Cassazione Penale, Ordinanza n. 33249/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, dispone anche il versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre coimputati, con ricorsi separati, impugnano la sentenza della Corte di appello che ha confermato la loro condanna per furto aggravato. Il primo ricorrente deduce soltanto la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. in tema di determinazione della pena. Il secondo deduce la violazione delle medesime norme quanto alla commisurazione della pena e lamenta anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il terzo deduce la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. sulla pena e chiede inoltre l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ovvero delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze sono tutte generiche, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e corredate da allegazioni in fatto irrituali; osserva inoltre che la corte di merito aveva motivato in modo congruo sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena valorizzando la gravità del fatto, la negativa personalità degli imputati e l'assenza di elementi favorevoli, compresa la scelta del rito abbreviato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena, ma le doglianze sul punto sono ritenute generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 133 c.p.
Usato come criterio di commisurazione della pena; la Corte ritiene congrua e logica la valutazione del giudice di merito sugli elementi di gravità del fatto e personalità degli imputati.
art. 131-bis c.p.
Invocato da uno dei ricorrenti, ma la Corte non ne esamina nel merito l'applicabilità perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità colpevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la commisurazione della pena è necessario un motivo specifico, che si confronti puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; doglianze meramente assertive o con allegazioni in fatto irrituali sono inammissibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi rientranti nell'art. 133 c.p. e li ritiene preponderanti, indicando la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato.
- La scelta del rito abbreviato, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche se il giudice di merito evidenzia l'assenza di elementi favorevoli ulteriori.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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