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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-461/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2024. — MK contro WB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) – Ambito di applicazione – Esclusioni – Attività a carattere esclusivamente personale o domestico – Articolo 4, punto 7 – Titolare del trattamento – Precedente amministratore di sostegno che ha esercitato le proprie funzioni a titolo professionale – Articolo 15 – Accesso della persona sottoposta al regime dell’amministrazione di sostegno ai dati raccolti da tale precedente amministratore di sostegno durante l’esercizio delle sue funzioni. — Causa C-461/22

Giurisprudenza europea62022CJ0461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il precedente amministratore di sostegno, quando ha operato professionalmente, non può sottrarsi al RGPD invocando l’eccezione per attività personali o domestiche. Se conserva dati personali della persona assistita, egli è un titolare del trattamento e deve rispettare gli obblighi del regolamento, incluso l’accesso ex articolo 15. La pronuncia è rilevante per le richieste di accesso ai dati detenuti da soggetti che abbiano svolto funzioni di rappresentanza o assistenza in ambito professionale.

Accesso ai dati personali detenuti dal precedente amministratore di sostegno professionale e sua qualificazione come "titolare del trattamento" ai sensi del RGPD.

La questione giuridica

Se un precedente amministratore di sostegno, che abbia svolto le proprie funzioni a titolo professionale, debba essere qualificato come "titolare del trattamento" ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD per i dati personali della persona assistita di cui ancora dispone; di conseguenza, se egli sia tenuto a rispettare il diritto di accesso previsto dall’articolo 15 del RGPD. In via preliminare, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del RGPD escluda tale attività dall’ambito di applicazione del regolamento.

Principio di diritto

Un precedente amministratore di sostegno che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale deve essere qualificato come "titolare del trattamento" ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD per i dati personali della persona assistita di cui è ancora in possesso; pertanto, tali dati devono essere trattati nel rispetto del RGPD, incluso il diritto di accesso di cui all’articolo 15, salve eventuali limitazioni ammissibili ai sensi dell’articolo 23. L’attività di amministrazione di sostegno svolta professionalmente non rientra nell’esclusione per attività esclusivamente personali o domestiche prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679
  • Considerando 18 del regolamento (UE) 2016/679

Accesso ai dati detenuti dal precedente amministratore di sostegno professionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Hannover in una controversia tra MK, persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, e WB, suo precedente amministratore di sostegno esercitante a titolo professionale. MK chiedeva di ottenere accesso, ai sensi dell’articolo 15 del RGPD, ai dati e alle informazioni che lo riguardano e che WB aveva raccolto nell’esercizio delle sue funzioni.

Fatti e procedimento principale

WB, avvocato tedesco inserito nella cerchia personale di MK, era stato nominato dal giudice tedesco quale amministratore di sostegno per un periodo determinato, nell’ambito delle proprie attività professionali. Dopo la sua rimozione e la nomina di un nuovo amministratore di sostegno, MK ha chiesto il rendiconto e l’accesso ai dati personali in possesso di WB. Il giudice nazionale si è interrogato sia sull’applicabilità del RGPD sia sulla qualificazione di WB come "titolare del trattamento".

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’amministratore di sostegno legalmente nominato che svolge tale attività a titolo professionale sia un "titolare del trattamento" ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD;
  • se tale amministratore sia tenuto a fornire l’accesso ai dati in forza dell’articolo 15 del RGPD.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 18 del RGPD;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), che esclude dal regolamento i trattamenti effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
  • l’articolo 4, punto 7, che definisce il "titolare del trattamento" come il soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento;
  • l’articolo 15, che attribuisce all’interessato il diritto di ottenere accesso ai propri dati personali;
  • l’articolo 23, richiamato dalla Corte come possibile base di limitazioni agli obblighi del RGPD.

Ragionamento della Corte sull’ambito di applicazione del RGPD

La Corte osserva che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e il considerando 18 escludono solo i trattamenti effettuati da una persona fisica nell’ambito di attività esclusivamente personali o domestiche, senza connessione con un’attività commerciale o professionale. Ne consegue che l’attività di amministratore di sostegno svolta a titolo professionale non può essere esclusa dall’ambito di applicazione del RGPD.

La circostanza che WB fosse stato scelto all’interno della cerchia personale di MK non incide su tale conclusione, poiché ciò che rileva è la natura professionale dell’attività esercitata.

Qualificazione come titolare del trattamento

La Corte afferma che, in ragione dei compiti attribuiti dal diritto nazionale, l’amministratore di sostegno determina finalità e mezzi del trattamento dei dati personali della persona assistita e, quindi, rientra nella nozione di "titolare del trattamento" di cui all’articolo 4, punto 7, del RGPD.

Quanto all’argomento secondo cui l’amministratore di sostegno agisce come rappresentante legale della persona assistita, la Corte rileva che nel caso concreto l’accesso era richiesto non all’attuale amministratore, ma al precedente amministratore, ormai rimosso dalle funzioni. Tale precedente amministratore è dunque un terzo rispetto alla persona assistita e non può essere assimilato al rappresentato ai fini dell’esclusione dal RGPD.

Diritto di accesso e obblighi conseguenti

Poiché il precedente amministratore di sostegno è un titolare del trattamento, egli è tenuto a trattare i dati in conformità al RGPD e, in particolare, a rispettare il diritto di accesso dell’interessato previsto dall’articolo 15. La Corte precisa che tali obblighi possono essere eventualmente limitati nei casi e nei limiti consentiti dall’articolo 23 del regolamento.

Decisione della Corte

La Corte risponde che un precedente amministratore di sostegno che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale deve essere qualificato come "titolare del trattamento" dei dati personali in suo possesso riguardanti la persona assistita, e che tale trattamento deve rispettare tutte le disposizioni del RGPD, in particolare l’articolo 15.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalidiritto di accesso dell'interessatoamministrazione di sostegnoambito di applicazione del rgpd

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