Cassazione Civile, Ordinanza n. 25997/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e annullato, nei fatti, un avviso di accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 relativo alla rideterminazione della classe e della rendita catastale di un immobile sito in Roma, microzona 7. La CTR aveva ritenuto non sufficiente la motivazione dell'atto, osservando che l'Ufficio, solo nel giudizio, aveva integrato la motivazione con elementi specifici e concreti che avrebbero potuto essere posti a base dell'atto in sede amministrativa, ma che tale integrazione non poteva essere considerata. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che la CTR si era discostata dai principi di legittimità in materia di revisione del classamento e motivazione dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia fosse in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità in tema di revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, secondo cui non è congruamente motivato l'atto che si limiti al solo raffronto tra valori medi di mercato e catastali della microzona, senza indicare gli specifici elementi che abbiano interessato la microzona e il modo in cui essi incidano sul classamento della singola unità immobiliare. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR si era attenuta a tali principi, evidenziando l'astrattezza della motivazione dell'avviso e la sua riferibilità a qualunque unità immobiliare commerciale della microzona. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate; è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
revisione del classamento e della rendita catastale di immobili siti in microzone
l'avviso di revisione del classamento è legittimo solo se motivato con riferimento agli specifici elementi concreti che incidono sulla singola unità immobiliare, non bastando il mero scostamento tra valori medi catastali e di mercato della microzona
art. 7 L. 212/2000
richiamato quale parametro della motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 3 L. 241/1990
richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge per censurare la sentenza di merito
art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
utilizzato come base per dichiarare inammissibile il ricorso, essendo la censura in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'atto impositivo non è sufficientemente motivato se si limita al richiamo del differenziale tra valori medi catastali e di mercato della microzona, senza indicare gli specifici elementi concreti che abbiano inciso sulla microzona e sulla singola unità immobiliare.
- La motivazione dell'avviso di accertamento catastale deve consentire di comprendere la ratio della nuova classificazione con riferimento al bene specifico, non potendo essere formulata in termini astratti o riferibili indistintamente a qualsiasi immobile della medesima zona.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., quando la censura si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e non offre una critica idonea a mettere in discussione tale indirizzo.
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