Ordinanza n. 16/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali, prot. 0006942 del 15 marzo 2021, con il quale il Ministero ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni la perizia di variante tecnica presentata dalla Società Autostrada dei Fiori s.p.a. denominata “Interventi di miglioramento sismico delle opere d'arte – Viadotto Mollere al Km 82-989 in carreggiata Sud della A6 Torino – Savona” per un minore importo di euro 66.206,10 per lavori ed euro 532.235,47, per somme a disposizione nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto della Società all'ammissione a investimento e alla remunerazione degli importi stralciati; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 17 settembre 2021: per l'annullamento - della Relazione istruttoria della Div. 5 della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, trasmessa alla Segreteria DGVCA il 10 marzo 2021; - della relazione istruttoria dell'UIT Genova, prot. n. 23218 del 22 settembre 2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di approvazione con prescrizioni e raccomandazioni di una perizia di variante tecnica relativa a interventi di miglioramento sismico di un viadotto autostradale, con stralcio di importi, nonché relazioni istruttorie presupposte
Esito
La controversia
La società concessionaria autostradale ha impugnato il decreto ministeriale che ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni una perizia di variante tecnica relativa a interventi di miglioramento sismico di un viadotto, disponendo uno stralcio di importi relativi ai lavori e alle somme a disposizione. Con il ricorso introduttivo è stato chiesto anche l'accertamento del diritto all'ammissione a investimento e alla remunerazione degli importi stralciati. Con motivi aggiunti sono state impugnate le relazioni istruttorie poste a fondamento del decreto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza richiamata, la controversia potrebbe rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, anziché in quella del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e ha disposto che la questione sia sottoposta al contraddittorio delle parti. È stato assegnato un termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza pubblica per il deposito di eventuali memorie sulla giurisdizione, considerato che entrambe le parti avevano chiesto il passaggio in decisione senza discussione. Il TAR ha quindi fissato per la prosecuzione della trattazione di merito l'udienza pubblica del 17 febbraio 2026.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione, deve sottoporre la relativa questione alle parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie, così da garantire il contraddittorio prima della decisione.
- La rilevazione di un possibile difetto di giurisdizione non consente di definire immediatamente il giudizio senza previamente consentire alle parti di interloquire sulla questione processuale rilevata d'ufficio.
- Quando la decisione sulla giurisdizione non è ancora assunta, il giudice può disporre la prosecuzione della trattazione in una successiva udienza pubblica, rinviando a tale sede l'esame della questione e del merito.
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