Corte di giustizia, Sentenza C-216/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 settembre 2023. — Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” e YN contro Consiliul Superior al Magistraturii. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploieşti. — Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che modifica il regime di promozione dei giudici. — Causa C-216/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione del nuovo regime rumeno di promozione effettiva dei giudici. Ha ribadito la natura vincolante del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV) istituito dalla decisione 2006/928 e l’applicabilità del principio di indipendenza giudiziaria anche alle procedure di promozione. Ha però escluso che il sistema contestato sia, in sé, contrario al diritto UE, rimettendo al giudice nazionale la verifica concreta delle sue modalità applicative.
Indipendenza dei giudici e compatibilità con il diritto UE di un nuovo sistema rumeno di promozione dei giudici fondato su valutazione dell’attività e della condotta, nonché natura vincolante del MCV Romania.
La questione giuridica
Se la decisione 2006/928/CE e le relazioni della Commissione nell’ambito del MCV siano atti interpretabili e vincolanti; se il principio di indipendenza dei giudici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all’articolo 2 TUE e all’articolo 47 della Carta si applichi anche alle procedure di promozione dei giudici; se un sistema di promozione fondato su una valutazione dell’attività e della condotta da parte di una commissione composta dal presidente e da membri dell’organo superiore sia compatibile con tale principio; e se l’assenza di specifiche raccomandazioni della Commissione sul punto consenta comunque la modifica della disciplina nazionale.
Principio di diritto
La Corte afferma che la decisione 2006/928/CE sul MCV è un atto dell’Unione interpretabile ex articolo 267 TFUE, i cui parametri di riferimento sono vincolanti per la Romania e vanno letti alla luce dello Stato di diritto e del principio di leale cooperazione; inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato con l’articolo 2 TUE e l’articolo 47 della Carta, impone che anche le regole sulla promozione dei giudici preservino l’indipendenza giudiziaria. Tuttavia, un sistema di promozione basato su valutazione dell’attività e della condotta affidata a una commissione composta da giudici dell’organo superiore non è di per sé contrario al diritto UE, purché criteri, composizione e procedure siano tali da non generare dubbi legittimi sull’impermeabilità dei giudici a influenze esterne; l’assenza di raccomandazioni specifiche della Commissione nella relazione MCV non impedisce alla Romania di modificare tale regime.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2006/928/CE della Commissione
- Trattato tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea
Indipendenza dei giudici e sistema rumeno di promozione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Ploieşti (Romania) in una controversia promossa dall’Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e da YN contro il Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Il giudizio verte sulla legittimità della decisione n. 1348/2019, con cui è stato approvato il regolamento sul concorso di promozione dei giudici, in particolare nella parte in cui ha sostituito la precedente prova scritta con una valutazione dell’attività e della condotta del candidato.
Contesto normativo europeo
La Corte richiama l’articolo 267 TFUE, l’articolo 2 TUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta. Centrale è anche la decisione 2006/928/CE, che istituisce il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV) per la Romania, nonché il trattato di adesione della Romania all’Unione e il relativo atto di adesione.
Quadro nazionale
La legge n. 303/2004, come modificata dalla legge n. 242/2018, distingue tra:
- promozione «in loco», basata su prova scritta;
- promozione «effettiva», che consente l’assegnazione a un organo superiore e si fonda sulla valutazione dell’attività e della condotta negli ultimi tre anni.
La valutazione è svolta da una commissione composta dal presidente della corte d’appello competente e da quattro giudici membri dello stesso organo. I criteri riguardano, tra l’altro, capacità di analisi e sintesi, qualità della motivazione, rispetto della giurisprudenza, rispetto dei termini ragionevoli e comportamento in udienza e nei rapporti professionali. È previsto un progetto di relazione, un colloquio con il candidato e un ricorso alla Sezione per giudici del CSM.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se il MCV e le relazioni della Commissione siano atti interpretabili dalla Corte e vincolanti per la Romania;
- se il principio di indipendenza giudiziaria si applichi anche alle procedure di promozione;
- se il nuovo sistema di promozione, affidato a una commissione composta da giudici dell’organo superiore, comprometta tale indipendenza;
- se l’assenza di raccomandazioni specifiche della Commissione sul nuovo sistema renda comunque incompatibile la modifica della disciplina nazionale.
