Cassazione Civile, Sentenza n. 32222/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La cooperativa contestava la richiesta INAIL di integrazione dei premi dal 2007 in poi, sostenendo che il premio speciale unitario per i facchini (art. 42 T.U. n.1124/1965 e DM attuativo) dovesse continuare ad essere calcolato secondo il sistema previgente (quota fissa pro capite indicata dal DM) e chiedeva la restituzione delle differenze versate; in subordine, in caso di applicabilità del d.lgs. n.423/2001, chiedeva che le assenze legalmente riconosciute (maternità, malattia, infortunio, CIG, assenze concordate) non fossero computate nel premio e la restituzione delle somme corrispondenti. L'INAIL invece sosteneva che, dal 1.1.2007, le modifiche introdotte dal d.lgs. n.423/2001 (artt.1 e 3) avrebbero ancorato l'imponibile contributivo alla retribuzione effettiva e quindi reso applicabile tale parametro anche al premio speciale, giustificando la richiesta di integrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto i motivi dal secondo al quinto, assorbendo il sesto e il settimo. Ha ritenuto che il premio speciale unitario disciplinato dall'art. 42 T.U. n.1124/1965 e dal DM (15.7.1987) costituisca una disciplina speciale autonoma rispetto al regime generale dell'art. 41 e che la riforma del 2001 (d.lgs. n.423/2001) abbia inciso soltanto sul meccanismo dell'art. 41 (premio ordinario), senza abrogare o modificare tacitamente la disciplina speciale prevista dall'art. 42. Ne consegue che la determinazione del premio speciale può essere modificata solo mediante apposito decreto ministeriale su delibera dell'istituto assicuratore. La sentenza impugnata della Corte d'appello di Bologna è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo giudizio, con pronuncia sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 42 T.U. n.1124/1965
“per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente”
Costituisce una disciplina speciale per il premio unitario determinato con decreto ministeriale su delibera dell'istituto; il premio è fissato normalmente in misura pro capite e non segue automaticamente i criteri dell'art.41.
art. 41 T.U. n.1124/1965
citato come criterio generale di determinazione del premio basato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali
Disciplina il calcolo del premio ordinario (tasso × massa retributiva); la riforma del 2001 ha inciso su questo articolo, ma non su discipline speciali come l'art.42.
D.M. 15.7.1987 (attuativo art.42)
“le misure di premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di […] facchini riuniti in cooperative […] sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B” e “per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire”
Ha fissato i parametri fissi/pro capite per il premio speciale; resta la fonte regolamentare che disciplina concretamente il premio speciale e può essere modificata solo con altro decreto ministeriale su delibera INAIL.
d.lgs. n. 423/2001 (artt. 1 e 3)
Ha modificato, con decorrenza 1.1.2007, il criterio di determinazione dell'imponibile ai fini del premio ordinario ancorandolo a specifici parametri retributivi; la Corte ha ritenuto che tali modifiche riguardino l'art.41 e non abrogano né modificano automaticamente la disciplina speciale dell'art.42.
art. 1 d.l. n.338/1989 (conv. l. n.389/1989)
Indica un parametro retributivo minimo rilevante per l'imponibile previsto dall'art.41; non opera di per sé per sostituire la disciplina speciale del premio ex art.42.
principio dell'art.15 prel. c.c. (lex posterior generalis non derogat priori specialis)
Applicato dalla Corte per affermare che una norma generale successiva non deroga a una norma speciale anteriore se non vi è incompatibilità; quindi il d.lgs. 423/2001 (norma generale e successiva) non ha soppiantato la disciplina speciale dell'art.42.
Massime di principio
- Il premio speciale unitario previsto dall'art.42 T.U. n.1124/1965 è una disciplina speciale autonoma rispetto al premio ordinario e può essere modificato solo mediante il decreto ministeriale previsto dalla stessa norma (su delibera dell'INAIL).
- Norme successive che modificano il calcolo del premio ordinario (art.41) non incidono automaticamente sulle discipline speciali (art.42) a meno che non emergano incompatibilità manifeste o una disposizione espressa di modifica.
- Nel contenzioso su richieste di INAIL di ricalcolo retroattivo dei premi, verificare se la base normativa invocata dall'ente riguarda l'art.41 (premio ordinario) o l'art.42 (premio speciale); se opera l'art.42, l'INAIL ha limitazioni nell'imporre la retribuzione effettiva senza un atto regolamentare modificativo.
- Per ottenere la restituzione di somme versate occorre valutare sia la fase procedurale (ammissibilità di appelli incidentali, decorrenze, ecc.) sia la definizione sostanziale della natura del premio: se il pagamento è avvenuto in forza della disciplina speciale, la richiesta di restituzione va esaminata alla luce della perdurante applicabilità di tale disciplina.
- In casi simili, applicare il principio di separazione tra norme generali e speciali: prima di riconoscere l'effetto abrogativo o modificativo di una norma successiva, accertare l'esistenza di una incompatibilità diretta o di una espressa volontà normativa di incidere sulla disciplina speciale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32121/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32123/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32124/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32125/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32126/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32127/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →