Cassazione Penale, Sentenza n. 3731/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per usura (aggravata) per mancata e insufficiente valutazione della partecipazione in concorso del MAGLIOZZI con il GARGIULO. Il ricorrente contestava che la Corte d'Appello avesse valorizzato in modo indebido le dichiarazioni della persona offesa (LECCESE Giuseppe) e avesse ignorato la ricostruzione difensiva secondo cui MAGLIOZZI aveva rifiutato una richiesta di "aiuto" e non era consapevole della natura usuraria dei rapporti, non avendo ricevuto prestiti usurari dal GARGIULO.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una mera censura del merito e della valutazione della prova operata dai giudici di merito, rimessa alla loro esclusiva cognizione, specialmente in presenza di una "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello concordi). La Corte ha confermato che la ricostruzione della persona offesa è stata ritenuta credibile per spontaneità, coerenza e verosimiglianza; ha richiamato elementi di riscontro (consegna di contanti, ritiro di titoli, uso di un'auto intestata al GARGIULO, ammissione di un episodio da parte del MAGLIOZZI) e il principio secondo cui terzi che concorrono all'esecuzione della procedura di recupero possono rispondere per usura. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Orientamento della Cassazione sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e richiamo a Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015)
«in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che \"attaccano\" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti... »
La Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie salvo che sussista mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; le critiche che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
Giurisprudenza sul delitto di usura come condotta frazionata (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887)
L'usura è reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata: i ripetuti pagamenti eseguiti dalla vittima in esecuzione del patto usurario costituiscono il fatto penalmente rilevante; pertanto anche terzi estranei all'accordo originario che intervengono nella procedura di recupero possono essere responsabili per concorso nel reato.
Principio della "doppia conforme"
Quando primo grado e appello sono concordi nella valutazione della prova, la Cassazione è particolarmente limitata nel sindacare le valutazioni di merito e nei fatti ritenuti accertati dai giudici di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o della credibilità delle prove: il ricorso deve segnalare vizi di motivazione evidenti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) per essere ammissibile.
- In ipotesi di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado confermata in appello) è assai difficile ottenere l'annullamento in Cassazione se non si indicano profili di illegittimità formale o di manifesta illogicità della motivazione.
- Nel reato di usura la condotta è valutata anche nelle sue manifestazioni ripetute: terzi che agevolano o eseguono atti per il recupero dei crediti usurari possono essere ritenuti concorrenti anche se non parteciparono all'accordo originario.
- La credibilità della persona offesa, se ritenuta spontanea, coerente e verosimile dai giudici di merito, può costituire elemento probatorio decisivo e legittimare la condanna in assenza di elementi fortemente contraddittori.
- Per contestare con successo una valutazione di merito in Cassazione è necessario dimostrare specifici profili di violazione di legge o di palese illogicità/contraddittorietà della motivazione su punti essenziali, non semplicemente proporre una diversa ricostruzione fattuale.
- È utile raccogliere e segnalare elementi oggettivi di riscontro (documenti, riscontri di polizia giudiziaria, tracciati bancari, dichiarazioni coerenti e contradittorie dell'altra parte) se si intende impugnare la valutazione della responsabilità penale.
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