Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-590/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 settembre 2023. — Charles Taylor Adjusting Limited e FD contro Starlight Shipping Co. e Overseas Marine Enterprises Inc. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di decisioni che promanano da un altro Stato membro – Articolo 34 – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dell’Unione europea e dell’ordine pubblico nazionale – Nozione di “ordine pubblico” – Fiducia reciproca – “Quasi’ anti-suit injunction” – Decisioni che impediscono l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. — Causa C-590/21

Giurisprudenza europea62021CJ0590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato il riconoscimento in Grecia di una sentenza e di ordinanze della High Court inglese che, senza vietare formalmente di proseguire un giudizio in Grecia, avevano effetti dissuasivi assimilabili a una "quasi anti-suit injunction". Ha stabilito che un siffatto effetto può integrare una violazione dell’ordine pubblico ai sensi del regolamento n. 44/2001. La decisione è particolarmente rilevante per i casi in cui una pronuncia straniera incida, anche indirettamente, sulla libertà di adire un giudice di un altro Stato membro.

Riconoscimento ed esecuzione di una decisione straniera che, pur non contenendo un divieto formale di agire, produce effetti assimilabili a una anti-suit injunction e può essere rifiutata per contrarietà all’ordine pubblico

La questione giuridica

Se, ai sensi degli articoli 34, punto 1, e 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa da un altro Stato membro possano essere negati per contrarietà all’ordine pubblico quando la decisione, pur non vietando espressamente di adire un altro giudice, ostacola o dissuade dalla prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi a quest’ultimo mediante un indennizzo pecuniario provvisorio; e se, nel caso concreto, ciò valga anche quando la controversia era coperta da un accordo transattivo omologato e il giudice adito nel secondo Stato membro difettava di competenza per effetto di una clausola di giurisdizione esclusiva.

Principio di diritto

L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di un giudice di un altro Stato membro quando tale decisione, pur non contenendo un divieto espresso di agire, ostacola la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi al primo giudice mediante la concessione di un indennizzo pecuniario provvisorio per le spese del processo, se detta decisione, anche in considerazione dell’esistenza di un accordo transattivo valido e di una clausola di giurisdizione esclusiva, lede in modo manifesto un principio fondamentale dell’ordinamento dello Stato richiesto e del diritto dell’Unione, in particolare il principio secondo cui ogni giudice accerta da sé la propria competenza e la tutela effettiva dell’accesso al giudice.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 34, punto 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 45, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea
  • Articolo 67, paragrafo 2, lettera a), accordo di recesso
  • Articolo 126, accordo di recesso
  • Articolo 127, paragrafo 1, accordo di recesso

Riconoscimento ed esecuzione di una decisione straniera con effetti assimilabili a una anti-suit injunction

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale dell’Areios Pagos (Corte di cassazione greca) nell’ambito di una controversia sul riconoscimento ed esecuzione in Grecia di una sentenza e di due ordinanze della High Court of Justice (England & Wales). La Corte si confronta con il rapporto tra il sistema di libera circolazione delle decisioni nel regolamento n. 44/2001 e il motivo di diniego fondato sull’ordine pubblico.

Fatti e procedimento principale

La vicenda trae origine dall’affondamento della nave Alexandros T. nel 2006 e dal contenzioso sorto tra i proprietari/armatori e gli assicuratori. Dopo un iniziale giudizio nel Regno Unito, le parti conclusero accordi transattivi omologati dal giudice inglese, con sospensione di ulteriori procedimenti relativi alla controversia. Successivamente, Starlight Shipping Co. e Overseas Marine Enterprises Inc. promossero nuove azioni in Grecia contro la Charles Taylor Adjusting Ltd e FD, deducendo danni derivanti da false affermazioni diffuse dagli assicuratori e dai loro rappresentanti. Gli assicuratori reagirono davanti ai giudici inglesi, ottenendo nel 2014 una sentenza e ordinanze che qualificavano le nuove azioni greche come violazioni degli accordi transattivi e concedevano un indennizzo pecuniario, nonché il pagamento delle spese.

