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Sentenza

Sentenza n. 762/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-V – L.P. adottato dalla Questura di Agrigento in data 17.06.2025 e notificato in pari data avente ad oggetto “manifesta irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale -OMISSIS- e di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell’interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202501444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di manifesta irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere ottenuto dalla Commissione territoriale il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, era titolare di un permesso con scadenza il 23 giugno 2025. In vista della scadenza, il 17 giugno 2025 presentava istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La Questura dichiarava l'istanza irricevibile ritenendo non applicabile il regime transitorio dell'art. 7 del d.l. 20/2023, che ha abrogato la possibilità generale di conversione prevista dall'art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998. Il ricorrente deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 7, comma 2, d.l. 20/2023, sostenendo di rientrare nel regime transitorio di salvaguardia della convertibilità del permesso per protezione speciale.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento della Questura. Il Collegio richiama la propria precedente giurisprudenza e l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 7, comma 2, d.l. 20/2023 individua quale unico sbarramento temporale la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale, senza consentire di introdurre ulteriori condizioni ostative non previste dalla legge. Il regime transitorio tutela i permessi per protezione speciale rilasciati secondo la disciplina previgente e ancora validi, mantenendo la facoltà di conversione in presenza dei requisiti di legge; la disposizione mira anche a salvaguardare l'affidamento dello straniero nella possibilità di trasformare il titolo in un permesso idoneo a rafforzarne il radicamento. Il ricorrente viene inoltre ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, impregiudicati gli ulteriori accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    La disposizione previgente consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale; la sua abrogazione è stata accompagnata da una disciplina transitoria di salvaguardia.

  • art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998

    Disciplina i presupposti del permesso di soggiorno per protezione speciale, cui si riferisce il regime transitorio di convertibilità.

  • art. 7, commi 1 e 2, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023

    L'abrogazione della convertibilità dei permessi per protezione speciale non pregiudica, nei casi disciplinati dalla norma transitoria, la conversione dei titoli già rilasciati e in corso di validità; lo sbarramento temporale è riferito alla presentazione dell'istanza di protezione speciale e non al rilascio del permesso o alla presentazione dell'istanza di conversione.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    Prevede la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale quando tale forma di tutela è riconosciuta dalla Commissione territoriale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio introdotto dall'art. 7, comma 2, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023, ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale rileva la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale; non è consentito all'amministrazione introdurre ulteriori condizioni ostative non previste espressamente dalla legge.
  • I permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati secondo la disciplina previgente e ancora in corso di validità conservano la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, purché ricorrano gli altri requisiti di legge.
  • La disciplina transitoria sulla convertibilità dei permessi per protezione speciale, quale disposizione eccezionale posta a tutela dell'affidamento maturato sotto la disciplina previgente, non è applicabile analogicamente a titolari di permessi di soggiorno diversi da quelli espressamente contemplati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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