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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11890/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che lo aveva ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, da un lato, che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; dall'altro, che la recidiva contestata avrebbe dovuto essere esclusa. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato tutti gli indici richiesti per escludere la lieve entità: qualità della cocaina, elevato principio attivo, organizzazione dei contatti con i clienti tramite due telefoni cellulari, disponibilità di denaro non giustificato, presenza di sostanza da taglio e materiale da confezionamento, nonché plurimi precedenti specifici, sintomatici di stabilità e organizzazione dell'attività illecita. Quanto alla recidiva, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione del criterio valutativo che impone di apprezzare in concreto la riprovevolezza e la pericolosità del reo, evidenziando la reiterazione nel medesimo settore illecito e l'assenza di effetto dissuasivo delle precedenti condanne.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Disposizione incriminatrice applicata al fatto; la Corte ha ribadito che la valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo di tutte le circostanze della condotta e dell'oggetto materiale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie di lieve entità è configurabile solo quando, valutati unitariamente mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, emerga una minima offensività penale della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Per stabilire se una condotta di detenzione di stupefacenti sia riconducibile alla ipotesi lieve, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, senza fermarsi al solo dato ponderale della sostanza.
  • Il grado di offensività della detenzione a fini di spaccio può essere desunto in concreto anche dal principio attivo della sostanza e dal numero delle dosi ricavabili, oltre che dalle modalità organizzative della cessione.
  • Elementi quali la disponibilità di strumenti per il confezionamento, la presenza di sostanza da taglio, l'uso di più utenze per i contatti con i clienti, la disponibilità di denaro non giustificato e i precedenti specifici possono escludere la lieve entità, poiché indicano una stabile e organizzata attività di spaccio.
  • La recidiva va apprezzata in concreto, verificando se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza e pericolosità, alla luce della natura dei reati, dell'omogeneità delle condotte, della distanza temporale e dell'eventuale persistenza nel medesimo settore illecito.
  • La presenza di plurimi precedenti specifici, nonostante precedenti condanne, può legittimare il giudizio di maggiore capacità criminale e la conferma della recidiva.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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