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Ordinanza

Ordinanza n. 5492/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione: - del decreto n. 42515 di protocollo del 12 dicembre 2025 (notificato il 15 dicembre 2025) con cui il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha escluso il ricorrente dal concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, per ritenuta carenza delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001; - della determinazione del 19 dicembre 2025 e dell’elenco ad essa annesso, costituente parte integrante della stessa, con cui il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del suddetto concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3.117, nella parte in cui non ricomprende tra i nominativi dei candidati dichiarati vincitori anche l’odierno ricorrente; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.

Giustizia amministrativa202602583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato per carenza delle qualità morali e di condotta, nonché graduatoria di merito nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra i vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale di esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, adottato per ritenuta carenza delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. L'esclusione è stata motivata dalle recenti frequentazioni, protratte nel tempo, con persone gravate da precedenti di polizia, riferiti a fatti quali possesso per uso personale di stupefacenti, estorsione, lesioni personali, violenza privata, rapina, evasione dagli arresti domiciliari, furto, ricettazione, rissa, maltrattamenti in famiglia e diffamazione. Il ricorrente ha dedotto l'arbitrario esercizio della discrezionalità amministrativa, sostenendo il carattere occasionale e inconsapevole dei contatti, la non equiparabilità dei precedenti di polizia ai precedenti penali, l'assenza di automatismi fondati sulle responsabilità penali di familiari o frequentatori, la mancata indicazione dei nominativi delle persone incontrate e l'erroneità o insufficienza dell'accertamento del requisito morale e di condotta.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito l'impugnazione e ha disposto incombenti istruttori. Pur considerando il deposito della nota della Questura di Caserta del 12 dicembre 2025, ha ritenuto necessario acquisire elementi più dettagliati sulla frequenza e sull'intensità dei contatti del ricorrente con soggetti pregiudicati, rilevanti per distinguere frequentazioni stabili da contatti occasionali. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione sintetica ma esaustiva contenente: i nominativi dei soggetti con i quali il ricorrente si accompagnava in occasione dei fermi indicati nella nota; la tipologia delle segnalazioni a carico di ciascuno e l'esito dei relativi procedimenti penali o amministrativi; il numero complessivo dei controlli di polizia effettuati nei confronti del ricorrente dal 2 febbraio 2020. Ha posto a carico della parte ricorrente l'onere di provvedere, entro 5 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito, alla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 giugno 2026; non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla domanda cautelare o sull'annullamento degli atti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 165/2001

    qualità morali e di condotta

    La disposizione costituisce il parametro normativo del requisito morale e di condotta richiesto per l'accesso al concorso, la cui concreta sussistenza deve essere valutata sulla base di un accertamento adeguato dei fatti.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 46, comma 2, c.p.a., quale fondamento dell'ordine di deposito della relazione dell'amministrazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Consente l'acquisizione della relazione dell'amministrazione sui fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro l'esclusione da un concorso nelle forze di polizia per carenza delle qualità morali e di condotta, la valutazione amministrativa deve essere sorretta da un accertamento concreto e sufficientemente dettagliato della frequenza, dell'intensità e della stabilità dei rapporti del candidato con soggetti gravati da precedenti o segnalazioni di polizia.
  • Quando la legittimità dell'esclusione dipende dalle frequentazioni del candidato, l'amministrazione deve fornire elementi idonei a identificare i soggetti frequentati, la natura delle segnalazioni a loro carico e l'esito dei relativi procedimenti, così da consentire una verifica effettiva della rilevanza dei fatti.
  • La distinzione tra frequentazioni occasionali e rapporti stabili o protratti nel tempo è un elemento istruttorio decisivo nella valutazione del requisito morale e di condotta per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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