Corte di giustizia, Sentenza C-601/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 luglio 2024. — Umweltverband WWF Österreich e a. contro Tiroler Landesregierung. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol. — Rinvio pregiudiziale – Validità ed interpretazione – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Allegato IV – Canis lupus (lupo) – Parità di trattamento degli Stati membri – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione nazionale al prelievo di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Portata geografica – Determinazione del danno – Soluzione valida alternativa. — Causa C-601/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la censura di invalidità dell’articolo 12 della direttiva habitat, confermando la rigorosa tutela del lupo. Ha poi chiarito che le deroghe ex articolo 16 richiedono una verifica preliminare dello stato di conservazione a livello locale e nazionale, prima di un eventuale esame transfrontaliero. Inoltre, i danni economici indiretti futuri non imputabili al singolo lupo non integrano il "grave danno" rilevante, mentre i costi economici delle misure alternative vanno considerati ma non possono da soli escludere soluzioni non letali.
Rinvio pregiudiziale sulla validità del regime di rigorosa tutela del lupo e sull’interpretazione delle condizioni per la deroga nazionale al divieto di prelievo ai sensi della direttiva habitat.
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire: 1) se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, in combinato disposto con l’allegato IV, sia invalido per violazione del principio di parità di trattamento degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, in quanto alcune popolazioni di lupo sono escluse dalla protezione rigorosa mentre quella austriaca no; 2) come vada determinata, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, la scala geografica per valutare lo stato di conservazione soddisfacente; 3) se i "gravi danni" comprendano anche danni economici indiretti futuri non imputabili al singolo lupo; 4) se, nella verifica dell’assenza di un’altra soluzione valida, debbano considerarsi solo profili tecnici o anche criteri economici.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva habitat, in combinato disposto con l’allegato IV, non è invalido per violazione della parità di trattamento degli Stati membri; inoltre, una deroga al regime di tutela del lupo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, è ammissibile solo se non compromette previamente lo stato di conservazione soddisfacente della specie a livello locale e nazionale, potendo poi essere considerato anche il livello biogeografico transfrontaliero se i dati disponibili lo consentono; la nozione di "grave danno" non comprende danni indiretti futuri non imputabili al singolo esemplare, e la verifica dell’assenza di un’altra soluzione valida richiede una valutazione tecnico-scientifica complessiva che tenga conto anche dei costi economici, senza che essi siano decisivi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2013/17/UE
- Articolo 1, lettera i), direttiva 92/43/CEE
- Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 19, paragrafo 2, direttiva 92/43/CEE
- Allegato IV, direttiva 92/43/CEE
- Convenzione di Berna del 19 settembre 1979
Rinvio pregiudiziale sul lupo e sulle deroghe alla direttiva habitat
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesverwaltungsgericht Tirol in una controversia tra associazioni ambientaliste e animaliste, da un lato, e il Governo del Land Tirolo, dall’altro, relativa all’autorizzazione al prelievo di un lupo identificato come 158MATK. La Corte interpreta la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, con particolare riguardo al regime di rigorosa tutela del lupo e alle condizioni per le deroghe nazionali.
Fatti e procedimento principale
Nel Land Tirolo un lupo aveva predato circa 20 pecore in pascoli non protetti. Un comitato di esperti aveva raccomandato il prelievo dell’esemplare, ritenendolo un pericolo immediato per gli animali al pascolo e osservando che i pascoli non potevano essere protetti. Il Governo tirolese aveva quindi adottato un regolamento e una decisione che autorizzavano il prelievo del lupo 158MATK, motivandoli con il rischio di danni diretti, indiretti e futuri, con l’assenza di alternative valide e con l’affermazione che la deroga non avrebbe compromesso lo stato di conservazione della specie.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 1, lettera i), della direttiva 92/43/CEE, che definisce lo "stato di conservazione soddisfacente";
- l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, che fissano gli obiettivi della direttiva e il rilievo delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle peculiarità regionali e locali;
- l’articolo 12, paragrafo 1, che impone un regime di rigorosa tutela per le specie dell’allegato IV;
- l’articolo 16, paragrafo 1, che consente deroghe solo in assenza di altra soluzione valida e purché la deroga non pregiudichi il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente;
- l’articolo 19, paragrafo 2, relativo all’adeguamento dell’allegato IV al progresso tecnico e scientifico;
- l’allegato IV, che include il canis lupus con alcune esclusioni territoriali;
- l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, evocato dal giudice del rinvio sul principio di uguaglianza degli Stati membri;
- l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, richiamato per il principio di precauzione.