Decisioni dei giudici greci e rinvio pregiudiziale

Il giudice greco di primo grado accolse la domanda di riconoscimento ed esecuzione. In appello, tuttavia, il giudice greco ritenne che le decisioni inglesi costituissero "quasi" anti-suit injunctions, cioè provvedimenti idonei a impedire l’esercizio della tutela giurisdizionale in Grecia, e ne negò il riconoscimento per contrasto con l’ordine pubblico nazionale e convenzionale. Investita del ricorso, l’Areios Pagos chiese alla Corte se l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 consenta di rifiutare il riconoscimento di una decisione che, pur non vietando espressamente di proseguire un giudizio in un altro Stato membro, ne ostacoli di fatto la prosecuzione tramite un indennizzo pecuniario provvisorio; e, in subordine, se il contrasto con l’ordine pubblico nazionale fosse comunque sufficiente a giustificare il diniego.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, secondo cui le decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
  • l’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che limita i motivi di diniego o revoca della dichiarazione di esecutività a quelli di cui agli articoli 34 e 35. Richiama inoltre l’accordo di recesso del Regno Unito, in particolare gli articoli 67, 126 e 127, per chiarire che, nel caso di specie, continua ad applicarsi ratione temporis il regolamento n. 44/2001 alle decisioni emesse nel 2014.

Ragionamento della Corte: la nozione di ordine pubblico

La Corte ribadisce che il regolamento n. 44/2001 si fonda sulla fiducia reciproca tra gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri e che il motivo di ordine pubblico deve essere interpretato restrittivamente, essendo utilizzabile solo in casi eccezionali. Secondo la giurisprudenza richiamata, il riconoscimento può essere negato solo quando la decisione straniera comporti una violazione manifesta di una norma considerata essenziale nell’ordinamento dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale. La Corte precisa anche che un errore di diritto dell’organo giurisdizionale d’origine, pure se relativo al diritto dell’Unione, non basta di per sé a fondare il diniego.

Le "quasi anti-suit injunctions" e il principio di competenza del giudice adito

La Corte osserva che le decisioni inglesi non contenevano un divieto espresso di agire davanti ai giudici greci, ma includevano motivazioni sulla violazione degli accordi transattivi, sulle sanzioni in caso di mancata conformazione e sulla competenza dei giudici greci. Inoltre, il meccanismo dell’indennizzo anticipato poteva dissuadere le parti dal proseguire il giudizio in Grecia. Per la Corte, un simile effetto è assimilabile a una "quasi anti-suit injunction". Ciò è incompatibile con il regolamento n. 44/2001 perché contrasta con il principio secondo cui ogni giudice adito deve verificare da sé la propria competenza, senza interferenze da parte del giudice di un altro Stato membro.

Accesso al giudice e ordine pubblico

La Corte aggiunge che un provvedimento di questo tipo può anche pregiudicare l’accesso al giudice, poiché la condanna al pagamento di un indennizzo pecuniario provvisorio per i costi del procedimento può rendere più difficile, se non impedire, la prosecuzione dell’azione dinanzi al giudice adito nello Stato membro richiesto. Di conseguenza, il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione siffatta possono risultare incompatibili con l’ordine pubblico dello Stato richiesto, in quanto ledono un principio fondamentale dello spazio giudiziario europeo basato sulla fiducia reciproca e sull’autonomia del giudice nell’accertare la propria competenza.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che il giudice di uno Stato membro può negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione resa da un giudice di un altro Stato membro per contrasto con l’ordine pubblico quando tale decisione ostacola la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi al primo giudice mediante un indennizzo pecuniario provvisorio, pur se la controversia era coperta da un accordo transattivo omologato e il giudice del primo Stato membro risultava privo di competenza in forza di una clausola di giurisdizione esclusiva. La seconda questione non viene esaminata, poiché assorbita dalla risposta alla prima.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento ed esecuzione delle decisioniordine pubblicocooperazione giudiziaria civilecompetenza giurisdizionaleclausola di giurisdizione esclusiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.