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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-598/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2024. — Società Italiana Imprese Balneari Srl contro Comune di Rosignano Marittimo e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Concessioni del demanio pubblico marittimo – Scadenza e rinnovo – Normativa nazionale che prevede la cessione a titolo gratuito allo Stato delle opere non amovibili realizzate sul demanio pubblico – Restrizione – Insussistenza. — Causa C-598/22

Giurisprudenza europea62022CJ0598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Consiglio di Stato, ha esaminato la disciplina italiana che prevede l’acquisizione gratuita allo Stato delle opere non amovibili costruite sul demanio marittimo alla scadenza della concessione. Ha escluso che tale regola costituisca una restrizione vietata dalla libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE, anche quando la concessione venga rinnovata senza soluzione di continuità. La decisione chiarisce inoltre che la direttiva 2006/123/CE non era applicabile ratione temporis e che la sentenza Laezza non è pertinente in modo decisivo al caso.

Articolo 49 TFUE e disciplina italiana dell’acquisizione gratuita allo Stato delle opere non amovibili realizzate su demanio marittimo alla scadenza della concessione, anche in caso di rinnovo.

La questione giuridica

Se gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché i principi desumibili dalla sentenza Laezza, ostino a una normativa nazionale che prevede, alla scadenza della concessione demaniale marittima, l’acquisizione gratuita e senza indennizzo allo Stato delle opere non amovibili realizzate dal concessionario, anche quando la concessione venga rinnovata senza soluzione di continuità e mediante nuovo provvedimento, e se tale meccanismo configuri una restrizione sproporzionata della libertà di stabilimento o dei servizi.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE non osta a una norma nazionale che, salvo diversa pattuizione nel titolo concessorio, preveda che alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico le opere non amovibili realizzate dal concessionario siano acquisite immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo dallo Stato, anche se la concessione è rinnovata. La Corte ritiene che tale disciplina, applicabile indistintamente a tutti gli operatori, non incida direttamente sulle condizioni di stabilimento, non introduca una restrizione non sufficientemente certa o diretta e si colleghi alla natura precaria e contrattuale della concessione demaniale, distinguendosi dalla fattispecie esaminata nella sentenza Laezza.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 57 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 49 del codice della navigazione italiano
  • Articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
  • Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 252 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 17

Articolo 49 TFUE e acquisizione gratuita delle opere non amovibili su demanio marittimo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra una società concessionaria di uno stabilimento balneare e il Comune di Rosignano Marittimo. Il tema centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione della norma italiana che, alla scadenza della concessione demaniale, comporta l’acquisizione gratuita allo Stato delle opere non amovibili realizzate dal concessionario, anche in caso di rinnovo della concessione.

Fatti e procedimento principale

La SIIB gestiva da decenni uno stabilimento balneare su area demaniale marittima. Il Comune aveva dapprima qualificato alcune opere come pertinenze del demanio e poi revocato tale qualificazione, sostenendo che esse fossero già state acquisite allo Stato alla scadenza della precedente concessione. In seguito aveva applicato canoni demaniali maggiorati, ritenendo che i beni fossero ormai parte del demanio pubblico. La società ha impugnato tali atti, ma il TAR Toscana ha respinto i ricorsi. In appello, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte se la disciplina nazionale fosse compatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE e con i principi ricavabili dalla sentenza Laezza.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento;
  • l’articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi, poi escluso come parametro applicabile in favore dell’articolo 49 TFUE;
  • l’articolo 57 TFUE, che delimita l’ambito della libera prestazione dei servizi;
  • la direttiva 2006/123/CE, dichiarata inapplicabile ratione temporis alla controversia;
  • l’articolo 49 del codice della navigazione, che stabilisce l’acquisizione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione della concessione, salvo pattuizione diversa;
  • l’articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, relativo al canone maggiorato;
  • l’articolo 17 della Carta, evocato dalla parte istante ma non oggetto del rinvio.

Ricevibilità e delimitazione del sindacato

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano. Richiama la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e osserva che il giudice del rinvio ha chiarito l’interesse concreto della SIIB a contestare l’incameramento, poiché esso incide sull’entità del canone. La Corte precisa anche che, poiché la concessione demaniale implica un insediamento stabile e duraturo nel territorio dello Stato membro ospitante, la situazione rientra nell’articolo 49 TFUE e non nell’articolo 56 TFUE. La direttiva 2006/123/CE è esclusa per ragioni temporali.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma che una restrizione alla libertà di stabilimento sussiste solo se la misura nazionale vieta, ostacola o rende meno attraente l’esercizio di tale libertà in modo diretto e sufficientemente concreto. Nel caso di specie, l’articolo 49 del codice della navigazione:

  • si applica indistintamente a tutti gli operatori;
  • non disciplina le condizioni di accesso o di stabilimento in quanto tali;
  • si limita a trarre le conseguenze del principio di inalienabilità del demanio pubblico;
  • riflette la natura precaria e revocabile dell’occupazione demaniale.

La Corte sottolinea inoltre che la norma consente espressamente una diversa pattuizione nell’atto di concessione. Ciò evidenzia la dimensione contrattuale e consensuale del rapporto concessorio, escludendo che l’acquisizione gratuita configuri una cessione forzosa comparabile a una sanzione.

Quanto alla circostanza che si tratti di rinnovo e non di prima concessione, la Corte ritiene che ciò sia irrilevante: il rinnovo dà luogo a un nuovo titolo di occupazione, non alla prosecuzione del precedente, e ciò è coerente con l’esigenza di procedure concorrenziali tra tutti i candidati.

Distinzione dalla sentenza Laezza

La Corte esclude che i principi della sentenza Laezza possano mutare l’esito della causa. In quella vicenda i concessionari erano proprietari di beni impiegati nell’attività economica e la cessione gratuita era imposta unilateralmente come misura assimilabile a una sanzione. Qui, invece, i beni realizzati sul demanio sono costruiti su area pubblica in un contesto regolato dal titolo concessorio, nel quale è già contemplata la regola dell’acquisizione gratuita salvo diverso accordo.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salvo diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario deve cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili realizzate nell’area concessa, anche se la concessione è rinnovata. La Corte precisa che le spese del procedimento principale spetta al giudice nazionale regolarle, mentre le spese dei partecipanti alla fase dinanzi alla Corte non sono rifondibili.

Principio affermato

La disciplina nazionale dell’incameramento gratuito delle opere non amovibili su demanio pubblico, prevista ex lege ma derogabile contrattualmente, non costituisce di per sé una restrizione vietata alla libertà di stabilimento, poiché opera in un quadro concessorio precario, uniforme per tutti gli operatori e non idoneo, per effetti diretti e concreti, a ostacolare l’accesso al mercato.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoconcessioni demaniali marittimediritto di proprietàservizi nel mercato internodiritto amministrativo italiano

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