Competenza e ricevibilità
La Corte respinge le eccezioni di incompetenza e irricevibilità sollevate dal CSM e dal governo polacco. Osserva che la domanda riguarda l’interpretazione di disposizioni del diritto primario e derivato dell’Unione e che l’organizzazione della giustizia, pur rientrando nella competenza statale, deve essere esercitata nel rispetto del diritto UE. Le questioni sono rilevanti perché concernono direttamente la compatibilità del regime di promozione con il principio di indipendenza giudiziaria e con il MCV.
Prima questione: natura e valore del MCV
La Corte conferma che la decisione 2006/928 è un atto di un’istituzione dell’Unione interpretabile ex articolo 267 TFUE. Essa rientra nell’ambito del trattato di adesione e i parametri di riferimento contenuti nel suo allegato mirano a garantire il rispetto dello Stato di diritto in Romania. Tali parametri hanno carattere vincolante: la Romania deve adottare le misure appropriate per realizzarli, tenendo debitamente conto delle relazioni della Commissione, in particolare delle raccomandazioni in esse formulate.
Seconda questione: applicazione del principio di indipendenza alla promozione
La Corte ribadisce che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici sono elementi essenziali di tale tutela e devono essere garantite non solo al momento della nomina, ma durante tutta la carriera, comprese le procedure di promozione. Ne deriva che una normativa nazionale in materia di promozione deve rispettare il principio di indipendenza dei giudici.
Terza questione: compatibilità del nuovo sistema di promozione
La Corte afferma che un sistema di promozione basato sulla valutazione dell’attività e della condotta dei candidati non è, di per sé, contrario all’articolo 19 TUE, all’articolo 2 TUE e all’articolo 47 della Carta. È però necessario che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali siano tali da non far sorgere dubbi legittimi sulla libertà dei giudici da influenze esterne e sulla loro neutralità.
Nel caso esaminato, la Corte valorizza vari elementi:
- la commissione è composta da soli giudici;
- i criteri di valutazione sono predeterminati e attengono ai meriti professionali;
- la valutazione si basa su elementi verificabili, come un campione di decisioni, registrazioni di udienze e dati professionali;
- è previsto un progetto di relazione motivato, un contraddittorio con il candidato e un ricorso al CSM.
La Corte osserva che la possibile concentrazione di poteri in capo ad alcuni giudici, incluso il presidente della corte d’appello, non è di per sé sufficiente a dimostrare una violazione del diritto UE. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare in concreto, sulla base del fascicolo, se il sistema possa generare dubbi legittimi sull’indipendenza dei giudici promossi.
Quarta questione: effetto dell’assenza di raccomandazioni specifiche nel MCV
La Corte chiarisce che la decisione 2006/928 e le relazioni della Commissione non impongono un modello specifico di organizzazione del sistema giudiziario nazionale. Poiché la Commissione non ha formulato raccomandazioni specifiche sul regime di promozione oggetto della controversia, tale assenza non impedisce alla Romania di modificare la disciplina. Resta fermo l’obbligo generale di rispettare il diritto dell’Unione e di tener conto delle relazioni della Commissione nell’ambito del principio di leale cooperazione.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la decisione 2006/928 è un atto dell’Unione interpretabile dalla Corte e vincolante quanto ai parametri di riferimento;
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, si applica alle regole sulla promozione dei giudici;
- il sistema di promozione contestato non è incompatibile in sé con il diritto UE, purché le sue modalità non generino dubbi legittimi sull’indipendenza;
- l’assenza di raccomandazioni specifiche della Commissione nelle relazioni MCV non osta alla modifica del regime nazionale di promozione.
Principio di rilievo pratico
La sentenza è importante perché conferma che le riforme della carriera dei giudici incidono direttamente sul requisito di indipendenza giudiziaria, ma anche che il diritto dell’Unione non vieta sistemi di valutazione professionale affidati ad organi composti da magistrati, purché strutturati in modo sufficientemente oggettivo, trasparente e controllabile.
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