Cassazione Civile, Ordinanza n. 01737/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da un atto notarile del 25 marzo 2015 denominato "reintestazione di quote societarie", redatto in esecuzione di un precedente patto di intestazione fiduciaria stipulato al momento della costituzione della società nel 1990. Sul presupposto che l'atto integrasse un ritrasferimento di quote e una clausola di rimborso delle spese di gestione, il notaio aveva autoliquidato l'imposta fissa di registro ex art. 11, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate notificava invece un avviso di liquidazione applicando l'imposta di donazione con aliquota dell'8% sulla reintestazione delle quote e l'imposta di registro al 3% sulla clausola di rimborso delle spese. La CTR del Lazio aveva confermato l'impostazione del contribuente, qualificando l'operazione come ipotesi di fiducia germanistica, assimilabile all'intestazione di quote a società fiduciarie ai sensi dell'art. 1 della l. n. 1966/1939 e della circolare n. 28/E/2008. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava il contrasto della sentenza con l'art. 1 della l. n. 1966/1939 e con gli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente disatteso il chiaro tenore letterale dell'atto e che la fattispecie dovesse essere ricondotta a una fiducia romanistica con effetto traslativo e conseguente ritrasferimento delle quote dal fiduciario al fiduciante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'Agenzia si fosse limitata a un richiamo astratto alle regole ermeneutiche degli artt. 1362 e ss. c.c. e a una critica generica dell'interpretazione data dal giudice d'appello, senza indicare specificamente quali canoni interpretativi fossero stati violati né in che modo la CTR se ne fosse discostata. La censura, in sostanza, si risolveva nella richiesta di una diversa lettura dell'atto notarile, operazione non consentita in sede di legittimità quando si contesta l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte privata.
Norme richiamate
art. 11, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato come base dell'autoliquidazione dell'imposta fissa da parte del notaio sull'atto di reintestazione.
art. 1, l. 23 novembre 1939, n. 1966
richiamato dalla CTR e contestato dall'Agenzia; la Corte non entra nel merito della corretta qualificazione sostanziale dell'operazione, perché dichiara inammissibile il ricorso.
artt. 1362 ss. c.c.
sono i canoni legali di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che la loro violazione è denunciabile solo con specifica indicazione del canone asseritamente violato e delle ragioni del discostamento del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la relativa pronuncia perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inidonea.
- Chi deduce in cassazione la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. deve indicare specificamente quali canoni interpretativi siano stati violati e in quale punto la sentenza impugnata se ne sia discostata; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dell'atto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione delle norme ermeneutiche o di vizio motivazionale, si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del contenuto negoziale compiuta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione fiscale o civilistica di un atto non può essere rimescolata attraverso una censura generica al suo tenore letterale se non si individuano puntualmente gli errori di diritto nell'interpretazione adottata dal giudice di merito.
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