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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'opposizione di terzo, avverso: a) l’ordinanza della Terza Sezione del TAR Palermo n. 3786 del 19 dicembre 2023; b) l’ordinanza della Terza Sezione del TAR Palermo n. 258 del 25 gennaio 2024; c) la nota inviata a mezzo PEC dal commissario ad acta Mastrolembo Ventura al liquidatore del COINRES in data 22 dicembre 2023; d) la nota inviata a mezzo PEC dal commissario ad acta Mastrolembo Ventura al liquidatore del COINRES in data 31 gennaio 2024;

Giustizia amministrativa202400352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Ordinanze del TAR Sicilia - Palermo rese nel giudizio di ottemperanza e note del commissario ad acta concernenti il prelievo di somme dal conto della Gestione Separata ATO Palermo 4

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (beneficiari del giudicato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il commissario straordinario della Gestione Separata ATO Palermo 4 ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. contro due ordinanze adottate nel giudizio di ottemperanza promosso da lavoratori per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro nei confronti del CO.IN.R.E.S. in liquidazione, nonché contro due note del commissario ad acta. L’opponente ha dedotto che il conto corrente dal quale erano state prelevate somme per euro 24.446,27 apparteneva a una gestione distinta, dotata di autonoma soggettività giuridica e contabile, destinata alla continuità del servizio di raccolta dei rifiuti e operante per conto dei Comuni, senza successione nei debiti del CO.IN.R.E.S. Ha inoltre lamentato la ristrettezza dei termini assegnati dal commissario ad acta per la produzione documentale, la mancata considerazione di documentazione successivamente trasmessa e il rischio di pregiudizio per il pagamento del personale e per la continuità di un servizio pubblico essenziale. Ha chiesto l’accertamento dell’autonomia della Gestione Separata, la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati e la restituzione delle somme. Gli opposti hanno eccepito l’inammissibilità del rimedio, sostenendo che l’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. è esperibile contro le sole sentenze e non contro le ordinanze dell’ottemperanza o gli atti del commissario ad acta, per i quali operano gli strumenti previsti dall’art. 114, comma 6, c.p.a. Hanno inoltre dedotto la tardività parziale e, nel merito, l’assenza di una distinta soggettività giuridica e patrimoniale della Gestione Separata, già esclusa da una precedente sentenza del CGARS relativa a un giudizio sovrapponibile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’opposizione di terzo inammissibile per due autonome ragioni. In primo luogo, l’art. 108 c.p.a. limita espressamente l’opposizione di terzo alle sentenze del TAR o del Consiglio di Stato e non consente di impugnare mediante tale rimedio le ordinanze rese nel giudizio di ottemperanza né gli atti del commissario ad acta. Per gli atti del commissario ad acta, tra le parti del giudicato, è previsto il reclamo al giudice dell’ottemperanza ex art. 114, comma 6, c.p.a.; i terzi estranei al giudicato devono invece utilizzare il ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a. In secondo luogo, anche prescindendo dall’erroneità del mezzo, l’opponente non ha dimostrato la propria qualità di terzo. Il CGARS, con precedente sentenza resa in un giudizio sostanzialmente identico, aveva escluso la distinta soggettività giuridica e patrimoniale della Gestione Separata, ritenendo la posizione dell’opponente riconducibile all’area giuridica del CO.IN.R.E.S. e affermando l’estensione del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. Conseguentemente, la Gestione Separata non poteva essere considerata un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici leso dagli atti dell’ottemperanza. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 108 c.p.a.

    il terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato quando questa pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi

    L’opposizione di terzo è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, esperibile esclusivamente contro sentenze e non contro ordinanze dell’ottemperanza o atti del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    il giudice dell’ottemperanza conosce di tutte le questioni relative all’esecuzione del giudicato ... avverso gli atti del commissario ad acta ... è ammesso reclamo dinanzi al medesimo giudice

    La norma disciplina il reclamo contro gli atti del commissario ad acta tra le parti del giudicato e stabilisce che i terzi estranei debbano impugnare gli atti del giudice dell’ottemperanza o del suo ausiliario mediante ricorso ordinario.

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso ordinario è lo strumento previsto per i terzi estranei al giudicato che intendano contestare gli atti del giudice dell’ottemperanza o del commissario ad acta.

  • art. 2909 c.c.

    L’autorità del giudicato opera nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa; nel caso concreto, il precedente giudicato ha escluso l’autonoma soggettività della Gestione Separata e la sua qualità di terzo.

  • art. 19 d.P.R.S. n. 526/2017

    È richiamato quale base della posizione del commissario straordinario dell’ex ATO Palermo 4 - Gestione Separata, senza che il TAR ne riconosca, in questa sede, l’effetto di costituire un autonomo centro di imputazione giuridica.

  • l.r. n. 9/2010

    È richiamata dalle parti nel dibattito sulla natura e sulla cessazione delle gestioni separate, ma il TAR definisce il giudizio sul piano processuale e sulla base del precedente accertamento del CGARS.

Massime di principio

  • L’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. è esperibile esclusivamente contro sentenze del giudice amministrativo e non può essere estesa, in via analogica, alle ordinanze rese nel giudizio di ottemperanza o agli atti del commissario ad acta.
  • Nella fase di ottemperanza, gli atti del commissario ad acta sono contestabili mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. quando la contestazione proviene da una parte del giudicato; il terzo estraneo deve invece proporre ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a.
  • La qualità di terzo, quale presupposto dell’opposizione ex art. 108 c.p.a., richiede la dimostrazione di una distinta soggettività giuridica e di un’autonoma imputazione dei rapporti giuridici rispetto al soggetto destinatario del giudicato.
  • Quando un precedente giudicato ha escluso l’autonoma soggettività dell’organizzazione che si assume terza, qualificandola come riconducibile all’area giuridica della parte destinataria del giudicato, tale accertamento impedisce di riconoscere la qualità di terzo in un successivo giudizio fondato sul medesimo quadro fattuale e normativo.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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