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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 1974 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IVA Cessione di azienda

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il brano non riporta lo svolgimento processuale, le domande delle parti né il dispositivo della sentenza; pertanto non è possibile determinare l'esito concreto del ricorso o individuare chi abbia vinto.

La controversia

Il testo enuncia i criteri per stabilire quando un'operazione costituisca trasferimento d'azienda ai fini IVA. È necessario che vi sia un mutamento della titolarità di un'attività economica e che l'entità trasferita conservi la propria identità. La valutazione deve essere effettuata considerando complessivamente le circostanze concrete, tra cui il tipo di impresa, il trasferimento di beni materiali, la riassunzione del personale, il trasferimento della clientela e l'analogia tra le attività esercitate. Non è decisiva l'assenza di uno scopo di lucro, purché esista un'organizzazione di mezzi produttivi idonea a fornire un prodotto o servizio obiettivamente individuabile ed economicamente valutabile.

Norme richiamate

  • Articolo non indicato nel testo, nel testo previgente e successivo alle modifiche richiamate

    La disposizione, non specificamente identificata nell'estratto, viene interpretata nel senso che il trasferimento d'azienda ricorre quando cambia il titolare di un'attività economica e l'entità trasferita mantiene la propria identità.

  • Direttiva 77/187/CE

    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di trasferimento d'impresa può applicarsi anche ad attività non lucrative o svolte nell'interesse pubblico, purché sia trasferita un'organizzazione economica identificabile.

  • Sentenza Corte di giustizia CE 26 settembre 2000, causa C-175/99, Mayeur

    È richiamata a sostegno dell'irrilevanza, ai fini della qualificazione del trasferimento, dello scopo non lucrativo dell'attività.

  • Sentenza Corte di giustizia CE 16 ottobre 2003, Commissione c. Italia, causa C-32/02

    È citata come ulteriore riferimento alla possibilità che la disciplina europea trovi applicazione anche in contesti diversi da un'impresa orientata al profitto.

Massime di principio

  • Per qualificare un'operazione come cessione d'azienda non è sufficiente verificare il trasferimento di singoli beni: occorre accertare se sia stata trasferita un'organizzazione economica autonoma capace di proseguire un'attività riconoscibile.
  • La conservazione dell'identità dell'entità trasferita si valuta caso per caso, considerando congiuntamente beni, personale, clientela, continuità e analogia dell'attività, senza che ciascun elemento sia necessariamente indispensabile.
  • L'assenza di finalità lucrative o la natura pubblicistica dell'attività non escludono automaticamente l'esistenza di un'azienda o di un ramo d'azienda.
  • Ai fini IVA, la qualificazione sostanziale dell'operazione prevale sul nomen iuris utilizzato dalle parti: un trasferimento formalmente qualificato in altro modo può essere considerato cessione d'azienda se conserva un complesso organizzato idoneo a proseguire l'attività.
  • Poiché l'estratto non contiene il dispositivo, non è possibile ricavare da esso una decisione favorevole al ricorrente o al resistente.

Testo integrale

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