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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-169/22

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2023. — Fractal Insolvenţă SPRL contro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Pagamenti per il benessere degli animali - Regolamento (CE) n. 1974/2006 - Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Articolo 47, paragrafo 1 - Cessione dell’azienda agricola a un nuovo beneficiario - Successiva cessazione, da parte di tale beneficiario, delle sue attività agricole - Casi di “forza maggiore o circostanze eccezionali” - Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell’aiuto percepito - Principio di proporzionalità. — Causa C-169/22

Giurisprudenza europea62022CJ0169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha escluso che il fallimento del locatore e la conseguente perdita dell’immobile locato integrino forza maggiore o circostanze eccezionali. Ha inoltre chiarito che il cessionario di un’azienda agricola che abbia assunto un impegno pluriennale deve, in linea di principio, restituire l’intero aiuto percepito se non porta a termine l’impegno, anche per gli importi già versati ai precedenti beneficiari. L’eventuale esenzione è possibile solo se lo Stato membro ha effettivamente recepito l’eccezione facoltativa prevista dal regolamento e se ne sono soddisfatte le condizioni.

Rinvio pregiudiziale in materia di FEASR: portata della forza maggiore e obbligo di rimborso dell’aiuto dopo la cessione dell’azienda e la cessazione delle attività del cessionario.

La questione giuridica

Se la perdita del diritto di usare beni locati per la risoluzione del contratto di locazione dovuta al fallimento del locatore integri un caso di forza maggiore o circostanza eccezionale; se, in caso di cessione dell’azienda durante un impegno pluriennale e successiva cessazione dell’attività del cessionario, il rimborso riguardi solo l’aiuto percepito dal cessionario o anche quello percepito dai precedenti beneficiari; e quali condizioni consentano di ritenere che la successione nell’impegno non sia realizzabile.

Principio di diritto

La Corte ha statuito che la perdita del diritto di utilizzare beni locati per effetto della risoluzione del contratto causata dal fallimento del locatore, già soggetto a procedura di insolvenza al momento della stipula, non costituisce forza maggiore o circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006. Ha inoltre affermato che, quando un’azienda è ceduta durante un impegno pluriennale e il cessionario vi subentra volontariamente ma poi cessa definitivamente l’attività agricola, egli deve rimborsare l’intero aiuto riferito a tutto l’impegno, compresi gli importi percepiti dai precedenti beneficiari, salvo che lo Stato membro abbia recepito e applichi l’eccezione facoltativa dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), e ne ricorrano le condizioni; tale soluzione è conforme al principio di proporzionalità e alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 36, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Regolamento (CE) n. 1974/2006
  • Articolo 44, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006
  • Articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006
  • Regolamento (UE) n. 65/2011
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 65/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
  • Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Rinvio pregiudiziale su FEASR, benessere degli animali e recupero degli aiuti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in una controversia tra il liquidatore della Groenland Poultry SRL e l’APIA, relativa al recupero di aiuti concessi nell’ambito di un impegno quinquennale per il benessere degli animali finanziato dal FEASR. Il giudizio verte sull’interpretazione degli articoli 44 e 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Fatti e procedimento principale

La società originaria beneficiaria aveva assunto un impegno pluriennale per il benessere degli animali ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Nel corso del periodo d’impegno l’azienda fu ceduta due volte; la Groenland Poultry subentrò nell’impegno e ricevette diversi pagamenti. In seguito, a causa della cessazione del contratto di locazione per il fallimento del locatore, la società non proseguì le attività agricole e l’APIA avviò il recupero delle somme già pagate per gli anni da uno a quattro.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se la perdita del diritto di utilizzare i beni locati, derivante dal fallimento del locatore, integri forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;
  • se, in caso di cessazione dell’attività del cessionario, il rimborso debba riguardare solo gli importi da lui ricevuti o anche quelli percepiti dai precedenti beneficiari;
  • quali siano le condizioni per ritenere che la successione nell’impegno non sia realizzabile ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a).

Normativa rilevante

La Corte richiama, tra l’altro:

  • il regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare gli articoli 36, 40 e 74;
  • il regolamento (CE) n. 1974/2006, in particolare gli articoli 44 e 47;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, articolo 8;
  • i regolamenti transitori e abrogativi citati nel testo, tra cui il regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che l’elenco dei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all’articolo 47 non è esaustivo, ma che tali nozioni richiedono eventi dovuti a circostanze estranee all’operatore, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non potevano essere evitate nonostante la diligenza impiegata. Nel caso concreto, la perdita della disponibilità dei beni locati deriva dalla risoluzione del contratto causata dal fallimento del locatore, già in insolvenza al momento della conclusione del contratto. Per la Corte, tale situazione non presenta il carattere di imprevedibilità ed estraneità richiesto dalla nozione di forza maggiore o circostanza eccezionale.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ricostruisce l’articolo 44, paragrafo 1, come una regola chiara: se l’azienda è ceduta durante il periodo di un impegno pluriennale e il cessionario subentra, egli assume diritti e obblighi del cedente per il periodo residuo; se poi non porta a termine l’impegno, il rimborso dell’aiuto è dovuto. Tale rimborso riguarda, in linea di principio, l’intero sostegno relativo all’impegno, quindi anche le somme percepite dai precedenti beneficiari. Le eccezioni di cui all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, sono facoltative e devono essere recepite dallo Stato membro con norme chiare e cogenti. In assenza di un’effettiva attuazione nazionale dell’eccezione di cui al paragrafo 2, lettera a), il beneficiario non può invocarla dinanzi al giudice nazionale. La Corte aggiunge che questa soluzione è conforme al principio di proporzionalità, perché l’obbligo di rimborso è idoneo e necessario a garantire il perseguimento dell’obiettivo di benessere animale e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la situazione prospettata non costituisce forza maggiore o circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;
  • il cessionario che abbia subentrato nell’impegno e poi cessi definitivamente l’attività agricola deve rimborsare l’aiuto ricevuto per l’intero impegno, compresi gli importi già versati ai precedenti beneficiari, salvo recepimento e applicazione dell’eccezione facoltativa dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a). La terza questione non è esaminata, poiché assorbita dalla risposta alla seconda.

Principi utili per la pratica

La sentenza conferma che, nei regimi FEASR legati a impegni pluriennali, la continuità dell’impegno è centrale e il cessionario si espone al rischio di recupero integrale dell’aiuto se interrompe l’attività prima della scadenza. Per invocare esenzioni fondate su forza maggiore, circostanze eccezionali o cessazione dell’attività con impossibilità di successione, occorrono presupposti rigorosi e, per le eccezioni facoltative, una concreta attuazione nazionale conforme ai requisiti di precisione e certezza giuridica.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesostegno allo sviluppo ruralebenessere degli animaliforza maggiore e circostanze eccezionalirecupero di aiuti e principio di proporzionalità

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