Cassazione Civile, Ordinanza n. 34542/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente la detenzione e omessa dichiarazione di capitali in Paesi a fiscalità privilegiata, applicando una presunzione legale poi esclusa dalla Corte di cassazione con precedente ordinanza di rinvio. Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso del contribuente e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidandole però in modo cumulativo e omnicomprensivo in euro 3.500, oltre oneri. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2233, secondo comma, c.c., degli artt. 4, comma 5, e 5, comma 4, d.m. n. 55/2014 e dell'art. 113 c.p.c., lamentando che: la liquidazione non era stata effettuata per singole fasi o gradi; l'importo si discostava dai parametri tabellari scendendo oltre il 50% dei valori medi; non vi era alcuna motivazione idonea a giustificare lo scostamento; il compenso risultava inferiore ai minimi applicabili per il solo primo grado di giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudice deve liquidare separatamente spese e onorari per ciascun grado di giudizio, perché solo così le parti possono controllare la correttezza del calcolo e il rispetto dei parametri tabellari. Ha inoltre ribadito che, nella disciplina del d.m. n. 55/2014 come modificata, il giudice non può diminuire i valori medi oltre il 50%, salvo restando il limite dell'art. 2233, secondo comma, c.c. che impedisce liquidazioni simboliche. Nel caso concreto, la liquidazione complessiva di euro 3.500 per tutti i gradi era inferiore ai minimi tabellari e priva di motivazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuova regolazione delle spese del giudizio; alla stessa è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura è stata proposta deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha esaminato il motivo come specificamente diretto alla liquidazione delle spese.
art. 2233, secondo comma, c.c.
Costituisce limite alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, impedendo di riconoscere somme meramente simboliche e non consone al decoro professionale.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della corretta decisione sulle spese; la Corte ne ricava, in sostanza, l'esigenza di motivazione e corretta applicazione dei criteri legali di liquidazione.
art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2014
Richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali e delle spese processuali.
art. 5, comma 4, d.m. n. 55/2014
Richiamato come parametro per la determinazione del compenso in relazione alle fasi del giudizio.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
Nel testo viene richiamato, insieme all'art. 12, comma 1, come base della regola secondo cui il giudice non può diminuire oltre il 50% i valori medi tabellari.
art. 12, comma 1, d.m. n. 55/2014
Richiamato, con la modifica del d.m. n. 37/2018, per il limite massimo di riduzione dei valori medi tabellari oltre il quale il giudice non può scendere.
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
È la base della presunzione legale invocata originariamente dall'Ufficio nell'avviso di accertamento, poi esclusa nel precedente giudizio di legittimità.
l. n. 102/2009
Legge di conversione del d.l. n. 78/2009, richiamata con riferimento alla presunzione fiscale applicata nell'atto impositivo.
d.m. n. 37/2018
Richiamato quale intervento modificativo della disciplina dei parametri forensi, rilevante per il limite di riduzione dei valori medi.
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale delle spese processuali il giudice deve distinguere l'importo per ciascun grado o fase, poiché la liquidazione cumulativa e indistinta non consente alle parti il controllo sulla correttezza del calcolo e sul rispetto dei parametri applicabili.
- In presenza dei parametri del d.m. n. 55/2014, il giudice può esercitare discrezionalità entro il minimo e il massimo tabellare senza obbligo di particolare motivazione; se però si discosta ulteriormente dai valori medi, la decisione deve essere motivata in modo controllabile quanto alle ragioni e alla misura della riduzione o dell'aumento.
- La liquidazione delle spese non può scendere oltre il limite del 50% dei valori medi tabellari previsto dalla disciplina vigente; resta comunque fermo il divieto di riconoscere compensi meramente simbolici, incompatibili con il decoro della professione.
- Quando il valore della causa è accertabile dagli atti e non contestato, il raffronto con lo scaglione tabellare è decisivo per verificare se la liquidazione sia inferiore ai minimi dovuti e quindi illegittima.
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