Cassazione Penale, Ordinanza n. 29059/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito delle doglianze, rilevando in via preliminare che l'ordinanza era stata emessa de plano ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p.; di conseguenza, il ricorso per cassazione non era proponibile e doveva essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato, con ordinanza de plano, l'estinzione della pena nei confronti del beneficiario dell'affidamento in prova, ritenendo positivo l'esito della misura. Il procuratore generale territoriale ha impugnato deducendo plurimi vizi di travisamento dei fatti: in particolare, ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe considerato una nota dell'UEPE del 1 giugno 2022 relativa alla mancata sottoscrizione del verbale di sottoposizione da parte del destinatario della misura e che, in sostanza, avrebbe fatto riferimento a relazioni comportamentali riguardanti un soggetto diverso, indicato come altro "De Luca".
Norme richiamate
art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
La decisione emessa de plano ai sensi di questa norma non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma attiva il diverso rimedio dell'opposizione.
art. 667, comma 4, c.p.p.
L'impugnazione proposta avverso l'ordinanza de plano va riqualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Massime di principio
- Quando il giudice della sorveglianza provvede de plano nei casi previsti dall'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, ma l'opposizione davanti al medesimo giudice secondo l'art. 667, comma 4, c.p.p.
- L'erronea qualificazione del mezzo di impugnazione comporta la riqualificazione dell'atto e la trasmissione degli atti al giudice competente, senza esame del merito delle censure.
- In presenza di provvedimenti de plano del magistrato o del tribunale di sorveglianza, l'ammissibilità dell'impugnazione va verificata in via preliminare e in base alla disciplina speciale prevista per la fase esecutiva/sorveglianza.
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