisprudenziali, purché:
- la causa non sia già stata trattenuta in decisione dal collegio originario;
- le condizioni del rinvio siano chiaramente stabilite dalla legge;
- il rinvio non privi le parti della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi al collegio ampliato;
- il collegio originario possa comunque decidere sul rinvio.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale secondo il quale:
- la decisione adottata dal collegio giudicante può essere spedita alle parti solo se il suo contenuto è approvato da un giudice della registrazione che non appartiene a quel collegio;
- una riunione di dipartimento può, mediante una "posizione giuridica", obbligare il collegio a modificare la decisione già adottata, anche se la riunione comprende giudici diversi e, se del caso, soggetti estranei all’organo giurisdizionale, senza che le parti possano esporre i propri argomenti.
Principio affermato
La sentenza rafforza il controllo dell’Unione sulle forme di interferenza interne agli uffici giudiziari nazionali quando esse incidono sulla decisione finale di un collegio già investito della causa. In particolare, la garanzia di indipendenza non protegge solo da pressioni esterne di natura politica o amministrativa, ma anche da meccanismi interni che, di fatto, consentano a soggetti estranei al collegio di determinare il contenuto della sentenza o la sua stessa pubblicazione.
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