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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-409/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2024. — UA contro «Eurobank Bulgaria» AD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad - Sofia. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/ CE – Nozione di “strumento di pagamento” – Procura di un mandatario che agisce per conto del titolare di un conto – Copia della procura con apostille – Articoli 54 e 59 – Consenso all’esecuzione di un’operazione di pagamento – Nozione di “autenticazione” – Operazioni di pagamento non autorizzate – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali operazioni – Onere della prova. — Causa C-409/22

Giurisprudenza europea62022CJ0409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che una procura utilizzata da un mandatario per operare su un conto non è, presa isolatamente, uno strumento di pagamento, ma può integrare un insieme di procedure convenute con la banca. In tema di operazioni contestate, la banca resta gravata dell’onere di provare l’autorizzazione del cliente e non può limitarsi a invocare la sola regolarità formale della procura apostillata. La direttiva 2007/64 realizza infatti un’armonizzazione piena del regime di responsabilità per operazioni non autorizzate.

Portata della nozione di "strumento di pagamento" e prova dell’autorizzazione di operazioni bancarie eseguite da un mandatario sulla base di una procura notarile munita di apostille.

La questione giuridica

Se una procura conferita dal titolare di un conto a un mandatario per disporre operazioni sul conto costituisca, di per sé, uno "strumento di pagamento" ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64; se l’apostille apposta da un’autorità straniera rientri nella nozione di autenticazione di cui all’articolo 4, punto 19, in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1; e se la mera regolarità formale della procura basti a presumere autorizzata l’operazione di pagamento e quindi il consenso del pagatore.

Principio di diritto

Una procura notarile con apostille non costituisce, da sola, uno "strumento di pagamento" ai sensi della direttiva 2007/64; può rilevare solo come parte di un insieme di procedure concordate tra cliente e banca. Inoltre, quando il titolare del conto contesta di aver autorizzato le operazioni, la mera regolarità formale della procura non basta a dimostrare il consenso: spetta al prestatore di servizi di pagamento provare, secondo la procedura concordata con l’utente, che l’operazione è stata effettivamente autorizzata. Gli Stati membri non possono attenuare tale regime armonizzato ricorrendo a norme nazionali più favorevoli alla banca.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 4, punti 19, 23 e 5 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 54 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 55 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 58 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 59 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 60 della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 86 della direttiva 2007/64/CE
  • Considerando 33 della direttiva 2007/64/CE
  • Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri

Procura notarile, autenticazione e operazioni di pagamento non autorizzate

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Apelativen sad – Sofia in una controversia tra un correntista e la banca presso cui era acceso il conto, relativa a bonifici eseguiti da un mandatario sulla base di una procura notarile apostillata. La Corte interpreta la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, con particolare attenzione alle nozioni di "strumento di pagamento", "autenticazione", consenso del pagatore e regime di responsabilità per operazioni non autorizzate.

Fatti del procedimento principale

Il correntista aveva aperto un conto presso Eurobank Bulgaria AD e vi aveva versato somme ingenti. Successivamente, un terzo aveva disposto sei bonifici per complessivi EUR 982000 presentando una copia di una procura notarile che, secondo la banca, era stata certificata e munita di apostille; il cliente sosteneva invece che la procura fosse falsa e che non recasse la sua firma. Dopo aver contestato le operazioni e chiesto il rimborso, il correntista aveva agito giudizialmente per ottenere la restituzione delle somme, il risarcimento del danno e gli interessi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, punti 19 e 23, della direttiva 2007/64, rispettivamente sulle nozioni di "autenticazione" e "strumento di pagamento";
  • gli articoli 54, 58, 59, 60 e 86 della medesima direttiva, che disciplinano consenso, notifica delle operazioni contestate, prova dell’autenticazione, rimborso e armonizzazione piena;
  • il considerando 33, terza frase, che considera nulle le clausole contrattuali idonee ad aumentare l’onere della prova per il consumatore o a ridurlo per l’emittente;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
  • la convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sull’apostille, richiamata dal giudice del rinvio come contesto fattuale, ma non interpretata direttamente dalla Corte.

Prima questione: la procura è uno strumento di pagamento?

La Corte osserva che la nozione di "strumento di pagamento" comprende, da un lato, dispositivi personalizzati e, dall’altro, insiemi di procedure concordate tra utente e prestatore di servizi di pagamento utilizzate per disporre un ordine di pagamento. Una procura, presa isolatamente, costituisce soltanto un atto giuridico di conferimento del potere di rappresentanza e non è, di per sé, uno strumento di pagamento.

Tuttavia, se le condizioni contrattuali del rapporto bancario prevedono espressamente che il conto possa essere movimentato tramite mandatario munito di procura notarile, l’uso congiunto della procura e dell’ordine impartito dal mandatario può rientrare in un "insieme di procedure" concordate tra cliente e banca. In tal caso, la procura non è lo strumento in sé, ma un elemento del meccanismo contrattuale di disposizione del conto.

Seconda e terza questione: apostille, consenso e prova dell’autorizzazione

La Corte precisa preliminarmente di non essere competente a interpretare direttamente la convenzione dell’Aia, poiché non è un accordo dell’Unione, ma può valutare gli effetti dell’apostille nell’ambito della direttiva 2007/64.

Richiamando gli articoli 54, 59 e 86 della direttiva, la Corte sottolinea che il regime di responsabilità per operazioni non autorizzate è oggetto di armonizzazione piena e non può essere attenuato da norme nazionali che introducano un regime di responsabilità più favorevole alla banca. Ne consegue che il prestatore di servizi di pagamento deve provare che il cliente ha prestato il consenso all’operazione nella forma concordata tra le parti.

La Corte chiarisce inoltre che l’autenticazione di cui all’articolo 4, punto 19, serve a verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, ma non si riduce al mero controllo formale di un atto notarile. L’utilizzo di uno strumento registrato, da solo, non basta a dimostrare l’autorizzazione quando il cliente contesta l’operazione. Pertanto, la sola regolarità formale della procura apostillata non è sufficiente per presumere che i bonifici siano stati autorizzati.

La verifica della regolarità formale può costituire solo uno degli elementi della prova complessiva richiesta alla banca, ma il prestatore deve dimostrare in concreto che il consenso del pagatore sia stato effettivamente espresso secondo la procedura pattuita. La Corte aggiunge che eventuali clausole contrattuali non possono ridurre il livello elevato di tutela dell’utente previsto dalla direttiva.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • una procura con cui il titolare del conto autorizza un mandatario a disporre somme sul conto non costituisce, di per sé, uno "strumento di pagamento";
  • può tuttavia integrare, insieme all’ordine di pagamento, un insieme di procedure concordate con la banca;
  • quando l’utente contesta la validità della procura e quindi l’autorizzazione dell’operazione, la mera regolarità formale della procura apostillata non basta a provare il consenso;
  • spetta alla banca dimostrare che il pagatore ha effettivamente acconsentito, secondo la procedura concordata, all’operazione contestata.

Portata pratica

La pronuncia rafforza la tutela del correntista contro operazioni bancarie effettuate da terzi in forza di procure formalmente regolari ma contestate nel merito. Per banche e professionisti, il punto centrale è che la verifica documentale non esaurisce l’onere probatorio: occorre dimostrare l’effettiva autorizzazione del cliente nel quadro delle procedure contrattualmente pattuite. La sentenza conferma inoltre che gli Stati membri non possono introdurre regole nazionali che, in materia di operazioni non autorizzate, attenuino il regime armonizzato di responsabilità previsto dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentooperazioni di pagamento non autorizzateonere della provalibera circolazione dei capitalidiritto bancario

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