Corte di giustizia, Sentenza C-388/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 novembre 2021. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera l) – Dichiarazione nutrizionale – Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma – Calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive – Possibilità di fornire tali informazioni per l’alimento dopo la preparazione – Presupposti – Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma – Espressione per porzione o per unità di consumo. — Causa C-388/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regolamento sulle informazioni alimentari in materia di dichiarazione nutrizionale ripetuta nel campo visivo principale della confezione. Stabilisce che il calcolo "dopo la preparazione" è ammesso solo per alimenti che richiedono una preparazione predeterminata, perché solo in tal caso si conserva la comparabilità tra prodotti e la chiarezza dell’informazione. Per un muesli preparabile in modi diversi, l’indicazione frontale basata su una sola modalità di preparazione non è conforme al regolamento.
Etichettatura nutrizionale front-of-pack: il regime dell’indicazione del valore energetico e dei nutrienti "dopo la preparazione" si applica solo agli alimenti che richiedono una preparazione predeterminata.
La questione giuridica
Se l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applichi solo agli alimenti che, per essere consumati, richiedono una preparazione e per i quali la modalità di preparazione è predeterminata; e, in caso contrario, se l’espressione "per 100 g" di cui all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, possa riferirsi anche all’alimento dopo la preparazione.
Principio di diritto
L’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 consente di riferire il valore energetico e le sostanze nutritive all’alimento dopo la preparazione solo quando l’alimento richiede una preparazione e la relativa modalità è predeterminata; la disposizione non copre gli alimenti che possono essere preparati in più modi o anche consumati tal quali. Ne consegue che, per tali prodotti, non è ammessa sulla parte anteriore dell’imballaggio una ripetizione volontaria delle informazioni nutrizionali calcolata solo sul prodotto preparato, senza indicazione conforme ai parametri del regolamento sul prodotto così com’è venduto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera l), regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 30 regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 31, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 32, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 33, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1169/2011
Etichettatura nutrizionale front-of-pack e calcolo "dopo la preparazione"
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in materia di informazioni nutrizionali sugli alimenti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011. La controversia opponeva un’associazione di consumatori a un’impresa alimentare, con riferimento alla modalità di presentazione del valore energetico e dei nutrienti sulla confezione di un muesli.
Fatti e procedimento principale
La Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG commercializzava il prodotto "Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Schoko+Keks" in una scatola di cartone. Sulla parte laterale della confezione figurava la dichiarazione nutrizionale riferita sia a 100 g di prodotto così com’è venduto, sia a una porzione di muesli preparato con latte. Sulla parte anteriore, nel campo visivo principale, erano invece ripetute informazioni nutrizionali riferite soltanto alla porzione del prodotto dopo la preparazione.
Il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV sosteneva che tale modalità violasse il regolamento n. 1169/2011, perché il valore energetico sulla parte anteriore non era indicato per 100 g del prodotto venduto. I giudici tedeschi di primo e secondo grado avevano deciso in modo opposto, sicché il Bundesgerichtshof ha adito la Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che rende obbligatoria la dichiarazione nutrizionale;
- l’articolo 30, che definisce il contenuto della dichiarazione nutrizionale;
- l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, che consente, se del caso, di riferire il valore energetico e i nutrienti all’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e che l’informazione riguardi l’alimento pronto per il consumo;
- l’articolo 32, paragrafo 2, che impone l’espressione per 100 g o per 100 ml;
- l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, che disciplina, in deroga all’articolo 32, l’espressione soltanto per porzione o per unità di consumo nei casi previsti.
Sono inoltre valorizzati i considerando 35, 37 e 41, relativi alla comparabilità tra prodotti, alla comprensibilità delle informazioni per il consumatore medio e alla necessità di evitare confusione nel campo visivo principale dell’imballaggio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, si applichi esclusivamente ad alimenti che richiedono una preparazione e per i quali la modalità di preparazione è predeterminata;
- in caso negativo, se l’espressione "per 100 g" dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, possa riferirsi anche a 100 g dell’alimento dopo la preparazione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il tenore letterale delle disposizioni non consente, da solo, una risposta definitiva. Poiché il regolamento non disciplina in modo espresso il calcolo e la presentazione delle dichiarazioni nutrizionali ripetute sulla parte anteriore dell’imballaggio, la soluzione va ricercata soprattutto alla luce della finalità del regolamento.
La Corte richiama gli obiettivi di tutela elevata del consumatore, comparabilità tra prodotti e chiarezza dell’informazione. Il considerando 35 mostra che la dichiarazione per 100 g o 100 ml serve a facilitare il confronto tra prodotti; le indicazioni per porzione sono solo complementari. Il considerando 41 impone che le informazioni nutrizionali siano semplici e facilmente comprensibili e che la ripetizione nel campo visivo principale non generi confusione.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che, quando un alimento può essere preparato in più modi, le informazioni riferite al prodotto dopo la preparazione non garantiscono un confronto affidabile con prodotti analoghi di altri operatori, perché il dato varia a seconda della modalità scelta. La presenza, su altre parti della confezione, di valori riferiti a porzioni o al prodotto venduto non sana il problema: anzi, può aumentare la confusione del consumatore.
Da ciò la Corte deduce che gli alimenti preparabili con modalità diverse non rientrano nell’ambito dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma. La facoltà di riferire le informazioni al prodotto dopo la preparazione è quindi riservata agli alimenti che richiedono una preparazione e per i quali tale preparazione è predeterminata.
Decisione
La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e la cui modalità di preparazione è predeterminata. In conseguenza di tale risposta, non esamina la seconda questione pregiudiziale.
Principio affermato
La ripetizione volontaria, sulla parte anteriore dell’imballaggio, di informazioni nutrizionali riferite all’alimento dopo la preparazione è lecita solo per prodotti che necessitano di una preparazione unica e previamente determinata; non è invece consentita per alimenti che possono essere preparati in modi diversi o consumati tal quali, perché verrebbe meno la comparabilità e la chiarezza dell’informazione per il consumatore.
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