Prima questione: validità dell’articolo 12 e dell’allegato IV
Il giudice austriaco dubitava della validità del regime di rigorosa tutela del lupo, sostenendo che l’esclusione di alcune popolazioni di altri Stati membri e la mancata esclusione della popolazione austriaca violassero la parità di trattamento.
La Corte ha respinto la censura. Ha osservato che la validità di un atto dell’Unione si valuta alla luce degli elementi disponibili al momento della sua adozione e che l’Austria, al momento dell’adesione, non aveva contestato l’iscrizione della propria popolazione di lupo nell’allegato IV. Inoltre, il fatto che la popolazione di lupi in Austria sia successivamente migliorata non rende invalida la direttiva: la tutela serve proprio anche a mantenere, e non solo a raggiungere, uno stato di conservazione soddisfacente.
La Corte ha anche rilevato che l’eventuale inerzia del legislatore dell’Unione nell’aggiornare l’allegato IV ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, non può essere fatta valere in un rinvio pregiudiziale di validità, ma al più in un diverso contenzioso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE. Conclude quindi che l’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato IV.
Seconda questione: scala geografica dello stato di conservazione
Il giudice del rinvio chiedeva se lo stato di conservazione debba essere valutato solo a livello del territorio nazionale o anche a livello di una regione biogeografica transfrontaliera più ampia.
La Corte afferma che la valutazione, per l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, deve essere condotta anzitutto a livello locale e nazionale. Solo se lo stato di conservazione è soddisfacente a quel livello, e nei limiti in cui i dati lo consentano, può essere considerato anche il livello transfrontaliero o biogeografico. Questa impostazione evita che una situazione sfavorevole in uno Stato membro venga mascherata da dati positivi su aree più ampie. La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia, in particolare Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, e il principio di precauzione.
Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà verificare, nel caso concreto, se la popolazione di lupi presenti nel Land Tirolo e in Austria sia in stato di conservazione soddisfacente, e solo successivamente, se del caso, anche su base transfrontaliera.
Terza questione: nozione di "grave danno"
La terza questione riguardava la possibilità di considerare, ai fini dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), danni economici indiretti futuri non imputabili al singolo lupo, come l’abbandono di aziende, l’imboschimento o la perdita di attrattiva turistica del paesaggio.
La Corte risponde negativamente. La deroga per prevenire "gravi danni" richiede sì che il danno non si sia ancora verificato, purché sia sufficientemente probabile; tuttavia il danno futuro non deve essere puramente ipotetico e deve essere, almeno in larga parte, attribuibile alla specie o all’esemplare oggetto della deroga. Danni macroeconomici, indiretti, a lungo termine, non collegati causalmente al singolo lupo, non rientrano nella nozione di "grave danno". In caso contrario verrebbe meno il necessario nesso di causalità tra la deroga e il danno da prevenire.
Quarta questione: altra soluzione valida e costi economici
Il giudice del rinvio chiedeva se, nel valutare l’esistenza di un’"altra soluzione valida", si dovessero considerare solo elementi tecnici o anche i costi economici delle misure alternative, come recinzioni, cani da guardiania o accompagnamento delle greggi.
La Corte afferma che la verifica dell’assenza di un’alternativa valida è un’espressione del principio di proporzionalità e impone una valutazione complessiva delle opzioni disponibili alla luce delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche. Le autorità nazionali devono considerare anche le implicazioni economiche, ma queste non possono essere decisive: una misura non letale non può essere scartata solo perché costosa. I costi vanno ponderati con l’obiettivo di mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente della specie e con il costo ecologico del prelievo dell’esemplare.
Dispositivo
La Corte:
- dichiara che la prima questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l’allegato IV;
- interpreta l’articolo 16, paragrafo 1, nel senso che la valutazione dello stato di conservazione può estendersi al livello biogeografico transfrontaliero solo dopo aver verificato la compatibilità della deroga con lo stato di conservazione locale e nazionale;
- esclude che la nozione di "grave danno" comprenda danni indiretti futuri non imputabili al singolo esemplare;
- precisa che, nell’esame dell’assenza di un’altra soluzione valida, i costi economici devono essere considerati ma non sono determinanti, dovendo essere bilanciati con la tutela della specie.
Principi pratici per il professionista
La sentenza rafforza l’idea che le deroghe all’abbattimento del lupo siano eccezioni strettamente controllate, motivate e sorrette da dati scientifici. Per amministrazioni e operatori, ciò significa che:
- la base territoriale della valutazione è prima di tutto locale e nazionale;
- i danni economici invocabili devono essere concreti e causalmente collegati all’esemplare interessato;
- le soluzioni alternative non letali vanno analizzate seriamente anche quando comportino costi elevati;
- il regime di protezione del lupo non viene meno per il solo fatto che la specie sia migliorata in un determinato territorio.
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